Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4788/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA TOSCANA n. 822/2023 depositata il 08/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il sig. NOME COGNOME detiene, in via diretta ed indiretta, il 99% delle quote della soc. RAGIONE_SOCIALE, l’altro 1% facendo capo alla consorte convivente.
Dal verbale di indagini penali a carico di altri soggetti, emergeva che il sig. COGNOME in data 30 marzo 2012 si recava presso l’istituto di credito dove intratteneva rapporto di cassetta di sicurezza, da cui prelevava €.50.000,00 in contanti, che poi p restava ad altra società, previo contratto e con garanzia di cambiali per il medesimo importo, poi infruttuosamente protestate.
Comparando il reddito esposto dal sig. COGNOME per quell’anno di imposta, l’Agenzia delle entrate ne deduceva maggior reddito occulto generato dalla società, sulla quale emetteva avviso di accertamento notificato nel corso del 2017 e, per l’effetto, rib altava la pretesa anche in capo al socio, in ragione della ristretta base.
Richiesto di giustificare le somme, nel corso del contraddittorio preventivo, il contribuente dichiarava trattarsi di probatio diabolica e non forniva altri chiarimenti all’Ufficio procedente.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte privata, sull’assunto che dalla sola data di prelievo non si può presumere il momento di generazione della ricchezza, peraltro verosimilmente accumulata in più ampio periodo.
Il contenzioso societario si chiudeva con proposta di definizione anticipata nel corso del giudizio di cassazione, mentre la sentenza d’appello relativa al socio NOME COGNOME e stata impugnata avanti questa Corte dall’Avvocatura generale dello Stato con un unico motivo di ricorso, mentre è rimasto intimato il contribuente NOME COGNOME.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando non siasi riconosciuta la sufficienza delle presunzioni c.d. supersemplici, cui è legittimato l’Ufficio in presenza, tra le altre ipotesi, di
documentazione inattendibile, omessa esposizione delle dichiarazioni ovvero mancata partecipazione al contraddittorio preventivo.
In via pregiudiziale di merito occorre rilevare l’annullamento del presupposto accertamento a carico della società su profili di merito, giusta la sentenza della Corte di giustizia tributaria della Toscana 357/2023.
Ed infatti la sentenza d’appello ha annullato integralmente la ripresa a tassazione nei confronti della società. Il giudizio di cassazione avverso questa pronuncia si è estinto per proposta di definizione anticipata, notificata alle parti ai sensi dell’art . 380-bis cpc, non opposta nei termini di legge, cui è seguito il decreto di estinzione n. 2173/2025 del 30 gennaio 2025, rendendo intangibile la sentenza d’appello, con l’effetto di vedere definitivo l’annullamento -nel meritodel presupposto accertamento societario.
2.1. Trova quindi applicazione quanto già ribadito, anche di recente, da questa Suprema Corte di legittimità: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell’avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari, mentre non ha carattere pregiudicante l’annullamento per vizi del procedimento, che dà luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale (cfr. Cass. T., n. 2743/2025, ma già Cass. V, n. 752/2021).
Per l’effetto, essendo venuto meno nel merito l’accertamento societario, non opera la presunzione di distribuzione in capo ai soci del maggior utile (a questo punto, non) accertato, donde cade la pretesa
tributaria e diviene inammissibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (art. 100 cpc).
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva del controinteressato.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME