Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27117 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27117  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15212/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO,  presso  lo studio  dell’avvocato  NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA  GENERALE  DELLO  STATO  (P_IVAP_IVA  che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 7339/2020 depositata il 14/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Premesso che la causa approda per la seconda volta in cassazione, dall’epigrafata sentenza di rinvio emerge che ‘ il Sig. NOME COGNOME impugnava dinanzi alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO -anno 1998 -IRPEF e relativa Addizionale Regionale -IRAP -IVA da cui emergeva un maggiore imponibile complessivo di lire 1.014.895.000 (€ 524.149,52). Ne derivava una maggiore imposta IRPEF , Addizionale Regionale , IRAP , IVA , oltre sanzioni . L’impugnato avviso di accertamento traeva origine da due Processi Verbali di Constatazione della Guardia RAGIONE_SOCIALE il primo in data 17/12/1999 e il secondo in data 11/12/2001 ‘.
La  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE,  con  sentenza  n.  53/04/05,  depositata  il 12/01/2005, accoglieva il ricorso.
 Proposto  appello  principale  dall’RAGIONE_SOCIALE  ed incidentale, sulle spese, dal contribuente, la RAGIONE_SOCIALE.T.R. della Sicilia, con sentenza  n.  140/16/08,  depositata  il  12/11/2008,  confermava  la sentenza di primo grado.
Proponeva l’RAGIONE_SOCIALE ricorso per cassazione, accolto da Cass. n. 20696 del 2014 nel primo motivo, con conseguente cassazione con  rinvio  della  sentenza  d’appello,  sul  rilievo  che  l’avviso  di accertamento fosse congruamente motivato .
La CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, giudicando in sede di rinvio, a seguito di riassunzione da parte del
contribuente, cui ‘medio tempore’ sono subentrati gli eredi, ‘ rigetta tutti i motivi del ricorso in riassunzione, respinge l’appello incidentale proposto dal Sig. COGNOME NOME e proseguito dai suoi eredi Sigg.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , accoglie l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE e, in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigetta l’originario ricorso del contribuente, ivi compresi i motivi dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure, conseguentemente accertando la piena legittimità dell’impugnato avviso di accertamento ‘.
4.1. In motivazione, riteneva l’avviso di accertamento legittimo in quanto fondato ‘ su ben due ordini di presunzioni imperniate sulle ingenti quantità di prodotti venduti senza fattura nel triennio oggetto di verifica e, d’altro canto, sugli elevatissimi importi dei versamenti in contanti effettuati dal medesimo contribuente nello stesso triennio ‘, senza che i contribuenti -limitatisi a controdeduzioni generiche ed assertive – avessero assolto l’onere della controprova ex art. 32 DPR n. 600 del 1973, la declaratoria di illegittimità del quale (ai sensi di C. Cost. n. 228 del 2014), essendo limitata ai soli lavoratori autonomi, non viene in linea di conto. Inoltre, ‘ quanto ai costi non inerenti che per il solo anno 1998 ammontano a lire 51.119.663, la censura dedotta dal contribuente è totalmente infondata ove solo si consideri che la giurisprudenza del Supremo Collegio è ferma nel ritenere che l’onere della prova dell’inerenza all’attività imprenditoriale dei costi contabilizzati spetta al contribuente e non all’RAGIONE_SOCIALE ‘.
Propongono ricorso per cassazione i contribuenti con quattro motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
I contribuenti depositano memoria in data 29 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Preliminarmente  deve  disattendersi  l’istanza,  di  cui  alla memoria  depositata  dai  contribuenti,  di  differimento  dell’udienza onde  procedersi  a  riunione  del  presente  procedimento  con  quelli ‘sub’ nn. 23914 e 24100 del 2023, atteso che, come riconosciuto nella  memoria  stessa,  i  ricorsi,  ancorché  originino  ‘ sempre  dai medesimi PVC (17/11/1999 e 11/12/2001) ‘, tuttavia afferiscono ad imposte e periodi d’imposta diversi.
Può procedersi alla disamina dei motivi di ricorso.
Con il primo si denuncia: ‘ Errata applicazione dell’art. 39 1° comma lettera d) e comma 2° lettera d) del d.p.r. 600/1973 ed omessa valutazione di fatto decisivo relativo alla circostanza che tutte le operazioni siano state regolarmente annotate in contabilità, rilevanti ai sensi all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cpc e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al chiesto accertamento di conformità dei movimenti rilevati sui conti correnti bancari e quelli riportati in contabilità rilevante ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc ‘. L’avviso sarebbe ‘ basato su un accertamento compiuto ex art. 39 comma 2 lett. d), in assenza dei presupposti di legge ‘. ‘ La CTR non può decidere di salvare l’atto impugnato asserendo che lo stesso sarebbe stato comunque legittimo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) ‘, in quanto ‘ tale tipo di motivazione sulla scia del detto ‘se non è carne è pesce’ non idonea ‘. ‘ l contribuente ha espressamente chiesto di accertare la conformità dei movimenti rilevati sui conti correnti bancari dalla GDF e quelli riportati in contabilità, accertamento che è stato totalmente disatteso ‘. ‘ La contabilità della ditta RAGIONE_SOCIALE non è stata disattesa ‘, sicché ‘ il contribuente, dando prova del fatto che tutte le movimentazioni bancarie erano annotate in contabilità, ha anche provato che RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie in questione si è tenuto conto ai fini della dichiarazione ‘. Inoltre, ‘ la RAGIONE_SOCIALE effettua vendite anche al dettaglio con emissione di scontrini fiscali,
regolarmente  annotati  in  contabilità ‘  e  relativi  versamenti,  talché richiedere giustificazione di questi, ‘ attraverso i nomi e cognomi dei clienti  che  hanno  acquistato  il  singolo  prodotto  ittico,  diventa operazione assolutamente impossibile ‘ .
3.1. Il motivo -in disparte che si espone a rilievi d’inammissibilità perché compie riferimenti a circostanze di fatto senza allegare donde risultino (in particolare per l’assunto secondo cui il contribuente, ossia il ‘de cuius’, avrebbe ‘ prova del fatto che tutte le movimentazioni bancarie erano annotate in contabilit à’ e che di esse ‘ si è tenuto conto ai fini della dichiarazione ‘) e perché è volto, in definitiva, a sollecitare (mettendo interamente in discussione il giudizio di fatto espresso dal giudice di rinvio, che ha inequivocabilmente ritenuto la contabilità inattendibile) una pura e semplice rivisitazione di questioni esclusivamente meritali – è infondato: in riferimento alla pretesa violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non offre contezza della dedotta infrapetizione (cfr. Cass. nn. 41205 e 28072 del 2021) ed in riferimento al preteso omesso esame di fatto decisivo, in realtà, non paventa l’omesso esame di alcunché, e men che meno di un fatto storico, argomentando semmai la mera omessa condivisione di prospettazioni difensive, imperniate tuttavia sulla regolarità della contabilità, ampiamente e motivatamente contestata, invece, dal giudice di rinvio. Questi ha infatti ritenuto che l’inattendibilità della contabilità ed il difetto di idonee giustificazioni a ‘ colossali ‘ (così letteralmente a p. 10 della sentenza impugnata) movimentazioni bancarie in contanti costituiscano presupposto sicuramente idoneo affinché l’A.F. possa procedere in via analitico -induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973. Ed invero, secondo detto giudice, ‘ l’entità colossale dei versamenti in contanti effettuati dal contribuente nel triennio oggetto di verifica ‘, di cui al secondo p.v.c., e le ‘ vendite senza fattura risultanti dal precedente
p.v.c.’  integrano ‘ due fondamentali elementi di fatto che, esaminati unitariamente, costituiscono altrettante presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 39, 1° co., lett. d), del DPR. n. 600/1973, in relazione all’art. 2729 c.c. ‘.
Avendo compiuto la verifica in fatto dei due suddetti ‘ fondamentali elementi ‘, relativi all” entità colossale dei versamenti in contanti ‘ ed all’effettuazione di ‘ vendite senza fattura ‘, onde trarre da essi la legittimità RAGIONE_SOCIALE pretese azionate in avviso, il giudice di rinvio – tenuto conto che riguardo ad essi, ed in particolare al primo, i contribuenti, ancora in ricorso, non offrono alcuna giustificazione – ha correttamente adempiuto al compito incombentegli.
Alla stregua infatti di principio già enunciato in giurisprudenza (cfr.  Cass.  n.  26035  del  2024,  in  motiv.,  p.  9,  par.  4.6),  che  il Collegio condivide  e ribadisce, ‘ resta   riservata alla  sede giudiziale l’accertamento dell’effettiva incidenza  irregolarità sulla  rideterminazione  del  reddito  d’impresa,  ai  fini  della  verifica della  legittimità  (non  più  del  metodo  utilizzato  per  l’accertamento ma) della pretesa tributaria risultante dall’atto impositivo ‘.
Quanto, poi, alla non decisività di una contabilità regolarmente tenuta, questa RAGIONE_SOCIALE insegna, da un lato, che, ‘ in tema di accertamento dell’IVA ‘, ma identicamente è all’evidenza a dirsi per le ii.dd., ‘ il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che autorizza l’accertamento anche in base ad ‘altri documenti’ o ad ‘altre scritture contabili’ o ad ‘altri dati e notizie’ raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti ‘ (così, ‘ex multis’, Cass. n. 23551 del 2014); dall’altro lato, che, ‘ è legittimo il ricorso all’accertamento analitico -induttivo del reddito d’impresa ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l’esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, per il cui assolvimento, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, da cui il fisco ha dedotto l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE passività dichiarate, non è sufficiente né la regolare annotazione RAGIONE_SOCIALE fatture nelle scritture contabili né l’effettività RAGIONE_SOCIALE spese, le quali difettano del requisito dell’inerenza all’attività imprenditoriale, in quanto, derivando da un illecito penale, sono espressive di finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’impresa ‘ (così, ‘ex multis’, già Cass. n. 23550 del 2014).
4. Con il secondo motivo si denuncia: ‘ Errata applicazione dell’art. 32 del dpr 600/1973 e dal n. 7 dell’art. 51 del dpr 633/1972 ed erronea valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’asserita mancata giustificazione del contribuente in sede di verifica rilevanti ai sensi all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cpc ‘. ‘ Il contribuente, con apposita memoria (allegata al secondo pvc) ha riscontrato la richiesta di giustificazione dei verbalizzanti deducendo che: -le movimentazioni di prelevamento erano giustificate dalla esigenza di effettuare pagamenti in contanti ; -le movimentazioni di versamento trovavano giustificazione negli incassi regolarmente annotati in entrata del mastrino ‘cassa’, ma è chiaro che una volta entrati, i valori perdevano la loro individualità e si confondevano . Il secondo pvc della G.d.F. (quello chiuso 1’11/12/2001) è il frutto della acquisizione dei dati relativi alle movimentazioni bancarie con l’utilizzo della procedura prevista dal n. 7 dell’art. 32 del DPR 600/1973 e dal n. 7 dell’art. 51 del DPR 633/1972 . Ma per l’utilizzo dei dati rinvenuti con procedura è necessario che l’acquisizione ‘forzata’ abbia costituito un elemento necessario per entrare in possesso di
qualcosa  non  disponibile  con  i  metodi  ordinari ‘ e ‘ la  CTR omettendo di  effettuare  il  chiesto  accertamento  di  conformità  tra quanto rinvenuto nei conti e quanto riportato nella contabilità, ha di fatto  finito  per  avallare  ‘tout  court’  quanto  affermato  dall’RAGIONE_SOCIALE  ‘.
4.1. Il motivo è inammissibile. Si palesa generico e del tutto vertito in fatto. Inoltre, non corrisponde al vero la denuncia di omessa effettuazione dell’accertamento ‘ tra quanto rinvenuto nei conti e quanto riportato nella contabilità ‘. Al contrario, il giudice di rinvio, una volta rilevato che le omesse fatturazioni emergenti dal primo pvc e le movimentazioni di conto oggetto del secondo – tra cui in particolare i ‘ colossali ‘ ‘ versamenti in contanti ‘ – convergono univocamente a fondare la legittimità dell’accertamento, non si limita ad esprimere un giudizio di estrema genericità e di mera labialità RAGIONE_SOCIALE giustificazioni fornite riguardo a dette movimentazioni di conto, ma -appurato che i prelevamenti, ammontanti ‘ alla complessiva somma di lire 217.209.504 ‘, ‘ sono da considerarsi ricavi non avendo il contribuente indicato i soggetti beneficiari ‘ -con specifico riguardo ai versamenti (relativi, ripetesi, ad ingenti somme in contanti) espressamente scrive che ‘ i versamenti sul conto corrente relativi all’anno 1998 che ammontano alla complessiva somma di lire 557.498.872, non avendo trovato riscontro nella contabilità ufficiale e non avendo il contribuente fornito idonea dimostrazione di averne tenuto conto nella determinazione del reddito dichiarato, sono da considerare proventi da cessioni non fatturate ‘: ‘ergo’ il giudice di rinvio, tutt’al contrario rispetto a quanto sostenuto nel motivo, oltre a sottolineare la totale assenza di analitica giustificazione, ‘funditus’ esclude alcuna corrispondenza con la contabilità, d’altronde, di per sé, ‘a monte’. giudicata totalmente, e decisivamente, inattendibile.
A fronte di ciò, ancora dinanzi a questa S.C., non è fornita la benché minima evidenza né di analitiche giustificazioni
documentate  già  nei  gradi  di  merito  ed  in  tesi  pretermesse,  o misconosciute, dal giudice di rinvio, né men che meno di puntuali riconciliazioni tra le poste degli estratti di conto (neppure evocati) e la  contabilità  (bensì  evocata, ma solo come entità astratta, senza alcun riferimento puntuale).
5. Con il terzo motivo si denuncia: ‘ Errata applicazione dell’art. 43 dpr 600/73 e art. 57 dpr 633/72 e dell’art. 57, comma 3, del dpr 633/1972 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dall’estensione del giudicato di cui alla sentenza n. 148/16/2005 relativa all’iva 1998 ed alla duplicazione di avvisi di accertamento già dedott in primo grado rilevante ai sensi all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cpc ‘. ‘S in dal primo grado ‘ era stata eccepita ‘ la duplicazione dell’avviso di accertamento relativo allo stesso anno e la sussistenza del giudicato derivante dalla sentenza della CTR Sicilia -Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE -Sezione XVI n. 148 pronunciata in data 28/11/2005 e depositata il 27/2/2006. Sul punto l’Amministrazione aveva già in primo grado riconosciuto la sussistenza della dedotta duplicazione affermando nella sua comparsa responsiva: ‘In ordine all’eccezione sollevata in merito all’emissione di due avvisi d’accertamento per la medesima annualità, si rappresenta che in effetti con l’avviso di accertamento n. 824772 -2000, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, è stato effettuato il recupero dei ricavi non contabilizzati pari a L 188.366.000 a seguito di PV del 17.12.1999. L’ulteriore avviso d’accertamento, in atti contestato, riguarda il recupero effettuato per l’importo di L. 755.408.376, recuperato a tassazione attraverso il controllo dei conti bancari, a seguito del processo verbale dell’11.12.2001. Poiché nel frattempo l’avviso emesso dall’RAGIONE_SOCIALE (avverso il quale è stato proposto separato ricorso), è passato per competenza, a questa RAGIONE_SOCIALE, se ne terrà conto nella determinazione RAGIONE_SOCIALE imposte dovute affinché non ci sia duplicazione RAGIONE_SOCIALE stesse’. Tuttavia la CTR con la sentenza
impugnata ha di fatto confermato la riconosciuta duplicazione ‘; invece, ‘ avrebbe dovuto riconoscere l’estensione del giudicato di cui alla sentenza n. 148/16/2005 relativa all’iva 1998 per l’imponibile di lire 188.366.000 ed iva pari a lire 18.836.600 che è espandibile al presente procedimento perché riguarda medesima annualità e la medesima imposta. Inoltre il giudicato formatosi nell’iva per l’anno d’imposta 1998 è espandibile in materia di imposte dirette, visto e considerato che il recupero di imponibile è identico e tale sentenza fa stato anche in ordine alla ritenuta inerenza dei costi deducibili accertata con la sentenza n. 148 del 28/11/2005 passata in giudicato ‘.
5.1. Il motivo è fondato.
Di là dal riferimento all’effetto espansivo del giudicato di cui alla ‘ sentenza della CTR Sicilia -Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE -Sezione XVI n. 148 pronunciata in data 28/11/2005 e depositata il 27/2/2006 ‘, rispetto al quale non è offerta prova della definitività (poiché la sentenza è allegata al ricorso, ma senza attestazione in tal senso; ciò, peraltro, fermo restando che il passaggio in giudicato non avrebbe comunque potuto esser dedotto in primo grado, a fronte -come da sentenza impugnata -di ricorso introduttivo ‘ notificato il 9/2/2004 depositato in Segreteria il 5/3/2004 ‘ e di sentenza di primo grado ‘ n. 53/04/05, depositata in Segreteria il 12/01/2005 ‘), quel che in definitiva rileva è che, sin dal primo grado, era stata eccepita una duplicazione d’imposta, derivante dall’obiettiva convergenza di due avvisi di accertamento relativi al medesimo anno d’imposta.
Ora, tenuto conto che la doppia imposizione sussiste qualora, di per sé, sia reiteratamente applicata la medesima imposta in base allo stesso presupposto (Cass. n. 17198 del 2022; Cass. n. 19479 del  2021),  il  giudice  di  rinvio  ha  totalmente  omesso  di  verificare l’eccepita  duplicazione:  e  ciò  nonostante  che  la  stessa  RAGIONE_SOCIALE,
nelle controdeduzioni in primo grado, avesse paventato la necessità di  doversi  tener  conto  dell’emissione  dei  due  avvisi  concorrenti, proprio ‘ affinché non ci  duplicazione ‘.
6. Con il quarto motivo si denuncia: ‘ Errata applicazione dell’art. 75, 4° comma del d.p.r. 917/86 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla corretta tassazione del reddito anziché dei ricavi, già dedotto in primo grado, della inerenza dei costi accertata con sentenza passata in giudicato rilevante ai sensi all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cpc. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rilevante in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 cpc ‘. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto l’inerenza di taluni costi. Sulla base di ciò, il giudice di rinvio, nella sentenza impugnata, ‘ a vrebbe dovuto procedere alla determinazione del reddito quale differenza tra il maggiore ricavo e ‘le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi’. Così procedendo, il reddito accertato sarebbe stato, nella peggiore RAGIONE_SOCIALE ipotesi e assumendo vere tutte le riprese operate, inferiore di almeno l’80% rispetto a quello accertato ‘. ‘ on la sentenza impugnata la CTR ha del tutto ignorato capo di domanda ‘. Inoltre, ‘l’assunto secondo cui i costi ritenuti considerevoli sarebbero non inerenti l’attività esercitata è stat al contrario tra l’altro definitivamente accertat con sentenza n. 148 del 28/11/2005 passata in giudicato ‘.
6.2. Il motivo è fondato.
Di là, anche in questo caso, dal riferimento all’effetto espansivo del giudicato di cui alla ‘ sentenza della CTR Sicilia -Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE -Sezione XVI n. 148 ‘, la sentenza impugnata oblitera il principio per cui, ‘ in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico -induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del  2023,  che  ha  operato  un’interpretazione  adeguatrice  dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione
legale  di  ricavi  non  contabilizzati,  e  quindi  occulti,  scaturente  da prelevamenti  bancari  non  giustificati,  il  contribuente  imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti ‘ (Cass. n. 18653 del 2023).
In sintesi, anche alla stregua dell’interpretazione adeguatrice fornita dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, si rivela errata la sentenza impugnata nella parte in cui esclude alcuna incidenza percentuale di costi presunti. Al contrario, in osservanza del superiore principio, deve procedersi ad una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati, previa disposizione -se del caso -di consulenza tecnica d’ufficio (in tal senso, Cass. n. 5586 del 2023, con riguardo ad analoga fattispecie).
 Conclusivamente,  in  accoglimento  del  terzo  e  del  quarto motivo  di  ricorso,  rigettati  gli  altri,  la  sentenza  impugnata  va cassata  con  rinvio,  per  nuovo  esame  e  per  le  spese,  comprese quelle del grado.
P.Q.M.
Accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri.
Per  l’effetto,  cassa  in  relazione  la  sentenza  impugnata,  con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame  e  per le spese, comprese quelle del grado.
Così deciso a Roma, lì 16 maggio -8 settembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME