Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5190 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5190  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
–  ricorrente
–
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso
  controricorrente –
Avverso la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della Sicilia,  sez.  staccata  di  Siracusa,  n.  611/4/19,  depositata  il  29 gennaio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior reddito anno 2011, riscontrato confrontando la dichiarazione annuale con la documentazione bancaria spontaneamente  prodotta  dal  contribuente  a  seguito  di  invito  a comparire.  La  CTP  respingeva  il  ricorso,  mentre  la  CTR,  adìta  in
presunz
sede d’appello, accoglieva il gravame. L’Agenzia ricorre in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre il contribuente resiste con controricorso. Successivamente lo stesso ha altresì depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Col primo mezzo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42, d.p.r. n. 600/1973 e 7, l. n. 212/2000, laddove la CTR assume l’avviso fosse carente nella motivazione.
1.1. Il motivo è fondato, dal momento che la motivazione degli atti impositivi, deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni per le quali l’atto viene emesso, e nella specie l’ufficio ha chiaramente indicato di aver accertato il maggior reddito per non avere avuto modo di risalire alla provenienza delle somme versate sul conto corrente e per il precedente fa riferimento ad un invito pacificamente notificato e quindi che non doveva essere riprodotto nel corpo dell’atto in quanto noto.
Col secondo mezzo di denuncia violazione degli artt. 67, TUIR e  12,  l.  n.  212/2000,  laddove  la  CTR  assume  la  violazione  del contraddittorio.
2.1. Anche tale motivo, che riguarda autonoma ratio decidendi della sentenza, è fondato. Invero non solo l’obbligo di contraddittorio nel procedimento di accertamento dell’obbligazione tributaria è limitato alle ipotesi di tributi armonizzati ed a quelle altre in cui la legge lo prevede espressamente, ma nella specie il contribuente venne espressamente coinvolto, chiedendo allo stesso di giustificare l’esborso inerente ad un rilevante investimento immobiliare per € 258.602,00, a fronte di un reddito dichiarato di € 17.844,00. Va in proposito notato che
In tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento  non  sussiste  per  gli  accertamenti  cd.  “a  tavolino”, senza che, peraltro, l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000,
possa essere interpretato nel senso che la consegna della documentazione contabile spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici dove viene eseguita la verifica possa essere equiparata a quella compiuta presso la sede della società e successivamente proseguita, ai sensi del comma  3  di  detta disposizione, negli uffici dell’amministrazione.
Cass. 14/03/2018, n. 6219.
 Col  terzo  motivo  si  denuncia  violazione  e  falsa  applicazione dell’art. 67 TUIR e degli artt. 2697 e 2729, cod. civ., per avere la CTR ritenuto  che  alle  presunzioni  su  cui  si  è  basato  l’ufficio,  non sarebbero seguite le prove.
3.1. Anche tale autonoma ratio decidendi su cui si basa la sentenza impugnata  risulta  priva  di  fondamento,  e  nello  specifico  posta  in violazione delle norme indicate in epigrafe.
La  CTR  aveva  infatti  ritenuto  che  l’ufficio,  limitandosi  a  prendere atto di cospicui versamenti, a fronte dell’attività di bar pasticceria gestita  nell’ambito  di  un’impresa  famigliare  dal  contribuente,  non avesse  apportato  elementi  sufficienti  (così  dovendosi  intendere l’impreciso riferimento al fatto  che  non  sarebbero  conseguite prove).
Orbene il  ragionamento  presuntivo,  cui  fa  riferimento  l’art.  2729, cod. civ., prevede che da fatti noti, in questo caso il versamento di somme cospicue unitamente ad  un  reddito  dichiarato  di  modesta entità, consegua un fatto noto, costituito dalla presunzione appunto di un reddito maggiore di quello dichiarato, che evidentemente ha fruttato la provvista per quei versamenti.
A fronte di ciò spetta al contribuente la prova che riesca a smentire gli elementi portati a fondamento del ragionamento presuntivo, ma nella specie la semplice allegazione circa la sussistenza di un’attività che porterebbe dei corrispettivi annui di € 220 mila non apporta  alcun elemento,  dal momento  che  ciò  che  giustifica
l’esborso per l’investimento immobiliare non sono i corrispettivi al lordo dei costi, ma gli utili.
Ne  deriva  che  l’elemento  valorizzato  dalla  CTR  non  ha  alcuna efficacia ai fini della smentita del ragionamento presuntivo e quindi il  suo  utilizzo  si  risolve  in  una  violazione  della  disposizione  in esame,  posta  alla    base  tanto  dell’accertamento  quanto  della sentenza di primo grado.
Da ciò emerge anche che in effetti con il surriferito motivo la difesa erariale  ha  altresì  contrastato  nel  complesso  la ratio  decidendi, anche  nella  parte  in  cui  essa -pur  con  l’espressione  impropria sopra riportata -ha inteso basarsi sulla sussistenza di una ‘prova contraria’ che sarebbe stata offerta dal contribuente.
Al postutto il ricorso dev’essere accolto, con cassazione della sentenza  impugnata  e  rinvio  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, che provvederà altresì alle spese di lite del giudizio di legittimità.
Le spese di lite conseguono alla soccombenza del controricorrente.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata  di  Siracusa,  che  prevederà  altresì  alle  spese  di  lite  del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024