Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32067 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32067 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2336/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
–
contro
ricorrente/ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 2276/2017 depositata il 30/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente sig. NOME COGNOME era allibratore in provincia di Bari, autorizzato a raccogliere puntate su giuochi aleatori e prognostici per conto di operatore specializzato. Iniziata l’attività nel 2008, già nel corso dello stesso anno subiva il sequestro -con divieto d’uso -dei dispositivi informatici funzionali all’attività, che gli era poi inibita già a fine 2009.
Tuttavia, per l’anno d’imposta 2009 era attinto da ripresa a tassazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE per maggior imponibile ai fini Imposta unica sulle scommesse, in ragione dello scostamento rispetto all’introito medio degli allibratori ope ranti in provincia di Bari.
Sulla base della segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE elevava avviso di accertamento ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 600/1973.
Il contribuente proponeva autonomi ricorsi avverso gli atti impositivi per la tassa sui giuochi e per il maggior reddito che non venivano riuniti. Mentre l’imposta sui giuochi veniva confermata, l’avviso di accertamento per maggior reddito era annullato co n sentenza confermata in grado d’appello.
Avverso quest’ultima sentenza propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE, spiegando tre motivi di ricorso, cui replica il contribuente con tempestivo controricorso, interponendo altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi, illustrando ulteriormente le proprie ragioni con memoria depositata in prossimità dell’adunanza.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso principale.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, per violazione dell’art. 1, comma 67, della l. n. 220/2010 e dell’art. 295 del codice di procedura civile. Nella sostanza si lamenta non siasi sospeso il giudizio in attesa della definizione del pregiudicante giudizio relativo all’imposta unica sui giuochi, atteso il carattere presupposto di quell’accertamento presuntivo anche sull’imposta sui redditi.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 1, comma 67, l. n. 220/2010. Nello specifico, si afferma il carattere presuntivo RAGIONE_SOCIALE citate norme, criticando sia stata riconosciuta la prevalenza della prova contraria offerta dal contribuente.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 2697 del codice civile, nel concreto lamentando violazione del riparto dell’onere della prova, ove il collegio d i merito ha ritenuto prevalenti gli argomenti offerti dalla parte privata in ordine all’impossibilità di operare concretamente nel 2009, prima per il sequestro dell’attrezzatura, poi per l’imposta cessazione dell’attività.
Vengono proposti due motivi di ricorso incidentale.
2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale si propone censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 96 c.p.c., ovvero nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella sostanza protestando la mancata pronuncia sulla richiesta di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle ulteriori somme per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 del codice di rito civile.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile, per violazione dell’art. 15, secondo comma ter e secondo comma quinquies , del d.lgs. n. 546/1992, anche in parametro all’art.
75 disp. att. c.p.c. e dell’art. 24 Costituzione, nonché del d.m. n. 55/2014, nel concreto protestando l’errata liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Occorre esaminare preliminarmente le eccezioni di parte contribuente, ove protesta che i motivi di ricorso sollecitano un’inammissibile revisione nel merito della vicenda.
Come si dirà, tali eccezioni processuali sono fondate per il secondo e terzo motivo, ma non attingono il primo che riguarda la violazione dei disposti sulla sospensione pregiudiziale di cui all’art. 295 del codice di rito civile.
Può quindi essere esaminato il primo motivo, ove si lamenta non tanto la mancata riunione dei giudizi relativi ai due atti impositivi, quanto la mancata sospensione del giudizio relativo alle imposte sui redditi in attesa della definizione del preventivo giudizio sull’imposta unica sui giuochi. Infatti, si afferma che la presunzione di quest’ultima sostenga anche la prima, come si ritiene abbia riconosciuto altresì la sentenza impugnata.
Così non è. Occorre ricordare che la sospensione del giudizio non ha valenza di atto necessario. Ed infatti, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio
enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). (Cass. S.U., n. 21763/2021).
Peraltro, l’autonomia di giudizio è data altresì dall’autonomia RAGIONE_SOCIALE figure presuntive normativamente disegnate dal legislatore, quella dell’art. 1, comma 67, l. n. 220/2010 e quella generale dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973. La prima non è operante per l’ anno d’imposta 2009 e non può quindi essere posta a base della seconda. Infatti, in tema di accertamento, l’art. 39-quater del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 67, della l. n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), nel prevedere che l’importo del PREU accertato su apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro può essere posto a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte dirette e dell’IVA, istituisce una presunzione legale che, come previsto dal successivo comma 171, non può essere applicata retroattivamente con riferimento a periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della predetta legge di stabilità, potendo, invece, l’Amministrazione finanziaria per tali periodi di imposta procedere all’accertamento mediante il ricorso a presunzioni (cfr. Cass. T., n. 31761/2024).
Il primo motivo non può quindi essere accolto, non essendo né dovuta, né opportuna la sospensione di cui all’art. 295 del codice di rito civile.
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, ove richiedono una revisione nel merito ed un apprezzamento del bilanciamento del compendio probatorio con esito opposto a quello cui è arrivato il collegio di secondo grado.
5.1. Premesso che -in ogni casola presunzione di cui all’art. 1, comma 67, l. n. 220/2010 non può operare per l’anno d’imposta 2009, in ragione di quanto detto sopra, l’accertamento fondato -unicamentesull’art. 39, primo comma, lett. c) d.P.R. n. 600/1 973 costituisce presunzione semplice che può essere contrastata dal contribuente con qualsiasi mezzo e il cui giudizio nei gradi di merito,
ove non incongruo o affetto da valutazione della prova, non è soggetto al sindacato di questa Suprema Corte di legittimità. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’ art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell’ art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. V, n. 26036/2015; Cass. V, n. 25217/2018; Cass. V, n. 27552/2018).
5.2. Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4
aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
In limine , la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura, infatti, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313 del 2020)
In conclusione, il ricorso principale è infondato e dev’essere rigettato.
Deve ora esaminarsi il ricorso incidentale. Anch’esso è infondato.
6.1. Infondato è il primo motivo dove si lamenta l’omissione sulla condanna alle spese per responsabilità aggravata. Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione
RAGIONE_SOCIALE tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni RAGIONE_SOCIALE parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass., V, n. 5583/2011).
Pertanto, si è di fronte ad un rigetto implicito della domanda di condanna alle spese di lite ex art. 96 c.p.c., in ragione dei motivi che hanno indotto il collegio di secondo grado ad accogliere le ragion idi parte contribuente, ma altresì valutando la non pretestuosità RAGIONE_SOCIALE ragioni offerte da parte pubblica.
Il primo motivo di ricorso incidentale è quindi infondato e non può essere accolto.
6.2. Nemmeno può essere accolto il secondo motivo, sia perché la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese è avvenuta applicando la discrezionalità fra minimo e massimo che spetta al giudice di merito, entro i parametri dello scaglione di riferimento, che non è quello dichiarato dal patrono della parte contribuente, ove ha redatto la notula sullo scaglione fra €.26.000,00 e €.52.000,00, comprendendo nel valore della causa, anche le sanzioni, mentre il valore si determina solo sulle maggiori imposte richieste con l’avviso di accertamento, al netto RAGIONE_SOCIALE sanzioni , ai sensi dell’art. 12, secondo comma, del d.lgs. n.542/1992.
In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono entrambi infondati e devono essere rigettati. Le spese
dell’intero giudizio possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale; compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME