Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13887 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
Oggetto:
accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2511/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con domicilio digitale PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (con domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
AGENZIE DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4771/03/22 depositata in data 15/06/2022 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/03/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
–RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di ‘gestione di apparecchi a moneta con vincite in denaro’, impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2015, con il quale veniva ripreso a tassazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette ai sensi degli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. n. 600/73 un maggior reddito d’impresa imponibile di € 149.482,00, un reddito di impresa di € 165.870,00 (dichiarato € 91.188,00 + € 74.682,00); ai fini IRAP, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41 bis del DPR n. 600/73 e dell’art. 25 del D.lgs. n. 446/97, il maggior valore della produzione netta in € 202.807,00; con conseguente accertamento di una maggiore IRES pari ad € 41.107,00 ed IRAP pari ad € 6.351,00;
-la CTP rigettava il ricorso; appellava la società;
-con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la statuizione di primo grado;
-ricorre a questa Corte la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi di ricorso;
-resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;
-nel presente giudizio il RAGIONE_SOCIALEigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c.; la società ha instato per la decisione della controversia di fronte al Collegio;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME AVV_NOTAIO -2 -il primo motivo deduce la violazione dell’art. 59, comma 1, lettera b) del D.L.gs 546/1992, dell’art. 27 comma 1 e 2 del d.l. 137/2020, degli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione
(quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani) e in ultimo per violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la C.T.R. Campania, pur avendo preliminarmente rilevato la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa – atteso che la CTP di Napoli aveva proceduto direttamente al giudizio in camera di consiglio allo stato degli atti nonostante il difensore della RAGIONE_SOCIALE avesse nei termini rinnovato la richiesta di trattazione in pubblica udienza- ha ritenuto illegittimamente che la causa andava decisa nel merito, anziché rimettere gli atti alla Commissione Provinciale di Napoli per un nuovo giudizio ex art. 59, comma 1, lett. b), d. Lgs. n. 546 del 1992;
-il motivo è manifestamente infondato, essendo la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 prevista solo per ipotesi tassative ed eccezionali (Cass., n. 23741/2022; Cass., n. 32593/2021), dovendo la violazione del contraddittorio idonea a comportare la rimessione al primo giudice intendersi riferita a decisioni prese fuori dal contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti (Cass., n. 34634/2021) e non a questioni relative alle modalità con cui il contraddittorio è stato instaurato;
-il secondo motivo di gravame si incentra sulla violazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, dell’art. 42 comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 3 legge 241 del 1990 e degli artt. 18, 23 e 32 del d. Lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la C.T.R. Campania ha ritenuto illegittimamente che ‘ va disattesa l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento ‘, nonostante l’assoluta carenza della sua motivazione per mancata allegazione o trasmissione della ‘comunicazione dei concessionari’ rivendicata come presupposto dell’accertamento tributario;
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME -3
-il motivo è manifestamente infondato, non essendo necessaria l’allegazione di atti dei quali il contribuente abbia già conoscenza (Cass., n. 30084/2021; Cass., n. 9344/2021), avendo il giudice di appello accertato che l’atto impositivo si fonda su «le distinte periodiche aventi ad oggetto i dati analitici trasmessi dai concessionari ai gestori relativi alla ripartizione dei compensi tra gestore ed esercenti», quindi su elementi ben conosciuti dal contribuente;
-il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione del combinato disposto dell’art 39 del D.P.R. n. 600/73 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., in quanto la RAGIONE_SOCIALE.T.R. Campania ha ritenuto illegittimamente che la ‘ prova presuntiva dei maggiori ricavi non dichiarati ‘ di cui si è avvalsa l’RAGIONE_SOCIALE nell’avviso di accertamento fosse fondata su elementi fattuali gravi, precisi e concordanti senza considerare nella sua interezza quanto dedotto dal contribuente RAGIONE_SOCIALE in merito alla contraddittorietà del criterio presuntivo applicato e ignorando gli argomenti di prova contraria dal medesimo contribuente forniti;
-il motivo si rivela inammissibile, in quanto intende ottenere una revisione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, secondo cui (come risulta dalla sentenza impugnata), la prova dei maggiori ricavi proverrebbe da una serie di elementi dotati di gravità indiziaria, avuto riguardo alle «informazioni tratte dalle distinte periodiche, che tengono conto dei contatori annuali estratti dagli apparecchi di gioco e che hanno ad oggetto dati trasmessi in maniera analitica (e non presuntiva) dai concessionari ai gestori in ordine all’avvenuta ripartizione dei compensi tra gestore ed esercenti» (pag. 6, 3° cpv. della sentenza impugnata);
-pertanto, il ricorso va rigettato;
-le spese sono liquidate secondo la soccombenza;
-poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza recente di questa Corte (si vedano in termini Cass. Sez. U, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente;
-debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2.500,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. l’ulteriore importo di euro 1.000,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza
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dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.