Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30833 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30833 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3678/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC EMAIL;
-controricorrente –
Oggetto: tributi – presunzioni
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1324/01/2021 depositata in data 4 novembre 2021, notificata in data 24 novembre 2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di fabbricazione mobili per arredamento domestico, ha impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2013 e 2014 con i quali, a seguito di una verifica che aveva interessato anche il periodo di imposta precedente, si accertavano maggiori IRES, IRAP e IVA . L’avviso traeva origine dal riscontro in sede di PVC di documentazione extracontabile, qualificate come conferme d’ordine per le quali non erano state rinvenute le relative fatture, ritenute ascrivibili a cessioni non fatturate.
La CTP di Treviso ha accolto il ricorso.
La CTR del Veneto, con sentenza in data 4 novembre 2021, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che le conferme d’ordine rinvenute in sede di verifica costituissero preventivi; il giudice di appello ha, poi, ritenuto che la società contribuente avesse dimostrato, anche con dichiarazione dei clienti, che questi preventivi non fossero andati a buon fine, come risultante dal « contesto della descrizione dei beni », laddove l’indicazione di conferma d’ordine risultava « in un angolo » dei vari documenti per effetto di una indicazione del software di contabilità.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39,
primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non provati i recuperi dell’Ufficio. Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata ha dato rilievo a dichiarazioni di terzi, relative alla mancata conferma dell’originario preventivo, costitute da @mail di clienti, in relazione alle quali il giudice di appello non avrebbe valutato che tali clienti fossero legati alla società contribuente da rapporti commerciali di cointeressenza e, quindi, inattendibili. Si deduce, ulteriormente, anche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’inattendibilità delle dichiarazioni, sia in quanto relative a un campione non rappresentativo delle contestazioni complessive, sia perché non conformi alle indicazioni della documentazione presa in esame dall’Ufficio, deducendosi che non sarebbe stata effettuata dal giudice di appello adeguata ponderazione del materiale istruttorio.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 36 e 61 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per essere la sentenza priva di motivazione o dotata di motivazione apparente per non avere il giudice di appello considerato che durante la verifica fiscale fosse stato accertato che vi era stato pagamento di lavoro straordinario « fuori busta », come risultante da due file relativi al periodo di imposta 2015 e relativi anche a periodi precedenti; lavoro straordinario che si sarebbe tradotto in ulteriori ricavi non dichiarati andando a corroborare il quadro indiziario addotto dall’Ufficio e avrebbe, inoltre, reso la documentazione contabile del contribuente inattendibile. Vi sarebbe, inoltre, difetto di motivazione in relazione alla irragionevolezza della condotta imprenditoriale sotto il profilo della coerenza economica.
Il primo motivo è infondato. Il giudice di appello non ha fondato la propria valutazione solo sulle dichiarazioni di terzi (clienti che hanno confermato che gli originari preventivi non erano stati da loro confermati), bensì sulla analisi della documentazione extracontabile rinvenuta dagli agenti accertatori durante la verifica e, in particolare, sulle conferme d’ordine, analizzandone il loro contenuto. In particolare, la sentenza impugnata ha analizzato i documenti sui quali si fondava l’accertamento , deducendo la natura degli stessi (preventivi) dal loro contenuto e, in particolare, dal « contesto della descrizione dei beni », ritenendo che la natura di conferma d’ordine fosse stata apposta ai fini contabili dal software in uso. La valorizzazione delle dichiarazioni di terzi è, pertanto, andata a confortare una valutazione indiziaria, fondata su diversi elementi e non anche quale unico elemento di prova, dichiarazioni che sono utilizzabili al pari di altri elementi indiziari anche dal contribuente quali fonti di conoscenza (Cass., Sez. V, 22 marzo 2023, n. 8221; Cass., Sez. V, 28 ottobre 2022, n. 32024), andando a integrare il fatto ignoto costituito dal fatto che si trattava di semplici preventivi non andati a buon fine.
Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui il ricorrente intende giungere a una rivalutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice del merito, così come laddove ritiene che le dichiarazioni di terzo non siano utilizzabili, sia in quanto inattendibili per i rapporti di cointeressenza dei clienti con la società contribuente, sia per la loro non pregnanza e non rappresentatività del relativo campione di operazioni in relazione alle complessive operazioni effettuate, trattandosi di valutazione che impinge e si esaurisce nel piano del merito.
Parimenti inammissibile è il motivo nella parte in cui deduce violazione dell’art. 3 60, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in costanza dell’applicazione dell’art. 348 -ter cod. proc. civ., avendo il giudice di
appello formulato lo stesso giudizio in fatto (come emerge dalla sentenza impugnata) sulla base dei medesimi elementi di prova.
Il secondo motivo è infondato. Al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Il ragionamento logico-deduttivo seguito dal giudice di appello si è concentrato sull’idoneità del corredo probatorio addotto dal contribuente (dichiarazioni di terzi e documentazione contabile) in quanto ritenuti elementi sufficienti, argomentazioni sufficienti a ricostruire l’iter logico della decisione, ancorché non abbia preso in esame tutte le deduzioni dell’U fficio ricorrente e gli ulteriori elementi posti a fondamento della legittimità dell’accertamento .
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, essendo il controricorso tardivo, in quanto notificato in data 25 marzo 2022, a fronte della notificazione del ricorso introduttivo in data 24 gennaio 2022 (tempestivo ex art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 20 ottobre 2023