Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15385 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
IRES IVA IRAP IRPEF AVVISI ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20978/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore legale rappresentante p.t., dott. NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore legale rappresentante p.t. dott. NOME COGNOME, entrambi difesi dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrenti –
e contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi giusta procura a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO con studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
–
contro
ricorrenti –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE n. 249/2016 depositata l’11 /02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di società consolidata ed alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, società consolidante, e n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Direzione Provinciale di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava per l’anno d’imposta 2007 ricavi non dichiarati per € 6.944.113,00 con una maggiore IRES pari a € 2.291.557,00, una maggiore IRAP pari a € 295.125,00; l’Ufficio accertava, altresì una maggiore IVA pari a euro 335.164,00 . L’Ufficio aveva ritenuto che i corrispettivi di cessione di n. 115 appartamenti, trasferiti nel 2007, fossero inferiori al valore normale stabilito dal provvedimento n. 120811 del 27.7.2007 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emanato ai sensi dell’art. 1, comma 307, della legge 27/12/2006 n. 296 e che fossero stati in parte occultati.
Poiché nell’anno d’imposta 2007 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al 100% della società RAGIONE_SOCIALE era la RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base partecipativa, composta dai cinque soci COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, l’Ufficio, applicando la presunzione che tali somme fossero state percepite dai soci persone fisiche sotto forma di occulta distribuzione di utili extra-bilancio, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei loro confronti gli avvisi di accertamento T8B052005800/2012, n. T8B052005766/2012, n. T8B052005762/2012, n. T8B052005755/2012 e n. T8B052005768/2012.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE impugnavano i due avvisi di accertamento notificati alle società innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE; i soci della RAGIONE_SOCIALE proponevano distinti ricorsi contro gli avvisi di accertamento a essi indirizzati.
Intervenuto il fallimento RAGIONE_SOCIALE due società, il processo veniva interrotto e di seguito riassunto.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE, riuniti i ricorsi proposti dalla società e quelli proposti dai soci, li accoglieva con la sentenza n. 289/1/14 e annullava tutti gli avvisi di accertamento impugnati.
Avverso la pronuncia della CTP di RAGIONE_SOCIALE proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE; i contribuenti -le curatele fallimentari RAGIONE_SOCIALE due società e i soci -si costituivano innanzi alla CTR e chiedevano respingersi il ricorso in appello.
La CTR di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 249/2016 depositata l’11.2.2016, ha ritenuto insufficienti, contraddittori, parziali e non univoci i criteri sui quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva fondato la stima dei valori effettivi di cessione degli immobili, ha rigettato l’impugnazione e ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento.
Avverso la pronuncia della CTR di RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso e con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.. A loro volta hanno resistito con controricorso i soci NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Con istanza e successiva memoria NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno chiesto di disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto legge 23/10/2018 n. 119 avendo presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ed avendo provveduto al pagamento di quanto ivi previsto.
Considerato che :
L’art. 6, comma 8, del decreto legge n. 119 del 2018 prevede che «8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento». Il successivo comma 10 prevede che «10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020». Il comma 12 della medesima disposizione prevede che «12. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. ». Il comma 13 della stessa disposizione prevede, infine, che «13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente».
I contribuenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno allegato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. Risulta la regolare definizione della controversia tra gli stessi contribuenti e l’assenza, allo stato, di diniego da parte
della RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 6, comma 12, del decreto legge 119 del 2018. In relazione al rapporto processuale tra gli stessi contribuenti e l’RAGIONE_SOCIALE, relativamente agli atti di accertamento emessi nei confronti dei soci, il giudizio va dichiarato estinto. Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, del citato decreto-legge. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
Con riguardo al rapporto processuale tra la RAGIONE_SOCIALE quale ricorrente, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE quali controricorrenti non ricorre alcuna ipotesi di estinzione e va osservato quanto segue.
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione e/o motivazione apparente, violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod.proc.civ..
il motivo è infondato. Come affermato da costante giurisprudenza di questa Corte «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 ‘ c.p.c..(cass. civ ord. 25/09/2018 n. 22598) ed ancora: «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene
violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. civ. ord. 03/03/2022 n. 7090 del 03/03/2022). La decisione impugnata non è priva di motivazione, ma è fondata su una serie di argomentazioni ampie, collegate, comprensibili e prive di contraddizioni evidenti, sicché non emerge dal testo della sentenza il vizio denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ..
Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli articoli 2727 e 2729 cod. civ. e violazione degli articoli 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29/09/1973, n. 600 e 54, comma 2, del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Secondo l’RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nella applicazione dell’art. 2729 cod. civ. e nel ritenere privi di gravità precisione e concordanza gli indizi raccolti dall’Ufficio al fine di valutare come parzialmente simulati i corrispettivi dichiarati negli atti di compravendita immobiliare all’origine degli accertamenti.
Il motivo è parzialmente fondato, con esclusivo riguardo a quegli immobili per i quali, come incontestato tra le parti, è stata acquisita la documentazione bancaria e la perizia di stima redatta ai fini della erogazione del mutuo che reca un valore superiore a quello dichiarato negli atti di trasferimento. Tale elemento non può essere pretermesso al fine di valutare il quadro indiziario come caratterizzato da gravità, precisione e concordanza e idoneo a giustificare l’accertamento dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600 del 1973; in tal senso questa Corte si è espressa con indirizzo costante (Cass. civ. 28/02/2017, n. 5190; Cass. civ. 09/06/2017, n. 14388; Cass. civ. 18/02/2020, n. 4076) e per questa ragione ha errato la sentenza impugnata non rettamente procedendo alla sussunzione degli elementi della fattispecie come documentalmente emersi in atti. In tale prospettiva il vizio è denunciabile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta (Cass. civ. 30/06/2021, n. 18611; Cass. civ. 16/11/2018, n. 29635).
Con riguardo a tutti gli altri immobili, per i quali non è stata acquisita documentazione bancaria in contrasto con i valori di cessione dichiarati, il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè tende a provocare una rivalutazione della Corte sui fatti storici emersi nel giudizio di merito, senza che
sia ravvisabile alcuna violazione dei parametri normativi circa l’accertamento della Amministrazione e circa la prova per presunzioni (in ordine ai limiti del sindacato della Corte, si veda Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476). Va ancora rilevato come la motivazione della CTR di RAGIONE_SOCIALE, sempre con riguardo agli accertamenti non assistiti dalla documentazione bancaria, non presenti lacune ovvero profili di contraddittorietà ma si diffonda nella specifica critica circa l’esaustività (il campione acquisito sarebbe stato del tutto parziale, le stime esaminate una ristretta minoranza rispetto alle compravendite oggetto di accertamento), l’univocità (molti degli appartamenti sarebbero stati venduti in corso di costruzione e non a costruzione ultimata), la precisione (le differenze di tipologia, posizione e piano tra i vari appartamenti sarebbero state trascurate e così di conseguenza la differenza tra i prezzi praticati), la gravità e, in definitiva, la concludenza degli elementi posti a fondamento dell’accertamento. Per giurisprudenza costante di questa Corte «in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit , i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito» (Cass. civ. ord. 25/09/2023 n. 27266).
Nella memoria depositata per l’udienza le curatele fallimentari controricorrenti hanno dedotto, per il caso di accoglimento anche parziale del ricorso, l’applicabilità in materia di sanzioni RAGIONE_SOCIALE disposizioni più favorevoli introdotte dal d.lgs. 24/09/2015 n. 158 a modifica dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 18/12/1997, n. 471. In proposito, indiscussa l’applicazione anche retroattiva del trattamento sanzionatorio introdotto dal d.lgs. 158 del 2015 (Cass. 30.3.2021, n. 8716), va rilevato che ogni questione relativa alle sanzioni applicabili è subordinata all’esito del giudizio di rinvio.
Il ricorso va, allora, accolto con riguardo al secondo motivo e nei limiti innanzi specificati, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondo grado che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio con riguardo al ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
accoglie il secondo motivo neisensi di cui alla motivazione e, con riguardo al ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata nei limiti indicati e rinvia alla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, alla quale demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.