Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32185 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3333/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE);
-intimati –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA EMILIA-ROMAGNA n. 1422/15, depositata in data 25/6/2015; Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024 e, previa riconvocazione da remoto, del 23 ottobre 2024;
Fatti di causa
Sulla base dei dati acquisiti con un questionario notificato il 6/11/2009, l’RAGIONE_SOCIALE procedette al controllo della posizione fiscale dell’RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 90 della legge n. 289 del 2002, rilevando: la mancata iscrizione al RAGIONE_SOCIALE istituito presso il RAGIONE_SOCIALE; il perseguimento del fine di lucro, con la distribuzione di avanzi di gestione; l’incongruenza tra i valori indicati nei resoconti finanziari e le dichiarazioni del NUMERO_DOCUMENTO; il mancato svolgimento di un’attività associativa.
Accertata, dunque, la natura commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE, l’ufficio notificò due avvisi di accertamento in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2006, per la ripresa fiscale di Ires, Irap e Iva.
L’Ufficio, inoltre, ritenne opportuno procedere ad indagini finanziarie anche sui soci fondatori, NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, cointestatari di tre conti correnti.
In esito al contraddittorio, l’ ufficio notificò a ciascuno di essi un avviso di accertamento relativo all’anno 2005 , per la ripresa per il 50% ciascuno di movimentazioni in entrata non giustificate.
L’RAGIONE_SOCIALE e i due soci proposero ricorso dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE che, riuniti i ricorsi, li accolse.
Su appello dell’ufficio, la RAGIONE_SOCIALE confermò la sentenza di primo grado . Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME, che ha anche depositato una memoria difensiva.
L’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per carenza di motivazione o motivazione apparente. Violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente , nel censurare la sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, deduce che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e quelli emessi nei confronti dei contribuenti persone fisiche (COGNOME e Di COGNOME) si fondavano su presupposti di fatto diversi.
L’Ufficio, infatti, appurò la carenza dei requisiti di cui all’art. 90 della legge n. 289 del 2002 in capo all’RAGIONE_SOCIALE e lo svolgimento da parte sua di attività commerciale , procedendo a quantificare l’imposta iva dovuta sulla base dei ricavi rendicontati.
Con riferimento ai contribuenti persone fisiche, invece, l’Ufficio accertò , ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il maggior reddito sulla base della presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2 del detto decreto, tenendo conto dei soli accreditamenti rilevati sui conti correnti cointestati alle persone fisiche ed escludendo dalla determinazione del reddito di esse le movimentazioni del conto corrente intestato all’RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza d’appello per avere motivato in maniera apparente sui motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza di primo grado, pure sfavorevole all’Ufficio.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento del fatto e consequenziale violazione degli artt. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE imputa alla RAGIONE_SOCIALE.T.R. di aver travisato gli atti sui quali avrebbe dovuto basare il suo giudizio.
Il giudice di appello, in particolare, avrebbe travisato gli atti dicendo che l’Ufficio avrebbe rettificato i redditi dell’RAGIONE_SOCIALE partendo dalle risultanze dei conti correnti intestati ai contribuenti persone fisiche.
Dagli avvisi di accertamento, anzi, risulta che l’RAGIONE_SOCIALE ha proceduto ad accertamenti autonomi, analizzando separatamente i conti correnti RAGIONE_SOCIALE persone fisiche contribuenti e quello intestato all’RAGIONE_SOCIALE, scaturendone autonome ricostruzioni dei redditi dell’RAGIONE_SOCIALE rispetto ai redditi imputati personalmente alle singole persone fisiche.
2.1. I primi due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
Nel rispetto dei princìpi di specificità e di autosufficienza , l’RAGIONE_SOCIALE ha trascritto ampi stralci degli avvisi di accertamento dai quali risulta l’autonomia tra le rettifiche dei redditi imputati all’RAGIONE_SOCIALE e la
rettifica dei redditi imputati alle persone fisiche che ne coordinavano l’attività .
La motivazione della sentenza impugnata appare del tutto fuori centro rispetto al contenuto degli avvisi di accertamento e alle difese spiegate dall’RAGIONE_SOCIALE in grado di appello, in quanto non spiega nemmeno da quali atti sarebbe emerso che gli avvisi di accertamento non contengono una rettifica autonoma dei redditi dell’RAGIONE_SOCIALE rispetto alla rettifica dei redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche.
Non si comprende, inoltre, quale rilievo abbia il possesso della partita iva in capo al solo NOME COGNOME per affermare l’illegittimità dell’accertamento condotto nei confronti della COGNOME.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimamente che non vi fossero i presupposti per l’accertamento fondato sulle risultanze dei conti correnti intestati alle persone fisiche contribuenti.
3.1. Il motivo è fondato.
Gli avvisi di accertamento sono fondati sull’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’Ufficio si è legittimamente avvalso RAGIONE_SOCIALE presunzioni di cui all’art. 32, comma 1, n. 2 dello stesso decreto per la determinazione del reddito della COGNOME e dell’COGNOME.
La determinazione del reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche è tale proprio perché prescinde dalla tipologia dei redditi percepiti e non dichiarati, con la conseguenza che essa non è limitata ai soggetti titolari di partita iva.
4. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio della causa alla C.G.T. di secondo grado dell’Emilia -Romagna che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024