Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32185 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3333/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F. 91249290379), in persona del legale rappresentante pro tempore e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE);
-intimati –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA EMILIA-ROMAGNA n. 1422/15, depositata in data 25/6/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024 e, previa riconvocazione da remoto, del 23 ottobre 2024;
Fatti di causa
Sulla base dei dati acquisiti con un questionario notificato il 6/11/2009, l’Agenzia delle Entrate procedette al controllo della posizione fiscale dell’ASD ‘Nu e va Era’, in relazione alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 90 della legge n. 289 del 2002, rilevando: la mancata iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche istituito presso il C.O.N.I.; il perseguimento del fine di lucro, con la distribuzione di avanzi di gestione; l’incongruenza tra i valori indicati nei resoconti finanziari e le dichiarazioni del Modello 770; il mancato svolgimento di un’attività associativa.
Accertata, dunque, la natura commerciale dell’associazione, l’ufficio notificò due avvisi di accertamento in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2006, per la ripresa fiscale di Ires, Irap e Iva.
L’Ufficio, inoltre, ritenne opportuno procedere ad indagini finanziarie anche sui soci fondatori, NOME COGNOME e NOME COGNOME cointestatari di tre conti correnti.
In esito al contraddittorio, l’ ufficio notificò a ciascuno di essi un avviso di accertamento relativo all’anno 2005 , per la ripresa per il 50% ciascuno di movimentazioni in entrata non giustificate.
L’associazione e i due soci proposero ricorso dinanzi alla C.T.P. di Bologna che, riuniti i ricorsi, li accolse.
Su appello dell’ufficio, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado . Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME che ha anche depositato una memoria difensiva.
L’associazione e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per carenza di motivazione o motivazione apparente. Violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.’ , l’Agenzia ricorrente , nel censurare la sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, deduce che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dell’associazione RAGIONE_SOCIALE e quelli emessi nei confronti dei contribuenti persone fisiche (COGNOME e COGNOME COGNOME) si fondavano su presupposti di fatto diversi.
L’Ufficio, infatti, appurò la carenza dei requisiti di cui all’art. 90 della legge n. 289 del 2002 in capo all’associazione e lo svolgimento da parte sua di attività commerciale , procedendo a quantificare l’imposta iva dovuta sulla base dei ricavi rendicontati.
Con riferimento ai contribuenti persone fisiche, invece, l’Ufficio accertò , ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il maggior reddito sulla base della presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2 del detto decreto, tenendo conto dei soli accreditamenti rilevati sui conti correnti cointestati alle persone fisiche ed escludendo dalla determinazione del reddito di esse le movimentazioni del conto corrente intestato all’associazione.
Tanto premesso , l’Agenzia censura la sentenza d’appello per avere motivato in maniera apparente sui motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza di primo grado, pure sfavorevole all’Ufficio.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento del fatto e consequenziale violazione degli artt. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate imputa alla C.T.R. di aver travisato gli atti sui quali avrebbe dovuto basare il suo giudizio.
Il giudice di appello, in particolare, avrebbe travisato gli atti dicendo che l’Ufficio avrebbe rettificato i redditi dell’associazione partendo dalle risultanze dei conti correnti intestati ai contribuenti persone fisiche.
Dagli avvisi di accertamento, anzi, risulta che l’Agenzia ha proceduto ad accertamenti autonomi, analizzando separatamente i conti correnti delle persone fisiche contribuenti e quello intestato all’associazione, scaturendone autonome ricostruzioni dei redditi dell’associazione rispetto ai redditi imputati personalmente alle singole persone fisiche.
2.1. I primi due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
Nel rispetto dei princìpi di specificità e di autosufficienza , l’Agenzia ha trascritto ampi stralci degli avvisi di accertamento dai quali risulta l’autonomia tra le rettifiche dei redditi imputati all’associazione e la
rettifica dei redditi imputati alle persone fisiche che ne coordinavano l’attività .
La motivazione della sentenza impugnata appare del tutto fuori centro rispetto al contenuto degli avvisi di accertamento e alle difese spiegate dall’Agenzia in grado di appello, in quanto non spiega nemmeno da quali atti sarebbe emerso che gli avvisi di accertamento non contengono una rettifica autonoma dei redditi dell’associazione rispetto alla rettifica dei redditi delle persone fisiche.
Non si comprende, inoltre, quale rilievo abbia il possesso della partita iva in capo al solo NOME COGNOME per affermare l’illegittimità dell’accertamento condotto nei confronti della Di COGNOME.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimamente che non vi fossero i presupposti per l’accertamento fondato sulle risultanze dei conti correnti intestati alle persone fisiche contribuenti.
3.1. Il motivo è fondato.
Gli avvisi di accertamento sono fondati sull’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’Ufficio si è legittimamente avvalso delle presunzioni di cui all’art. 32, comma 1, n. 2 dello stesso decreto per la determinazione del reddito della Di COGNOME e dell’Attanasio.
La determinazione del reddito delle persone fisiche è tale proprio perché prescinde dalla tipologia dei redditi percepiti e non dichiarati, con la conseguenza che essa non è limitata ai soggetti titolari di partita iva.
4. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio della causa alla C.G.T. di secondo grado dell’Emilia -Romagna che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024