Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14671 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
Avv. Acc. IRPEF 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29485/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE ,
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME,
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA -SEZIONE STACCATA DI SALERNO n. 4028/02/2017, depositata in data 5 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 4 luglio 2013 NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2008. L’ RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -procedeva ad accertare la plusvalenza da
cessione di terreno edificabile sito in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (Na), la cui quantificazione avveniva anche sulla base di precedente accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO del maggior valore di vendita, effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte di registro e pari a € 661.400,00, a fronte del valore dichiarato in atto di vendita n. 12231 del 26 novembre 2008 pari a € 300.000,00; il controllo conseguiva alla segnalazione concernente la mancata compilazione del quadro relativo ai redditi soggetti a tassazione separata nel ModNUMERO_DOCUMENTO e all’omessa dichiarazione della plusvalenza da cessione di area edificabile.
Avverso l’ avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , chiedendo rinvio stante la pendenza di giudizio avverso la cartella di pagamento emessa a seguito dell’avviso di rettifica del valore suddetto, n. NUMERO_DOCUMENTO.
La C.t.p., con sentenza n. 519/03/2015, accoglieva il ricorso del contribuent e, annullando l’avviso impugnato e compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Campania, con riferimento al mancato riconoscimento della pretesa impositiva nella più limitata misura discendente dal valore dichiarato nell’atto di vendita ; non si costituiva il contribuente.
Con sentenza n. 4028/02/2017, depositata in data 5 maggio 201 7, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando quanto statuito in primo grado.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 per la quale l’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria. Violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., pur avendo constatato (aderendo ai rilievi dell’Ufficio) l’omessa dichiarazione della plusvalenza come da prezzo di cessione convenuto in atti e la rilevanza dell’avviso di rettifica del valore (di vendita) ai soli fini del quantum , ha annullato integralmente l’avviso impugnato e non solamente per la parte d’imposta derivata dalla rettifica.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto lacunosa la motivazione dell’avviso impugnato , poiché dava per scontata la conoscenza dell’atto di accertamento in rettifica del valore di vendita (pari a € 661.400,00), che ne fungeva da presupposto ed era verosimilmente ignoto al soggetto verificato (così aderendo alla tesi del contribuente), nonostante la plusvalenza derivante dal suddetto valore rappresentasse solo un elemento aggiuntivo e autonomo di un avviso motivato anche (in RAGIONE_SOCIALE) con riferimento alla mancata dichiarazione di qualsivoglia plusvalenza come da prezzo di cessione convenuto nell’atto di vendita (pari a € 300.000,00).
Pregiudizialmente, giusta memoria depositata dalla difesa erariale, è pacifico che risulta perfezionata e tempestiva la notifica
fatta al contribuente personalmente, in data 5 dicembre 2017, presso il suo indirizzo di INDIRIZZO mentre per quella al difensore di primo grado risulta, una prima volta, restituito il plico senza esito, ma, ripetuta successivamente la notifica al nuovo indirizzo del difensore INDIRIZZO, essa aveva esito positivo perché il plico veniva consegnato al portiere RAGIONE_SOCIALE stabile, in data 26 febbraio 2018, per temporanea assenza del destinatario e veniva spedita la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) con raccomandata 78333022243-9.
2.1. Con precipuo riferimento alla tematica della notifica del ricorso al contribuente rimasto contumace innanzi alla C.t.r., una nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE S.U. (Sentenza n. n. 14916 del 20/07/2016) ha chiarito che: ‘ In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. Ancora, un importante arresto (Cass. n. 34252 del 21/12/2019) ha affermato che: ‘ Ai sensi dell’art.330, primo comma, c.p.c., l’impugnazione, quando non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall’elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che la norma
prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghi suddetti, anziché un concorso alternativo degli stessi. (In applicazione di tale principio, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso la residenza dichiarata della parte intimata e non nel domicilio processuale eletto) ‘ .
Quanto alla disamina dei motivi di ricorso, il primo motivo è infondato.
3.1. Questa Corte ha più volte affermato che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014, con riferimento al nuovo testo dell’art. 360 cod. proc. civ., a seguito alla riforma di cui all’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22/06/2012, n. 83, conv. in l. 7/08/2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012); successivamente tra le tante Cass. n. 6626/2022; Cass. n. 22598/2018).
3.2. Ancora, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa: cfr. Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 20/12/2018, n. 32980; Cass. 08/10/2020, n. 21700)
3.3. Nella fattispecie in esame, la C.t.r, avvalendosi di un iter logico-giuridico assolutamente comprensibile, ha ritenuto che seppure, in astratto, l’argomento secondo cui il recupero a tassazione della plusvalenza non dichiarata ha presupposti autonomi rispetto a quelli dell’imposta di registro, tuttavia, in concreto, l’avviso andava considerato illegittimo con riferimento al quantum della maggiore pretesa impositiva, fondandosi sul solo pregresso accertamento dell’imposta di registro , del quale non risultava dimostrata la pregressa conoscenza del contribuente, a cagione della lacunosità della motivazione dell’avviso di accertamento.
Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
E’ indubbio che il fondamento dell’avviso di accertamento sopravvenuto (n. NUMERO_DOCUMENTO), ai fini IRPEF, fosse l’omessa compilazione del quadro relativo ai redditi soggetti a tassazione separata nel Mod. NUMERO_DOCUMENTO e l’omessa dichiarazione della plusvalenza da cessione di area edificabile, avendo l’ufficio utilizzato il precedente accertamento fiscale, condotto ai fini dell’imposta di registro, ai soli fini della determinazione della plusvalenza non dichiarata (maggior valore accertato in € 661.400,00, a fronte del valore dichiarato in atto di vendita n. 12231 del 26 novembre 2008 pari a € 300.000,00); quindi, è
pacifico che la motivazione dell’accertamento deduceva una plusvalenza derivante dal prezzo di cessione e non dichiarata, che poi quantificava sulla base della rettifica per l’imposta di registro.
4.1. Da molteplici arresti di questa Corte è stato affermato il principio secondo cui ‘ In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria ‘ (Cass. 08/05/2019, n. 12131).
4.2. Quindi, nella fattispecie in esame, anche a prescindere dalla mancata precedente notifica al contribuente dell’avviso di rettifica dell’imposta di registro, quest’ultimo non avrebbe comunque determinato l’entità della plusvalenza . Tuttavia, va rilevato che la ricorrenza di una plusvalenza era stata accertata comunque, con riferimento al valore iniziale del terreno, anche considerando il valore dichiarato nella vendita e non rettificato. Pertanto, la motivazione dell’atto, sull’ an della plusvalenza accertata e non dichiarata, era idonea e sufficiente a prescindere dalla rettifica ai fini del registro.
La C.t.r., innanzi alla quale si svolge un giudizio di ‘ impugnazionemerit o’ , non poteva pertanto limitarsi ad annullare integralmente l’accertamento, dovendo piuttosto accertare il co rretto quantum della plusvalenza, la cui esistenza era stata accertata.
In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione,
proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, rigettato il primo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campaniasezione staccata di Salerno, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2024.