Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17782 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20400/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in PALMA CAMPANIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST. SALERNO n. 4642/2022, depositata il 08/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La soc. coop. RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento con sistema analitico induttivo per l’anno di imposta 2015, preceduto da invito a comparire per chiarimenti e produrre documentazione. La documentazione veniva fornita, anche se l’incontro -prima differitopoi non aveva luogo per emergenza covid.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 39, d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.
Con tale motivo si evidenzia che se la CTR ha ritenuto applicabile l’art. 39, comma 1, avrebbe dovuto riconoscere l’illegittimità della sentenza che, invece, afferma chiaramente che l’Ufficio ha utilizzato il metodo induttivo di cui all’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/73, ritenendo che la parte non avesse esibito documentazione in sede di verifica . Il motivo poi si diffonde nel lamentare mancata pronuncia su eccezioni proposte in appello.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cpc.
Nella sostanza si contesta la totale omissione di pronuncia da parte della CTR circa le eccezioni mosse alla sentenza della CTP anche in relazione alle spese del giudizio.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’art. 7, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cpc.
Con tale motivo si contesta la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente e la conseguente la nullità dell’avviso di accertamento.
In particolare, si lamenta la mancata allegazione dell’atto sul quale si fonda la motivazione del recupero a tassazione ed il conseguente difetto di indicazione della pretesa tributaria che determina tanto la violazione del diritto di difesa del contribuente, privato dell’esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà costituzionalmente tutelate, quanto il difetto di capacità del giudicante di poter discernere i fondamenti della pretesa.
Il primo motivo è infondato. Preliminarmente deve rilevarsi che le doglianze circa la mancata pronuncia su eccezioni proposte in appello non riporta i passi degli atti processuali dei gradi di merito da cui si evinca che la doglianza era stata proposta e che il giudice non abbia pronunciato.
2.1. Peraltro, è stato affermato che non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole
idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011).
Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. III, n. 24953/2020).
2.2. In disparte il riferimento agli studi di settore, la sentenza in scrutinio è chiara nel ritenere corretta l’applicazione del metodo analiticoinduttivo di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), come si evince dell’ultimo capoverso di pagina 3 della g ravata sentenza. Il rinvio al pvc per relationem -nel terzultimo capoverso della stessa pagina 3 della sentenza in scrutino- indica il riferimento ai documenti offerti e valutati, secondo il criterio analitico induttivo.
Donde il primo motivo non può essere accolto.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Per un verso, come già evidenziato al precedente §2.1., non vi è omissione di pronuncia quando -pur non espressamente esaminata una doglianza- la statuizione disponga in modo incompatibile, dovendosi ritenere implicito il rigetto. Per altro verso, per quanto attiene alle spese del giudizio, correttamente sono state riconosciute e liquidate in favore
dell’Amministrazione vittoriosa che sia stata assistita da propri funzionari. Infatti, all’Amministrazione che si difenda in proprio, autorizzata dalla legge, tramite suoi funzionari, spettano i compensi tabellari previsti per la difesa a ministero di legale, ridotti del 20%. (Cass. V, n. 27634/2021).
4. Il terzo motivo è parimenti infondato. Vi si lamenta la mancata allegazione dell’atto su cui si fonda il recupero a tassazione.
Il primo capoverso di pag. 3 della sentenza in esame si diffonde ampiamente sulla motivazione per relationem dell’avviso di accertamento al PVC, noto al contribuente perché formato in contraddittorio con il rappresentante della soc. coop. RAGIONE_SOCIALE e a lui rilasciato in sede di chiusura dell’attività ispettiva.
In questo senso, è stato affermato che in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, nella specie avviso di rettifica di modello unico, la motivazione “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. (Sez. V, n. 30560 del 2017 (Rv. 646303 – 01; in termini analoghi Sez. V, n. 28060 del 2017, Rv. 646225).
In definitiva, il ricorso è infondato e tale va dichiarato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte
contro
ricorrente, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/06/2025.