Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15401 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4174/2017 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA-BARI n. 1967/2016 depositata il 21/07/2016.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE emetteva a carico di COGNOME NOME , ingegnere, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per Irpef ed addizionali, Irap ed Iva 2009, con il quale, sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del modello 770 dei sostituti d’imposta desunti dall’Anagrafe Tributaria, determinando, ai sensi degli artt. 41 -bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 24, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, maggiori compensi rispetto a quelli dichiarati, con conseguente rettifica del reddito di lavoro autonomo e liquidazione di maggiori imposte, interessi e sanzioni.
Il contribuente impugnava l’avviso.
Con sentenza n. 1905/20/15, pronunciata il 30.4.2015 e depositata il 4.6.2015, la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso, compensando le spese.
Il contribuente proponeva appello.
Con la sentenza in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava il gravame, sulla base della seguente motivazione:
L’avviso di accertamento oggetto di impugnativa è stato emesso alla stregua dei dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria dai quali sono emersi compensi percepiti dal sig. NOME COGNOME certificati dai sostituti d’imposta . L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha pertanto effettuato un accertamento parziale ex art. 41 -bis del DPR n. 600/1973 . Ne consegue la legittimità dell’atto di accertamento impugnato in quanto fondato e provato.
Quanto all’eccepita nullità dell’avviso di accertamento impugnato per essere stato sottoscritto da soggetto non autorizzato alla sottoscrizione si rileva che l’avviso dj accertamento impugnato è stato sottoscritto da funzionario
autorizzato in virtù di valida delega di firma conferita dal direttore provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE come provato dalla documentazione depositata in atti dalla resistente.
Priva di pregio è altresì la eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per l’omessa compilazione della relata di notifica. È pacifico, infatti, nella giurisprudenza della Suprema Corte, che la notifica della cartella di pagamento possa essere eseguita, secondo quanto disposto dall’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che essa si· perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persone di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda e che l’assenza della relata di notifica non comporta la nullità della notifica stessa. Inoltre, ogni vizio di notifica è stato sanato dalla proposizione del ricorso e dalla successiva costituzione in giudizio del contribuente entrambe avvenute nei termini previsti dalla legge.
Quanto all’omesso contraddittorio preventivo con il contribuente si rileva che l’omesso contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente non può ritenersi, nel caso di specie, motivo di nullità dell’atto di accertamento impugnato: -per la maggiore imposta accertata ai fini Irpef non è previsto alcun obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente in quanto tributo non “armonizzato”; -per la maggiore imposta accertata ai fini Iva, anche se vi era l’obbligo del contraddittorio preventivo con il contribuente in quanto tributo “armonizzato”, la sua omissione non può essere ritenuta motivo di nullità dell’atto di accertamento impugnato, in quanto il contribuente non ha assolto all’onere
di enunciare in concreto le ragioni che egli avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio e che avrebbero potuto portare all’emissione di un atto di accertamento diverso da quello emesso.
Palesemente infondata è altresì l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento in quanto in esso è indicato quale responsabile del procedimento il sig. NOME COGNOME.
Quanto, infine, all’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE sanzioni si rileva che nell’avviso di accertamento sono menzionati i riferimenti normativi e sono esplicate le ragioni che hanno giustificato l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e la misura RAGIONE_SOCIALE stesse.
Il contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
All’odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero conclude per il rigetto del ricorso.
Il patrono della difesa erariale si riporta alle conclusioni in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia: ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 d.p.r. n. 600/1973 e degli artt. 3 e ss. della l. n. 890/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
1.1. ‘La notifica dell’accertamento emesso nei confronti dell’ing. COGNOME deve ritenersi inesistente e, come tale, non può essere idonea a considerarsi sanata a seguito della presentazione del ricorso da parte del contribuente’. ‘La CTR, anzitutto, cade in equivoco allorché ritiene di far riferimento alla disciplina specifica afferente la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento effettuate dal concessionario della riscossione, mentre, nella specie, com’è pacifico, l’atto impositivo è rappresentato da un avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE‘. Inoltre ‘difetta la
trascrizione di qualsiasi forma di relata di notifica e (soprattutto) l’Ufficio, come risulta dal fascicolo processuale, non ha depositato agli atti del giudizio la ricevuta di ritorno di detto plico, risulta impossibile verificare: a) la qualifica dell’ufficiale giudiziario/messo notificatore e dell’agente postale; b) gli esatti termini della consegna della busta’. ‘Dal mancato deposito in giudizio di detta ricevuta non può che discendere l’inesistenza della notifica’. ‘La mancata produzione dell’avviso di ricevimento, nel precludere ogni forma di controllo sul soggetto che ha materialmente ricevuto l’atto notificato, implica una incertezza assoluta sul collegamento tra consegna dell’atto e destinatario della notifica dell’atto impositivo’.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Nella giurisprudenza di questa Suprema si rinviene il principio costante, da cui il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi, a termini del quale, ‘in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione’ (cfr. da ult. Sez. 5, n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 -01).
Nel caso di specie, viepiù, l’effettiva consegna del piego alla contribuente e per questa a soggetto abilitato alla ricezione è comprovata dall’avere la medesima tempestivamente proposto impugnazione senza aver già in quella sede opposto alcunché riguardo all’estraneità a sé di detto soggetto.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 1, del d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 56 del d.p.r. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’
2.1. In punto di delega di firma, la sentenza impugnata è censurabile perché ‘l’atto interno prodotto in giudizio da controparte non risponde ai requisiti di legge enucleati dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte’. ‘Il provvedimento di accertamento reca, in calce, dopo la data ed il timbro dell’Ufficio, la seguente sottoscrizione: ‘Il Direttore RAGIONE_SOCIALE per il Direttore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME il Capo Team Controlli n. 10 con delega di firma NOME COGNOME‘ (ultimi 6 righi di pag. 22)’. ‘L’Ufficio, a fronte dello specifico motivo di impugnazione sollevato dal contribuente nel ricorso di impugnazione dell’avviso di accertamento, ha depositato nel corso del giudizio dinanzi alla CTP un atto (in realtà, il solo frontespizio di pag. 1) di ‘Disposizioni interne di servizio n. 88/2011 (Versione aggiornata al 01.07.2014)’ a mezzo del quale ‘Il Direttore provinciale in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone 1. Il personale assegnato alle dirette dipendenze del Direttore RAGIONE_SOCIALE è ripartito nelle tre Aree di Staff e nell’Ufficio legale’. L’Ufficio, unitamente alla Disposizioni interne, ha prodotto la ‘Tabella 1 allegata all’Atto dispositivo n. 65/2014 Versione aggiornata al 01.07.2014’, dove, nella griglia ivi riportata, intestata ‘Capi Area – Coordinatori – Capi Team’, si legge, nel primo riquadro: ‘Capi Team Ufficio Controlli … Area 2 … COGNOME NOME‘. Infine, l’Ufficio, sempre nel primo grado
del giudizio, ha depositato un elenco di deleghe di firm : ‘Tabella A -Allegata all’NUMERO_DOCUMENTO Versione aggiornata al 01.07.2014′ intestata come ‘Deleghe di firma per gli atti emessi nell’ambito dell’area accertamento’ con seguente ‘Identificazione della tipologia dell’atto, dei delegati e dei limiti’. Così, di seguito, l’elenco prevede un prospetto suddiviso, in relazione alle aree di competenza dell’Ufficio, in ‘Tipologia atto delegato Capo Team e Coordinatore Area Governo e analisi – Capo Area per l’Area di competenza Capo Ufficio Direttore RAGIONE_SOCIALE‘. Per l’area di competenza in questione (secondo riquadro di pag. 1), si prevede quanto segue: ‘Area 2 – Piccole imprese e lavor. autonomi avvisi di accertamento e rettifica – maggiori imponibili accertati Capo Team e Coordinatore Area Governo e analisi da € l,00 a € 60.000,00 -Capo Area per l’Area di competenza da € 60.001,00 a € 200.000,00 -Capo Ufficio da € 200.001,00 a € 350.000,00 Direttore RAGIONE_SOCIALE oltre € 350.000,00′. Il contribuente, nel contestare la valenza probatoria della documentazione esibita dall’Ufficio, ha evidenziato che ‘la delega non va confusa con la disposizione di servizio . Non rappresenta delega in senso tecnico la disposizione (come nel caso di specie) con cui il titolare di un Ufficio ripartisce fra i propri dipendenti le mansioni che ciascuno deve svolgere; questa ripartizione interna di compiti infatti non comporta alcuna deroga esterna alla competenza, laddove la delega, invece ha rilevanza esterna”.
2.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Costituisce, infatti, insegnamento ricevuto di questa Suprema Corte (cfr. Sez. 6 -5, n. 28850 del 08/11/2019, Rv. 655599 -01; Sez. 5, n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414 -01) quello a termini del quale ‘la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma -e non di funzioni -poiché realizza un mero decentramento
burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa’: talché, in definitiva, le vicende attinenti alla delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, non acquisendo ‘rilevanza esterna’, rappresentano esercizio di poteri organizzativi meramente interni all’Ufficio, insindacabili, viepiù in cassazione, a misura che, come nella specie, non si contesti la riferibilità dell’avviso all’Ufficio stesso, come espressione dei suoi poteri. Sotto altro profilo, è parimenti ricevuto in giurisprudenza (cfr., da ult., Sez. 5, n. 5177 del 26/02/2020, Rv. 657340 NUMERO_DOCUMENTO) il principio per cui, ‘in tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2002 -2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012′.
Il motivo – di per se stesso sviluppato in violazione del principio di autosufficienza, in quanto riproduce solo brevissimi stralci degli atti organizzativi richiamati, con particolare riguardo alla ‘Tabella 1 allegata all’Atto dispositivo n. 65/2014 Versione aggiornata al 01.07.2014’, senza il corredo di una pur sommaria descrizione e comunque contestualizzazione degli stessi -non coglie nel segno
neppure laddove eccepisce che ‘ l’Ufficio si è peritato di depositare agli atti del giudizio un elenco nominativo di deleghe precedente alla data del 13.5.2014 ‘.
È lo stesso motivo, invero, a riconoscere che nella ‘Tabella 1 allegata all’Atto n. 65 del 2014’, ‘il nominativo del dottCOGNOME non è ricompreso tra i nomi dei funzionari ‘evidenziati’ graficamente, per i quali la delega avrebbe vigore dalla data dell’1.7.2014′.
Ora -alla stregua proprio della ricostruzione del contribuente, che, pur assai sommariamente, rende conto RAGIONE_SOCIALE produzioni erariali -ad imprimere l’organizzazione interna dell’Ufficio erano le ‘Disposizioni interne di servizio, risalenti al 2011 (n. 88/2011) ed aggiornate ‘al 01.07.2014’, sulle quali s’è innestato ‘il provvedimento n. 64 /2014, che’ come leggesi, ancorché in termini del tutto generici, nel motivo, il quale omette di indicarne finanche la data precisa -‘consiste in un ordine di servizio a contenuto generale ed astratto di disciplina RAGIONE_SOCIALE modalità del conferimento della delega di firma, non prevede una lista di nominativi allegata’.
La ‘Tabella 1 allegata all’Atto dispositivo n. 65/2014 Versione aggiornata al 01.07.2014’ contenente la menzione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso oggetto di giudizio, di cui il contribuente nel motivo lamenta la posteriorità all’avviso stesso onde dedurne non avere l’Amministrazione fornito la prova dell’anteriore delega a detto funzionario, costituisce un mero aggiornamento rispetto alla stratificazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni previgenti. Di conseguenza, già prima dell’aggiornamento ‘al 01.07.2014’, il funzionario medesimo era delegato di firma, come dimostra il fatto che nella ‘Tabella 1’ il suo nome non era evidenziato, e lo era in forza, non già di una non necessaria menzione nominativa (come preteso dal contribuente), bensì della (sola ma sufficiente) qualifica rivestita nell’organizzazione dell’Ufficio, in progressione dalle ‘Disposizioni
interne’ del 2011: qualifica quella di ‘Capo Team Controlli n. 10’ -su cui il contribuente non solleva contestazioni di sorta, né sotto il profilo dell’effettivo possesso né sotto il profilo della decorrenza.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.’.
3.1. La sentenza impugnata è censurabile per aver ‘ ritenuto insussistenti i presupposti che imponevano all’Ufficio di attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente’. Essa ‘si rileva erronea, nella misura in cui non ha considerato l’effettiva portata del principio che intende garantire la piena partecipazione del cittadino alla formazione del procedimento amministrativo di accertamento. Il contraddittorio preventivo rappresenta un elemento costitutivo dell’atto impositivo’. ‘L’Amministrazione finanziaria, dunque, ha sempre l’obbligo di convocare preventivamente il contribuente per consentirgli di esporre i propri argomenti a riguardo’. ‘Del resto, è proprio in considerazione della precipua caratteristica propria dell’accertamento parziale sottolineata dalla CTR di RAGIONE_SOCIALE, quale atto impositivo a struttura semplificata, fondato su mere segnalazione di dati a carico del contribuente che non richiede una approfondita verifica di quei dati da parte dell’Ufficio accertatore, che sarebbe stato sommamente necessario consentire al contribuente di illustrare in via preventiva ogni ragione a sua difesa. Altrettanto priva di pregio deve considerarsi l’osservazione, espressa dalla CTR, in ordine all’assenza di prova, da parte del contribuente, di quegli elementi che avrebbero dovuto condurre l’Ufficio a riconsiderare gli esiti della verifica fiscale avviata nei suoi confronti. Infatti, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo implica una violazione radicale del procedimento di rettifica, inficiandolo in radice ‘ab origine’ ‘.
3.2. Il motivo è manifestamente infondato.
La CTR ha fatto stretta applicazione del principio enunciato da Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015, e costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva, secondo cui, da un lato, ‘non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. ‘a tavolino” (Rv. 637605 -01) e, dall’altro, ‘l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi ‘armonizzati’, mentre, per quelli ‘non armonizzati’, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito’ (Rv. 637604 -01).
Segnatamente, con precipuo riguardo alla censura di omesso contraddittorio preventivo rispetto all’Iva, il contribuente non allega di aver offerto, già nei gradi merito, la cd. prova di resistenza, viepiù a necessaria confutazione dell’espressa affermazione contraria contenuta in sentenza secondo cui ‘il contribuente non ha assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che egli avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio e che avrebbero potuto portare all’emissione di un atto di accertamento diverso da quello emesso’.
Né, infine, alcuna incidenza sul ‘thema’ in discussione assume il fatto che l’accertamento oggetto di giudizio è parziale. Invero, ‘l’accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e
55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole’ (Sez. 5, n. 28681 del 07/11/2019, Rv. 655548 -01).
Con il quarto motivo si denuncia: ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli arti. 41-bis del d.p.r. n. 600/1973 e 24, comma 5, del d.p.r. n. 633/1972, nonché’ dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.’.
4.1. Erroneamente la CTR ‘ha ritenuto che nell’ipotesi di avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 24, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, l’indicazione dei dati ricavati dall’Anagrafe Tributaria, assunti a base della rettifica, valga a fornire prova dei presupposti dell’accertamento, in tal modo ritenendo, in sostanza, esonerata l’RAGIONE_SOCIALE dall’onere di produrre in giudizio la dimostrazione di quanto sostenuto in atto’. ‘La CTR ha dedotto che gli stessi elementi indicati in atto, oltre a rilevare sotto il profilo dell’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni determinative della rettifica operata dall’Ufficio, assumano anche il ruolo di prova della rettifica, in questo, incorrendo nella violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme indicate in rubrica’.
4.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
Esso è inammissibile nella parte in cui, addentrandosi in censure rivolte alla motivazione dell’avviso, non la riproduce.
Esso è manifestamente infondato giacché, a venire in linea di conto, nell’impostazione dell’Ufficio, tra l’altro ribadita in controricorso, non è la pura e semplice percezione, da parte del contribuente, di compensi erogati dai sostituti d’imposta e dai medesimi certificati nel corrispondente quadro RAGIONE_SOCIALE loro dichiarazioni, ma, nell’incrocio dei dati, l’incoerenza di tali risultanze rispetto agli importi esposti dal contribuente nella sua dichiarazione per l’anno di riferimento.
A fronte, dunque, della liquida emersione di materia imponibile (giusta l’elenco RAGIONE_SOCIALE certificazioni dei sostituti con nomi ed importi) a fondamento della maggiore pretesa tributaria azionata, di per se stessa, per l’effetto, legittimante l’accertamento parziale (cfr. ad es. Sez. 5, n. 28681 del 2019 citata a proposito del motivo precedente), sarebbe stato onere del contribuente -tuttavia completamente inosservato, ancora in sede di ricorso- contestare puntualmente in fatto (senza cioè potersi limitare ad astrattamente negare) capacità ed efficacia dimostrativa dei concreti elementi rivelatori di maggiori RAGIONE_SOCIALE addotti dall’Ufficio, dimostrando a sua volta gli elementi atti a sorreggere le sue (purché specifiche) controdeduzioni ed eccezioni (cfr., analogamente, ‘ex multis’, Sez. 5, n. 13509 del 11/06/2009, Rv. 608511 -01).
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 7.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 6 dicembre 2023.