Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17117 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
Irpef -soci società persone
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15888/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME E COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA presso GNOSIS FORENSE IN INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
–
resistente
–
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 11882/2015, depositata in data 23/12/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/05/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento a fini Irap e Iva, per l’anno di imposta 2005, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per maggiori ricavi determinati in base agli studi di settore nonché avvisi a fini Irpef per i redditi imputati per trasparenza ai due soci, NOME COGNOME, accomandatario, e NOME COGNOME , accomandante.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno, riuniti i ricorsi separatamente proposti, li accoglieva in parte riducendo equitativamente del 50 per cento i ricavi accertati.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava gli appelli, proposti separatamente e poi riuniti.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base a sei motivi. L’AVV_NOTAIO, originario codifensore dei ricorrenti, ha depositato rinuncia al mandato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 24/05/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, per aver la CTR ritenuto inammissibile perché nuova, in quanto non proposta nell’originario ricorso, l’eccezione di inesistenza – nullità della rettifica perché notificata a società già estinta,
trattandosi invece di questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Con il secondo motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., si deduce violazione dei principi di cui all’art. 2495, secondo comma, cod. proc. civ., applicabili anche alle società di persone, per non aver ritenuto nulla la pretesa indirizzata a società estinta e di conseguenza nulli gli accertamenti per trasparenza nei confronti dei soci da quella dipendenti , non avendo l’ufficio emesso autonomi e diversi avvisi nei confronti dei soci quali successori della società.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 36, com ma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, per nullità della sentenza per motivazione abnorme e apparente in merito alla violazione del principio dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., si deduce violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000, per aver la CTR ritenuto validamente sanato l’omesso contraddittorio, in quanto l’invito era stato spedito a società non più esistente, in base alle difese svolte in giudizio.
Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di violazione dell’art. 10, comma 5, della l. n. 146 del 1998 , oggetto di motivo d’appello .
Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 36, com ma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, per nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla riduzione equitativa dei ricavi senza tener conto RAGIONE_SOCIALE rilevanti circostanze di fatto
che giustificavano lo scostamento dal livello dei ricavi presunti in base agli studi di settore.
I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto attengono alla eccepita inesistenza/nullità dell’avviso intestato alla società di persone già estinta e cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, e sono infondati , alla luce della incontestata circostanza che l’avviso sia stato notificato al socio accomandatario (pagina 4 del ricorso).
Costituiscono principi consolidati quelli per cui deve ritenersi valida la notifica effettuata nei confronti dei soci dopo l’estinzione a seguito di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi; ciò trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. 31/03/2022, n. 10300; Cass. 15/03/2022, n. 8299; Cass. 15/03/2021, n. 7168; Cass. 28/12/2017, n. 31037; Cass. 23/05/2017, n. 12593, per vicenda simile a quella in esame; Cass. 12/10/2018, n. 25487; da ultimo Cass. 31/03/2021, n. 7545 in motivazione; ancora di recente Cass. 13/12/2022, n. 13695; Cass. 9/01/2024, n. 753).
Dalle considerazioni che precedono deriva pianamente altresì la piena validità degli accertamenti IRPEF emessi in attuazione della regola generale di tassazione per trasparenza di cui all’art. 5, T.U.I.R., valendo comunque l’ulteriore principio di diritto che «In tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società (nella specie relative ad IVA e IRAP) è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al
bilancio finale di liquidazione nonostante l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, atteso che tale evento non determina l’estinzione dell’obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente ” pendente societate “» (Cass. 06/07/2016, n. 13805; Cass. 12593 del 2017, citata).
Il terzo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per motivazione abnorme o apparente in relazione alla nullità degli avvisi per omessa attivazione del contraddittorio, è infondato.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053).
In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,
materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Nel caso di specie la motivazione esiste graficamente ed è perfettamente evincibile avendo la CTR ritenuto che l’eccezione fosse infondata sia perché l’invito al contraddittorio era stato spedito alla società sia perché, comunque, il socio accomandatario aveva proposto le proprie deduzioni difensive nel ricorso.
4. Il quarto motivo attiene alla nullità dell’accertamento che, emesso a seguito degli studi di settore, avrebbe richiesto il contraddittorio preventivo; sul punto i ricorrenti deducono l ‘ erroneità della decisione laddove ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato regolarmente attivato mediante la spedizione del relativo invito alla sede della società, ormai estinta, e laddove ha ritenuto comunque superata la doglianza alla luce della circostanza che il socio aveva potuto esporre in giudizio le ragioni di merito.
Il motivo è fondato.
4.1. Questa Corte ha da tempo affermato il principio che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente,
pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards , dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (Cass., Sez. U., 18/12/2009, n. 26635; seguita tra tante da Cass. 18/08/2022, n. 24931; Cass. 10/08/2022, n. 24598; Cass. 20/06/2019, n. 16545).
Del resto l ‘art. 10, comma 3 -bis , l. n. 146 del 1998, vigente ratione temporis , prevede espressamente che l’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 .
L’art. 5 evocato, vigente ratione temporis , prevede che L’ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1bis ; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c) .
4.2. Nel caso di specie, premesso che l’invito al contraddittorio è stato pacificamente spedito (il 24 marzo 2010) alla società già estinta ed indirizzato alla sede legale della società RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO a Montecorvino Rovella INDIRIZZO, (dal febbraio 2009) per il quale l’addetto dichiarava la mancata consegna per temporanea assenza del destinatario immettendo avviso nella cassetta della corrispondenza e depositando il plico presso l’ufficio con comunicazione spedita all’interessato di cui in data 21 aprile 2010 era attestata la compiuta giacenza (come da contr odeduzioni dell’ufficio in appello), esso non può essere considerato come valida forma di attivazione del contraddittorio; né tale omissione, vista la rilevanza fondamentale che Corte ha assegnato al contraddittorio, come sopra evidenziata, può essere sanata dalla proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
La caducazione dell’avviso societario determina altresì la caducazione dell’avviso nei confronti dei soci, trattandosi di società di persone (Cass., Sez. U., 4/06/2008, n. 14815, in forza della quale il giudicato favorevole alla società si estende anche ai soci)
Dall’accoglimento del quarto motivo deriva l’assorbimento del quinto motivo, relativo alla omessa pronuncia su un motivo di appello relativo all’esatta quantificazione del debito Iva, e del sesto motivo,
con cui si deduce la nullità per motivazione apparente in merito alla quantificazione della pretesa.
Pertanto il ricorso deve essere accolto; va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, vanno accolti i ricorsi originari; vanno compensate le spese dei gradi di merito mentre l’RAGIONE_SOCIALE deve essere condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore dei ricorrenti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi originari; compensa le spese dei gradi di merito; condanna RAGIONE_SOCIALE a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore dei ricorrenti, spese che liquida in euro 2.300,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15 per cento, ed accessori.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.