Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33114 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33114 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 6573/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di soci, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con lo stesso elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, n. 7485/15, depositata in data 23 luglio 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE e i soci COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 372/2/12, che aveva parzialmente accolto il ricorso avente ad oggetto gli accertamenti analitico-induttivi riguardanti la società ed i soci, stante il maggior reddito di partecipazione, a valersi per l’anno 2006, attraverso cui erano stati accertati maggiori ricavi in ragione dell’incongruenza dei redditi dichiarati rispetto a quelli desumibili dallo studio di settore e di una serie di indici rivelatori di un comportamento antieconomico.
I giudici di primo grado avevano ridotto del 20% i maggiori ricavi accertati, tenendo conto dell’avvenuta morte del socio d’opera (che giustificava i minori introiti dichiarati per quell’anno), rigettando le altre censure, perché il procedimento, in quanto non basato esclusivamente sullo studio di settore, non necessitava del contraddittorio preliminare, peraltro comunque garantito in sede di accertamento con adesione, dove pure vi erano stati ampi scambi di documenti e osservazioni da entrambe le parti.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società e dai soci, ritenendo che il gravato accertamento r isultava
di tipo c.d. «misto», in quanto non basato unicamente sulle discrepanze rispetto allo studio di settore, ma su numerosi altri indizi, gravi precisi, e concordanti, sicché, non andava assicurata dall’RAGIONE_SOCIALE alcuna preliminare interlocuzione che, comunque, pure c’è stata, sebbene in sede di accertamento con adesione; né era stato dimostrato che una diversa partecipazione procedimentale degli appellanti avrebbe consentito una più favorevole valutazione dei presupposti impositivi; 4. I giudici di secondo grado, inoltre, sulle residue doglianze attinenti ai criteri seguiti nell’accertamento della condotta antieconomica dei contribuenti e nella ricostruzione induttiva dei ricavi, hanno affermato che le giustificazioni addotte non erano state documentalmente provate, oltre a non essere conferenti e che, di fronte ad una condotta manifestamente antieconomica, il reddito imponibile medio ritratto dai singoli soci nel settennio preso in considerazione era veramente irrisorio e inidoneo a garantire la stessa sopravvivenza dei contribuenti (per il COGNOME era di circa euro 5.600 annui) ; l’Ufficio, peraltro, aveva proceduto alla ricostruzione induttiva dell’imponibile del solo socio superstite e l’utilizzo gratuito dei locali commerciali avrebbe dovuto essere suffragato quantomeno da un contratto di comodato scritto, così come non era stata spiegata la ragione del protratto godimento degli stessi beni pur dopo la dipartita del socio proprietario.
La società RAGIONE_SOCIALE e i soci COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 132 cod. proc.
civ. e 36 del decreto legislativo n. 546/1992. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.. Omessa e/o insufficiente motivazione. La Commissione tributaria regionale aveva omesso ogni pronuncia sulle specifiche deduzioni difensive sollevate dai contribuenti nei primi atti difensivi e reiterate a pag. 11 dell’atto di appello, a supporto della legittimità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali, che erano state puntualmente documentate. La sentenza era viziata per omessa e/o insufficiente motivazione in quanto i giudici di secondo grado non avevano tenuto presente che la ricostruzione dei ricavi era avvenuta sulla base di presunte ingenti spese sostenute dai soci per l’utilizzo di autovetture e motocicli, in realtà rottamati in anni precedenti e/o inutilizzati (come da certificati in atti); non avevano tenuto conto degli errori contabili effettuati dall’A.F. in ordine ai beni ammortizzabili (come da estratto del libro di beni ammortizzabili) e non avevano tenuto conto della perdita di rilevanti clienti che erano stati interessati da procedure concorsuali (come da certificati agli atti). Pertanto, la sentenza impugnata incorreva nel vizio di omessa pronuncia, poiché in detto provvedimento mancava completamente ogni statuizione che risolveva le questioni portate all’attenzione del Collegio.
2. Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero nella parte in cui i giudici di secondo grado avevano ritenuto corretta la rideterminazione dei ricavi effettuata dall’Ente impositore. La Commissione tributaria regionale aveva omesso di evidenziare le prove documentali, nonché gli «altri indizi» che avevano condotto il Giudice a ritenere fondata la pretesa del Fisco, impedendo ai ricorrenti di conoscere il percorso logico-giuridico adottato ai fini della decisione ed avevano totalmente sottaciuto in ordine alle circostanze di fatto dedotte dagli esponenti e provate documentalmente. Nell’avviso di accertamento da studi di
settore non erano state neppure indicati i parametri e le tabelle che riscontravano la difformità tra quanto dichiarato e le medie del settore. 3. Il terzo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. . Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e norme collegate. Violazione del diritto al contraddittorio preventivo. La sentenza impugnata violava l’indicata norma di legge e si poneva in contrasto con l’orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità che rendeva obbligatoria la fase preventiva del contraddittorio in ogni caso, con la conseguenza che anche gli avvisi di accertamento conseguenti a verifiche fiscali eseguite nella sede dell’Ufficio sulla base RAGIONE_SOCIALE notizie e della documentazione fornite dallo stesso contribuente, come nel caso in esame, erano invalidi se non preceduti dal contraddittorio endoprocedimentale.
4. Il quarto mezzo deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 e 2722 cod. civ.. Tutte le operazioni contabili contestate dall’Ufficio erano state giustificate documentalmente e i giudici di secondo grado inopinatamente ed arbitrariamente, invece, aveva ritenuto non giustificate le circostanze fattuali contestate, in quanto «non documentalmente provate … oppure inconferenti». Dalla lettura dell’atto impugnato era evidente l’insussistenza dei presupposti per procedere alla rideterminazione del reddito ai sensi della norma richiamata, posto che l’accertamento induttivo presupponeva l’esistenza di elementi presuntivi semplici, purché gravi, precisi e concordanti, che potessero prospettare l’esistenza di attività non dichiarate ovvero l’inesistenza di passività dichiarate. Inoltre, lo stesso Ufficio, nel motivare, in maniera carente, l’avviso di accertamento, aveva fatto riferimento solo all’applicazione dello studio di settore, evidenziando la
presunta antieconomicità della gestione aziendale, senza offrire, a sostegno della sua tesi, elementi di fatto non contestabili. Pertanto, in considerazione RAGIONE_SOCIALE giustificazioni addotte dai contribuenti, solo parzialmente condivise dai giudici di primo grado, i rilievi di cui all’atto accertativo non consentivano all’Ufficio di procedere alla determinazione induttiva del reddito, né l’Ente impositore aveva operato alcun rilievo circa la regolare tenuta della contabilità della società.
Il terzo motivo, la cui trattazione è prioritaria, è inammissibile ed infondato.
5.1 E’ inammissibile perchè formulato mediante la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874) e ciò anche a volere accogliere l’orientamento meno rigoroso che subordina l’ammissibilità del motivo frutto di mescolanza ( Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874), alla condizione che lo stesso comunque evidenzi specificamente la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.
5.2 E’ infondato, avendo questa Corte ha affermato che, nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l’Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi dell’art. 10 della legge n. 146 del 1998, mentre detto obbligo non opera qualora
l’accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali (cfr. Cass., 5 dicembre 2019, n. 31814).
5.3 Questa Corte, in particolare, ha precisato che la norma di cui all’art. 10 della legge n. 146 del 1998, introduce un’eccezione, non essendo previsto, in generale, che l’invio dell’avviso di accertamento tributario debba essere preceduto dall’instaurazione del contraddittorio con il contribuente. Il dato che l’accertamento sia «basato» sullo studio di settore non esclude che esso possa trovare anche altre giustificazioni come, ad esempio, riscontrate irregolarità contabili o la ritenuta antieconomicità della gestione aziendale. Un accertamento tributario può dirsi basato su uno studio di settore, però, solo quando trovi in esso il suo fondamento prevalente e tanto non si verifica quando, mediante l’utilizzo degli studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità di impresa che abbiano indotto l’Ente accertatore ad approfondire l’analisi, riscoprendo altri, e prevalenti, indici rivelatori dell’esistenza di una operatività economica non dichiarata, raccogliendo l’Amministrazione finanziaria elementi gravi, precisi e concordanti, alfine posti a fondamento dell’accertamento tributario (cfr., Cass., 6 giugno 2019, n. 15344).
5.4 Nella specie, la Commissione tributaria regionale ha messo in evidenza che il gravato accertamento risultava manifestamente di tipo misto, in quanto non era basato unicamente sulle discrepanze rispetto allo studio di settore, circostanza questa che aveva costituito solo occasione per le verifiche successive, ma su numerosi altri indizi, gravi, precisi e concordanti è ( « media reddituale annua, nel settennio 20002006, di € 20.508,00, insufficiente a garantire un adeguato tenore di vita dei due soci lavoratori – uno dei quali deceduto proprio nel 2006 e a cui era subentrata la moglie del COGNOME-; possesso di vetture e motocicli, abitazione e terreni di proprietà; aumento dei beni strumentali dichiarati – da 81 mila a 186 mila euro nel biennio 2006-
2008-, tale da sconfessare l’asserita crisi del settore; inspiegabile uguaglianza dei valori RAGIONE_SOCIALE esistenze iniziali e RAGIONE_SOCIALE rimanenze finali, ecc.» ) rilevatori di un comportamento antieconomico (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata). Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince, dunque, che l’accertamento non si è basato solo sullo scostamento dai parametri dello studio di settore e che il procedimento, in quanto non basato esclusivamente sullo studio di settore, non necessitava del contraddittorio preliminare, contraddittorio che, come rilevato dai giudici di secondo grado, era stato, comunque, garantito in sede di accertamento con adesione, dove pure vi erano stati ampi scambi di documenti ed osservazioni da entrambe le parti. A ciò va deve aggiungersi che, come emerge dal controricorso (pagine 2 e 19) l’Ufficio aveva notificato il 24 settembre 20 10, l’invito n. 100597/2010, dirett o a produrre documentazione giustificativa entro 15 giorni e ad instaurare il contraddittorio per il giorno 8 ottobre 2010, che aveva dato esito negativo e tale invito era stato allegato, in copia, dai ricorrenti al ricorso introduttivo di primo grado, unitamente alla copia della ricevuta di consegna documenti e all’elenco della documentazione esibita.
Il primo, il secondo e il quarto motivo, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono inammissibili, in quanto le censure formulate, sebbene denuncino -formalmente -una violazione di legge, un ‘omessa pronuncia o una assenza di motivazione, involgano esclusivamente questioni di merito.
6.1 In proposito, questa Corte ha affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 4 aprile2017, n. 8758; Cass., 2 agosto
2016, n. 16056; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).
6.2 Inoltre, com’è noto, secondo l’orientamento di questa Corte, il rapporto tra le istanze RAGIONE_SOCIALE parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell’art. 112 cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo , censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.. L’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass., 22 maggio 2019, n. 13743; Cass., 11 maggio 2012, n. 7268).
6.3 Nella vicenda che ci occupa, è all’evidenza come non venga in rilievo un vizio di omessa pronuncia, in quanto secondo la costante giurisprudenza di questa Corte « ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia » (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936), evenienza, nel caso in
esame nemmeno dedotta, stante che quel che rileva, secondo l’assunto della società ricorrente, è l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive sollevate fin da ricorso introduttivo di primo grado.
6.4 In relazione al denunciato vizio motivazionale, poi, lo stesso ricorrente fa riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione») non più riconducibile ad alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall’art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis ), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula l’esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, qui, invece, rimasti assolutamente inosservati.
6.5 Non sussiste, in ogni caso, il dedotto vizio di motivazione, in quanto la Commissione tributaria regionale, conformemente ai principi statuiti da questa Corte, ha affermato, con specifico riferimento alle doglianze attinenti ai criteri seguiti nell’accertamento della condotta antieconomica dei contribuenti e nella ricostruzione induttiva dei ricavi, che le giustificazioni addotte non erano state documentalmente provate (es. uso del terreno, estensione dell’appartamento, l’utilizzo gratuito di locali di uno dei soci), oltre a non essere conferenti ( così l’acquisto della vettura Toyota Yaris nel dicembre del 2006) e che, di fronte ad una condotta manifestamente antieconomica, il reddito imponibile medio ritratto dai singoli soci nel settennio preso in considerazione era veramente irrisorio e inidoneo a garantire la stessa sopravvivenza dei contribuenti (per il COGNOME era di circa euro 5.600 annui); i giudici di secondo grado hanno, poi, evidenziato che l’utilizzo gratuito dei locali commerciali avrebbe dovuto essere suffragato
quantomeno da un contratto di comodato scritto, così come non era stata spiegata la ragione del protratto godimento degli stessi beni pur dopo la dipartita del socio proprietario, ciò che rendeva inverosimile la giustificazione addotta al riguardo dai COGNOME. La Commissione tributaria regionale ha, dunque, ritenuto che, nel caso di specie, l’accertamento non fosse basato soltanto sullo studio di settore, ma anche su altre giustificazioni e, tra queste, l’ antieconomicità della gestione aziendale (cfr. Cass., 6 giugno 2019, n. 15344), rilevando, inoltre, che gli appellanti non avevano ottemperato all’onere probatorio sugli stessi incombente, avendo fornito giustificazioni non documentate o, comunque, non conferenti.
6.6 R
Va, infatti, rilevato che a paralizzare l’applicabilità degli studi di settore, non è sufficiente la sola allegazione, ossia la sola affermazione della esistenza di circostanze idonee in astratto a contrastare la presunzione di maggior reddito, con conseguente onere incombente sull’Amministrazione di giustificare l’affermazione contraria, in quanto tale assunto non risponde ad una corretta lettura RAGIONE_SOCIALE norme e che, piuttosto, nella ripartizione dell’onere probatorio, spetta al contribuente quello non solo di allegare, ma anche di provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, in modo da giustificare un reddito inferiore a quello che normalmente si desume secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull’ente impositore incombe l’onere di dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al
caso concreto oggetto di accertamento (Cass., 21 dicembre 2021, n. 40936; Cass., 17 dicembre 2019, n. 33340; Cass., Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26635).
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 9 novembre 2023.