Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2628 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7735/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA-GENOVA n. 1189/2017 depositata il 01/08/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, la DP di Genova dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di p.v.c. del 31.8.2010, rettificava la dichiarazione IVA presentata da RAGIONE_SOCIALE , ora RAGIONE_SOCIALE , esercente l’attività di “RAGIONE_SOCIALE“, in relazione al periodo d’imposta compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.8.2008, contestando l’indebita deduzione di componenti negative e l’omessa dichiarazione di componenti positive di reddito.
In particolare,
giusta il rilievo n. 4, la contestazione verteva sull’omessa fatturazione dei maggiori ricavi derivanti dalla vendita di otto RAGIONE_SOCIALE ‘Jeanneau’, induttivamente accertati dall’Ufficio alla luce dell’avvenuta contabilizzazione di fatture per l’acquisto di accessori montati sulle stesse, della mancata indicazione nelle fatture di vendita del ribaltamento del relativo costo sull’acquirente e dell’esiguità RAGIONE_SOCIALE percentuali di ricarico applicate all’atto della vendita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “accessoriate”;
-giusta il rilievo n. 5, la contestazione verteva sull’omesso assoggettamento ad IVA (in quanto asseritamente non imponibili ex art. 41 d.l. n. 331 del 1993) di alcune cessioni di RAGIONE_SOCIALE, di cui non era documentata la fuoriuscita dal territorio nazionale, per un imponibile di € 543.349,15 e una conseguente I.V.A. (al 20%) pari a € 108.687,83, nonché sull’omessa indebita applicazione del regime IVA intracomunitario RAGIONE_SOCIALE operazioni di acquisto e vendita dell’imbarcazione denominata “Alisea” in quanto effettuate entrambe in territorio francese, con conseguente disconoscimento della detrazione dell’IVA relativa al suo acquisto (pari a € 12.319,38) ed obbligo di pagamento dell’IVA relativa alla sua vendita, ai sensi dell’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972.
La società proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Genova, la quale, con sentenza n. 1652 del 18.12.2013, depositata in data
18.9.2014, respingeva il ricorso con riguardo ad un rilievo (il n. 2), accogliendolo per tutti gli altri (tra cui il n. 4).
Proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla CTR della Liguria, la quale, con la sentenza in epigrafe, respingeva il gravame.
Osservava, per quanto di ragione, la CTR:
La ditta contribuente ha dimostrato, in merito al rilievo n. 4 la correttezza RAGIONE_SOCIALE operazioni eseguite.
Gli accessori, non indicati in fattura, sono stati installati direttamente dal concessionario che li ha considerati nel prezzo totale da sottoporre alla soc. di RAGIONE_SOCIALE per il finanziamento. Ed è proprio questo assunto che da solo prova quanto asserito dalla parte: non è possibile ritenere che la RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE effettui un finanziamento non correlato ad una fattura. Alla soc. di RAGIONE_SOCIALE interessa solo il valore da finanziare e non a cosa si possano riferire singole voci di fattura. Gli accessori sono stati installati direttamente dal concessionario per vendite eseguite a clienti dello stesso: appare pertanto plausibile che, in questo caso la ditta abbia applicato una percentuale di ricarico più bassa ma proporzionata all’attività esplicata nelle vendite, senza che in questo si debba vedere antieconomicità.
Pertanto, sul punto, l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE risulta pretestuoso e non fondato.
In merito al rilievo n. 5, parte prima, sul quale almeno parzialmente la parte sostiene il cd. giudicato interno per mancanza di diretta impugnazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, appare provato che le barche non siano mai uscite dalla Francia ove sono state immatricolate e vendute. Dal momento che tali operazioni rientrano nel campo della non territorialità non vi è imposizione IVA ed eventuali successive operazioni eseguite in Italia non modificano quanto sopra. In merito alla parte seconda del
rilievo, la ditta ha operato con il principio del reverse charge, registrando l’importo IVA sia sul registro RAGIONE_SOCIALE fatture attive che passive, importo che, ai fini IVA, viene a compensarsi. Quindi anche non ritenendo l’operazione intracomunitaria ma solo non imponibile per difetto di territorialità, non si può eliminare l’IVA dal registro RAGIONE_SOCIALE fatture attive richiedendo quella esposta sul registro RAGIONE_SOCIALE fatture passive, per il principio che chi espone l’imposta è tenuto al pagamento della stessa. La richiesta comporterebbe un ingiusto arricchimento per l’Erario. La stessa Corte di giustizia ha statuito che se l’Amministrazione riqualifica un’operazione IVA deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della corrispondente imposta sugli acquisti relativa a tale operazione.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con tre motivi. La società resta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘ Violazione degli artt. 115. 116 e 132. co. 2, nr. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 18, 36, co. 2, nr. 4, 53, 54, e 61 del d.lgs. nr. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1, nr. 4, c.p.c.’.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 53 della Costituzione, 2697, 2727 e 2729 c.c., 7, 17, 21, 26 e 54 del d.p.r. nr. 633/72, 38, 41, 46 e 47 del d.l. n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93, 17, 21, 28-bis, 28-ter e 28-quater della dir. n. 77/388/CEE, 138, 167 e 203 della dir. n. 2006/112/CE, 21 del reg. CE n. 1777/05 come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria in relazione all’art. 360. co. 1. nr. 3. c.p.c.’.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360. co. 1. nr. 5. c.p.c.’.
A fronte di quanto innanzi, l’RAGIONE_SOCIALE consta aver formulato istanza di trattazione con altri fascicoli pendenti nei seguenti termini: ‘a) con instaurato dinnanzi a codesta Ecc.ma Corte mediante l’impugnazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con atto di pari data, della sentenza della C.T.R. della Liguria, Sez. 3, n. 1188/2017, emessa ‘inter partes’ con riguardo all’avviso di accertamento lres/lrap relativo all’anno d’imposta 2007, all’avvio di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2007 ed all’avviso di accertamento Ires/lrap relativo all’anno d’imposta 2008; b) con quello avente numero di ruolo NUMERO_DOCUMENTO instaurato dinnanzi a codesta Ecc.ma Corte mediante l’impugnazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della sentenza della C.T.R. della Liguria, Sez. 5, n. 1136/05/2016, relativo all’avviso di accertamento lVA relativo all’anno d’imposta 2007; c) con quello avente numero di ruolo NUMERO_DOCUMENTO instaurato dinnanzi a codesta Ecc.ma Corte mediante l’impugnazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della sentenza della C.T.R. della Liguria, Sez. 5, n. 1137/05/2016, relativo all’avviso di accertamento Ires ed Irap relativo all’anno d’imposta 2006′.
A seguito di ricerche condotte per il tramite della Cancelleria, risulta definito il ricorso di cui al fascicolo n. 28570 del 2016 R.G.
Risultano invece ancora pendenti i ricorsi di cui ai fascicoli nn. 28576 del 2016 e 7506 del 2018.
Sorge dunque necessità di rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con tali ultimi fascicoli.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i fascicoli nn. 28576 del 2016 e 7506 del 2018.
Così deciso a Roma, lì 21 novembre 2023.