Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6595 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6595 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19564/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale di RAGIONE_SOCIALE n. 3179/2020 depositata il 23/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 24.03.2026, l’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno 2003 , contestando l’indeducibilità dei costi relativi all’acquisto di merce dalla RAGIONE_SOCIALE, per € 9.747.940, perché relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, recuperando a tassazione I.V.A. per € 1.949.588.
In data 28.06.2007, l’RAGIONE_SOCIALE notificava al RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, sempre per l’anno 2003, contestando l’indeducibilità dei costi relativi all’acquisto di merce dalla RAGIONE_SOCIALE, per € 554.376, perché relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, recuperando a tassazione I.V.A. per € 110.875.
Il primo accertamento traeva origine da un P.V.C. redatto in data 1.08.2005 dal RAGIONE_SOCIALE, mentre il secondo traeva origine da un P.V.C. redatto in data 26.01.2007 dal RAGIONE_SOCIALE, con il quale veniva confermata l’inesistenza del totale degli acquisti che la RAGIONE_SOCIALE verificata aveva fatto dalla RAGIONE_SOCIALE, nell’anno 2003, per l’importo complessivo di € 10.302.316, comprensivo dell’importo imponibile di 9.747.94 0 per la cessione di filo di alluminio (documentata da 30 fatture ritenute fittizie), nonché de ll’importo di € 554.376 relativo alla cessione di rottami di alluminio.
Dunque, il secondo avviso di accertamento veniva emesso ad integrazione del primo, ai sensi degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, per recuperare a tassazione l’importo di € 554.376 relativo alla cessione di rottami di alluminio, indicata nel secondo P.V.C.
Il fallimento impugnava il secondo avviso di accertamento, assumendone l’illegittimità perché emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in assenza di fatti nuovi, su elementi già considerati e valutati nel primo processo verbale di constatazione del l’ 1.08.2005 e nel primo avviso di accertamento del 24.03.2006; in particolare, sulla circostanza che la RAGIONE_SOCIALE, dalla quale la
RAGIONE_SOCIALE fallita aveva ricevuto alcune fatture, fosse una c.d. RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, in quanto priva di struttura logistica e di documentazione contabile.
La Commissione RAGIONE_SOCIALE Provinciale, dopo aver rilevato che gli elementi fallimento solo “di riflesso”, accoglieva il ricorso compensando le spese.
di prova erano stati assunti in base a verifiche e riscontri eseguiti nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e che pertanto essi erano stati posti a carico del L’ufficio proponeva appello e la Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame sul presupposto che in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti la prova RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE stesse debba essere fornita dal contribuente, che nella specie non vi aveva provveduto. Questa Corte, adita dal fallimento, con sentenza n. 26191, depositata il 18.10.2018, cassava la suddetta pronuncia, rinviando la causa alla Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione. In sentenza veniva affermat o che ‘ Nel caso di specie, è pacifico che il secondo avviso di accertamento, cui si riferisce la sentenza oggi impugnata, è stato emesso sulla base degli stessi elementi già oggetto del primo atto accertativo, ma con riferimento ad una fattura ulteriore emessa dalla RAGIONE_SOCIALE. Si deve presumere – in difetto di contraria dimostrazione da parte dell’ufficio – che in occasione del primo atto di accertamento gli organi ispettivi abbiano acquisito, o comunque potuto acquisire, tutte le fatture emesse dalla cd. “RAGIONE_SOCIALE” relative all’anno d’imposta oggetto di analisi, per cui la circostanza che il secondo atto concerna una singola fattura, non indicata nel primo avviso di accertamento, non costituisce elemento sufficiente a giustificare il ricorso all’accertamento integrativo ‘. La Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale, pronunciandosi in sede di rinvio, con sentenza n. 3179/14/2020 , affermava che ‘ si deve presumere – in difetto di contraria dimostrazione da parte dell’ufficio – che in occasione del primo atto di accertamento gli organi ispettivi abbiano acquisito, o comunque potuto acquisire, tutte le fatture emesse dalla cd. “RAGIONE_SOCIALE” relative
all’anno d’imposta oggetto di analisi, per cui la circostanza che il secondo atto concerna una singola fattura, non indicata nel primo avviso di accertamento, non costituisce elemento sufficiente a giustificare il ricorso all’accertamento integrativo ‘.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE suddetta sentenza affidandosi a due motivi. Il fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatto controverso e decisivo.
Sostiene il ricorrente che il giudice del rinvio, limitandosi a richiamare il ragionamento presuntivo svolto da questa Corte, non avrebbe verificato, come demandatogli dal giudice di legittimità, se l’ufficio, in occasione dell’emissione del primo avviso di accertamento, avesse già acquisito tutte le fatture, compresa quella oggetto del secondo avviso di accertamento emesso ad integrazione del primo.
Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe trascurato di considerare che l’accertamento integrativo è stato emesso a seguito RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta conoscenza RAGIONE_SOCIALE fattura da € 554.376, emergente solo dal secondo P.V.C redatto dagli organi verificatori. Tale circostanza, in particolare, si dovrebbe desumere dal fatto che gli organi accertatori emisero due P.V.C., in quanto dal fatto noto che fu messo un secondo P.V.C. dovrebbe inferirsi il fatto ignoto che l’Ufficio, in occasione del primo accertamen to, non aveva acquisito la fattura di cui all’accertamento integrativo.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 2729 c.c. in combinato disposto con gli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972. Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe errato nell’applicare la presunzione secondo la quale in occasione del primo accertamento gli
organi ispettivi avrebbero acquisito, o avrebbero potuto acquisire, tutte le fatture emesse dalla c.d. RAGIONE_SOCIALE.
Le due censure, che per la loro connessione vanno trattate congiuntamente, sono infondate.
È opportuno premettere che il giudizio di rinvio è un processo chiuso, nel senso che il giudice del rinvio deve limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il dictum RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione ad un materiale di cognizione già completo.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha statuito che, in caso di istruttoria degli organi ispettivi che esiti nella constatazione che il contribuente ha effettuato acquisti da una RAGIONE_SOCIALE fittizia, si deve presumere che gli organi ispettivi abbiano acquisito, o comunque abbiano potuto acquisire, tutte le fatture emesse da tale RAGIONE_SOCIALE relative all’anno d’imposta oggetto di analisi. Ne consegue che l’ufficio accertatore non può emettere un secondo accertamento integrativo per recuperare a tassazione una fattura non indicata nel primo avviso di accertamento.
Si tratta di una presunzione relativa che può essere vinta da una contraria dimostrazione da parte dell’Ufficio finanziario, il quale provi che in occasione del primo accertamento gli ispettori non abbiano potuto acquisire tutte le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE ; tuttavia, come correttamente rilevato dal giudice del rinvio, tale prova contraria non è stata fornita dall’RAGIONE_SOCIALE.
L’ente impositore non può lamentare che il giudice del rinvio non abbia dedotto la prova contraria dall’emissione di un secondo P.V.C. , che dovrebbe dimostrare l’esistenza di una fattura che l’ufficio non ha potuto inserire nel primo avviso di accertamento.
Il ragionamento presuntivo seguito da questa Corte attiene alla conoscenza o conoscibilità di tutte le fatture da parte degli organi ispettivi e non dell’ente impositore.
Ciò che avrebbe dovuto dimostrare l’RAGIONE_SOCIALE è l’impossibilità per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di rinvenire nella contabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ispezionata la fattura indicata nel secondo avviso di accertamento (perché, ad esempio, occultata o distrutta).
Sul punto, parte ricorrente afferma piuttosto il contrario: si legge, infatti, a pagina 2 del ricorso che ‘ la fattura contestata, sebbene conosciuta dai verificatori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, era stata portata a conoscenza dell’Ufficio accertatore solo con il secondo pvc ‘.
Inoltre, il ragionamento presuntivo sostenuto dall’ente impositore per superare la presunzione semplice fissata da questa Corte è privo dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., posto che l’emissione di due P.V.C. può trovare ragionevole giustificazione alternativa in un approfondimento e/o in una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE documentazione acquisita nel corso del primo accesso ispettivo o in un errore nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prima verifica .
Ne consegue che il giudice del rinvio si è correttamente attenuto al principio di diritto affermato da questa Corte e la statuizione non merita censure.
4. Il controricorrente ha chiesto che l’ RAGIONE_SOCIALE sia condannata ai sensi dell’ art. 96, comma 3, c.p.c., osservando che i motivi dedotti sono inammissibili o comunque manifestamente infondati e l’ufficio ha coltivato il proprio ricorso, nonostante la formazione del giudicato esterno a seguito dell’annullamento definitivo del primo avviso di accertamento, per buona fede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contribuente, da parte RAGIONE_SOCIALE Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 70/29/09, emessa il 29.4.2009 e depositata il 4.05.2009, passata in cosa giudicata il 20.06.2010.
La richiesta va disattesa.
Il fondamento costituzionale RAGIONE_SOCIALE responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell’art. 111 Cost. – il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, RAGIONE_SOCIALE sua ragionevole durata – e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o
intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti RAGIONE_SOCIALE parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l’iniziativa processuale s’inscrive (Cass., Sez. III, 30 dicembre 2023, n. 36591, Rv. 669749-01).
Nel caso di specie non si ravvisano né mala fede, né colpa grave da parte dell’amministrazione finanziaria , in quanto gli orientamenti sulla natura e i contenuti dell’accertamento integrativo, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE differenza con l’autotutela sostitutiva in malam partem , solo recentemente si sono assestati nella giurisprudenza di legittimità grazie ad un intervento nomofilattico RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite (sentenza n. 30051 del 2024).
Pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta entrambi i motivi di ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10.700, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME