Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25459 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25459 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 729/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché COGNOME e COGNOME, tutte rappresentate e difese in virtù di procura speciale in atti dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, INDIRIZZO -resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO -Sez. stacc. di LATINA n. 3268/39/2015, depositata il 09/06/2015;
AccertamentoAnalitico induttivoRicarichi-
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 10 settembre dal consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. NOME COGNOME per le ricorrenti;
udito l’Avv. NOME COGNOME dell’Avvocatura generale dello Stato per la resistente Agenzia delle Entrate
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate condu sse una verifica fiscale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, gerente attività di vendita al dettaglio di abbigliamento femminile in Sora, e, di seguito, emise un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005, con il quale, contestata l’inattendibilità della contabilità, procede tte induttivamente a ricostruire il reddito. Vennero emessi anche avvisi di accertamento nei confronti dei soci per il reddito da partecipazione.
La società e i soci, tra i quali anche NOME COGNOME (il quale ha poi aderito alla definizione agevolata ex d.l. n.98 del 2011) proponevano separate impugnazioni avverso gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina.
L’adita Commissione, riuniti i ricorsi, con la sentenza n.98/08/2010 del 12/04/2010, li accoglieva in parte, rideterminava il ricarico medio ponderato in misura inferiore a quella stimata dall’Ufficio e, per questa via, riduceva il reddito accertato.
I contribuenti spiegavano appello; l’Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello principale e spiegando appello incidentale.
Con la sentenza n. 3/39/13 del 07/01/2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina dichiarava inammissibile
l’appello principale dei contribuenti e accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio.
I ricorrenti proponevano ricorso in Corte di cassazione. La Corte, con l’ordinanza del primo luglio 2014, n. 14908, cassava la sentenza impugnata e rinviava al merito anche per le spese del giudizio di legittimità, rilevando che l’appello non era da valutarsi come inammissibile e che i motivi di impugnazione andavano esaminati nel merito. Rinviava, per tanto, alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per un riesame complessivo del gravame, ritenendo assorbiti gli altri motivi di ricorso in cassazione.
La RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME e NOME COGNOME riassumevano il giudizio e riproponevano gli originari motivi di appello. L’Agenzia delle Entrate riproponeva il proprio appello incidentale insistendo per l’integrale legittimità dell’accertamento.
Con la sentenza impugnata, indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale adita confermava l’accertamento, rigettava l’appello principale e l’appello incidentale compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.
Innanzi alla Corte di cassazione ed avverso la decisione adottata in sede di rinvio, ricorrevano la Società, in persona del legale rappresentante, e le socie NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso articolato su tre strumenti di impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate non si costitui va con controricorso ma depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. specificando che l’Ufficio aveva nelle more prestato acquiescenza alla sentenza della Commissione tributaria regionale, per la parte in cui aveva respinto il suo appello incidentale e aveva, in conseguenza, provveduto a rideterminare gli importi pretesi.
9. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 2/10/2024 all’esito della quale questa Corte, con ordinanza del 18 ottobre 2014, rilevato che l’Avv. NOME COGNOME costituitosi in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME quale difensore delle ricorrenti, risultava privo di valida procura, rinviava la trattazione della causa a nuovo ruolo con rifissazione mediante avviso alle parti ricorrenti personalmente.
10. Con memoria, depositata telematicamente, l’Avv. NOME COGNOME si costituiva, allegando idonea procura, quale difensore delle ricorrenti; indi la trattazione della causa veniva fissata per la pubblica udienza del 10 settembre 2025, in prossimità della quale, il P.G. ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
Anche le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art.378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo le ricorrenti deducono in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2729 c.c. laddove la C.T.R. aveva ritenuto di confermare la legittimità dell’operato dell’ Ufficio il quale aveva fatto ricorso all’accertamento induttivo malgrado non ce ne fossero i legittimi presupposti. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe dovuto rilevare che le tre violazioni contestate dall’Ufficio erano manifestamente i nfondate ed erano state pure formulate artificiosamente.
2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c. p.c., la violazione dell’art.39 del d.P.R. n.600 laddove la C.T.R. avesse ritenuto legittima la ricostruzione operata con l’avviso di accertamento malgrado l’Ufficio avesse provveduto alla ricostruzione induttiva della percentuale di ricarico relativa all’anno 2008 (non oggetto di accertamento) e l’avesse poi
estesa ed applicata retroattivamente all’anno 2005, oggetto di accertamento.
I mezzi di impugnazione possono trattarsi congiuntamente vertendo entrambi sulla legittimità e correttezza dell’atto impositivo e sono inammissibile il primo, infondato il secondo.
3.1. Il primo motivo, invero, attiene a profili valutativi della decisione mentre le censure si concentrano sulla tesi difensiva ribadendola senza individuazione di specifiche doglianze in ordine all’affermazione della Commissione regionale di legittimità dell’ adozione del procedimento induttivo avuto riguardo alla incongruenza -risultante dalla contabilità- tra ricavi dichiarati e costi sostenuti.
L’ampia divaricazione tra costi e ricavi costituisce , infatti, una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell’erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 660 del 1973 (v.Cass., Sez. 5, n. 21536 del 15/10/2007 e di recente, ex multis , Cass. n. 16528 del 13/06/2024 statuenti il seguente principio:<>).
3.1. La censura articolata con il secondo motivo di ricorso, fondata anche con richiamo a Cass. n.5049/2011, è infondata.
Il principio di diritto enunciato da detta pronunzia è: <>.
E’ vero , come rilevato dal P.G. in memoria, che la questione è dibattuta nella giurisprudenza di legittimità e che vi era un orientamento minoritario secondo cui le percentuali di ricarico determinate per un anno non potessero essere utilizzate per altre annualità, tanto più se non immediatamente precedenti o successive (su questo solco vedi Cass. 9968/15, non massimata, anch’essa riportata in ricorso).
Tuttavia, l’orientamento che è prevalso è proprio quello, maggioritario, nel cui solco si colloca Cass. n.5049/11 cit.
Infatti, la Sezione Tributaria ha preso atto del contrasto esistente sul punto e, con sentenza resa all’esito di rimessione alla pubblica udienza, ha ritenuto di dare continuità all’orientamento, maggioritario, deponente per l’ammissibilità dell’utilizzo di percentuali di ricarico determinate per un anno anche per anni diversi. Così Cass., sezione 5, n.11717 del 12.04.2022, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: <>.
A tale orientamento il Collegio ritiene di dare continuità. Il ricorso ad elementi presuntivi-inferenziali non può subire limitazioni in termini assoluti: è ben possibile che vi sia omogeneità di dati e situazioni tra anni diversi, anche se non immediatamente successivi, per cui l’operazione di ricostruzione del m aggior reddito ben può avvenire sulla base di percentuali di ricarico determinati in anni diversi. Ed è il contribuente, in base al criterio della vicinanza della prova, che può sconfessare il rag ionamento induttivo operato dall’Ufficio ( cosi anche Cass. n. 27330/16).
Nel caso di specie, l’avviso di accertamento, come emerge dallo stesso ricorso (pag. 17 e ss.), dava conto di questa sostanziale
omogeneità di ‘marchi’ commercializzati e la C .T.R. ha condiviso e fatto proprie queste considerazioni rispetto alle quali i ricorrenti risultano avere fornito solo censure generiche, non allegando circostanze specifiche volta ad escludere questa sostanziale omogeneità di ‘marchi’ commercializzati tra il 2005 e il 2008 (vedi sempre pagg. 17 e ss. del ricorso ) e, quindi, l’utilizzabilità della medesima percentuale di ricarico.
Infine, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano che la C.T.R. abbia, con violazione degli artt. 384 e 385 c.p.c., compensato tra le parti le spese di lite di tutti gradi di giudizio malgrado la Corte di cassazione, con l’ordinanza con la quale aveva cassato la prima sentenza e disposto il rinvio, avesse condannato alle spese l’Ufficio rimettendone la liquidazione al giudice del rinvio.
4.1 La censura è infondata . E’ pacifico , per giurisprudenza consolidata (v., ex multis, di recente Cass .n. 23769 del 04/09/2024) che la liquidazione delle spese debba essere fatta sulla base dell’esito globale della lite, non rilevando l’esito di una delle singole fasi. Quindi, è ben possibile che una parte sia vincitrice con riguardo al ricorso per cassazione, ma poi sia di fatto soccombente rispetto all’esito complessivo della lite e, quindi, non abbia diritto a vedersi liquidate in proprio favore le spese della fase di legittimità.
Nella specie, i giudici del rinvio hanno, appunto, tenuto conto dell’esito globale della lite, operando una compensazione complessiva, riguardante anche la fase di legittimità. Non vi è alcun errore giuridico in questa soluzione.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso merita rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del cd. doppio contributo, se dovuto.
La Corte
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 , comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma nella camera di consiglio della Sezione tributaria il 10 settembre 2025.
La Cons. est. Il Presidente
(NOME COGNOME) (NOME COGNOME)