Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32291 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32291 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
Oggetto: IVA, II.DD.- accertamento analitico-induttivo -taxi -corsa media
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11383/2022 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1 cod. proc. civ.;
-resistente –
avverso la sentenza n. 1273/8/21 della Commissione Tributaria Regionale dell ‘Emilia -Romagna, depositata in data 27.10.2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza n. 1273/8/21 la Commissione Tributaria Regionale dell ‘Emilia -Romagna rigettava l’appello principale di NOME COGNOME e l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini n.378/1/17 con la quale il giudice aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo avverso l’ avviso di accertamento n. THU01S100976/2015 per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2011.
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento ex artt. 39, comma 1, lettera d), e 41 bis d.P.R. n. 600/1973, nei confronti del ricorrente, svolgente attività di taxista, con rideterminazione dei ricavi dagli euro 31.056 dichiarati per il periodo di imposta agli euro 46.121,40 accertati, con conseguente rettifica in aumento del reddito d’impresa.
Il provvedimento veniva impugnato dal contribuente avanti alla CTP di Rimini, eccependo l’illegittimità dell’atto per difetto di sottoscrizione, la mancata consegna del PVC, l’assenza dei presupposti richiesti per l’utilizzo dell’accertamento parziale ex articolo 41-bis cit., la non assoggettabilità all’IRAP dell’attività di taxista e, comunque, l’erroneità nel merito dell’accertamento.
Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, rigettando ogni doglianza procedurale e, nel merito, riducendo l’accertamento dei ricavi per il periodo di imposta ad euro 40.769, somma già proposta nel procedimento di adesione e non accettata. La decisione veniva confermata dal giudice d’appello.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due censure, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’ illegittimità della sentenza per omesso esame da parte dei giudici di appello della rilevata arbitrarietà della corsa media del taxi, fatto decisivo e discusso tra le parti.
La censura è inammissibile per la sua tecnica di formulazione.
Si legge nel ricorso, a pag. 7: «La Sentenza impugnata -già trascritta in parte qua al precedente punto 9 -ha invece omesso di esaminare la questione dell’arbitrarietà della ‘corsa media’ come contestata dal ricorrente». Il ricorrente non deduce perciò un fatto storico, bensì una questione giuridica, in termini inammissibili nel contesto di una doglianza articolata ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600 del 1973, 62-sexies d. l. 331 1993, conv. in legge 427/93, e 2729 cod. civ. Secondo il contribuente, il mero riferimento da parte della sentenza alle sole tariffe comunali dei taxi senza una esplicazione circa la corsa media alla quale tali tariffe sono state commisurate per giungere alla rettifica dei ricavi avrebbe violato i precetti normativi in tema di onere probatorio e di presunzioni applicabili alla fattispecie.
La doglianza è fondata.
4.1. La CTR nel merito alle pagg.5 e 6 afferma: «con riferimento infine al merito della quantificazione dei ricavi, si osserva che la sentenza di primo grado ha già ridotto l’accertamento, giustamente tenendo conto dei cd. tragitti a vuoto per il rientro dalle corse e riducendo quindi il numero di corse giornaliere inizialmente accertate.
Ciò posto, non può essere accolta l’ulteriore richiesta di riduzione formulata dall’appellante, atteso che per il resto è stato correttamente fatto riferimento alla tariffa comunale di euro 1,3 al kilometro, al costo dello scatto apertura del tassametro di euro 4,8, nonché al costo di euro 2 per il diritto di chiamata radio taxi, senza nemmeno applicare le maggiorazioni per le corse notturne o festive ed i supplementi per il trasporto bagagli».
4.2. Il giudice conferma la ripresa nel merito dopo aver argomentato solo sul prezzo al chilometro della corsa, ma sul l’ulteriore fattore dell ‘operazione come contestata dall’Amministrazione finanziaria, ossia la questione della ‘corsa media’ , non compie alcun accertamento.
Tale passaggio motivazionale è necessario, perché da un lato la giurisprudenza della Corte in materia ha più volte fatto riferimento al criterio della corsa media del taxi (Cass. Sez. 5, 16785 del 2021; Cass. Sez. 5, n. 17349 del 2020; Cass. Sez. 5, 33042 del 2019) e, dall’altro , secondo quanto riportato con adeguata specificità e localizzazione nel ricorso, la questione è stata posta nel presente processo fin dal l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e non vi è dubbio nemmeno che l’accertamento sia stato basato anche su questo dato.
Il giudice d’appello ha ragionato solo sul prezzo medio della corsa, ma non ha compiuto alcun accertamento circa la percorrenza media della corsa in taxi nel contesto territoriale interessato. Così operando, ha implicitamente in parte qua fatto ricorso ad un ragionamento presuntivo che ha omesso la verifica della gravità e della concordanza degli elementi indiziari con riferimento alla circostanza da accertare. Il riferimento alla ‘corsa media’ dev’essere ancorato su un dato che, per essere credibile e, quindi, idoneo a garantire il requisito della gravità del ragionamento presuntivo ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., sia supportato dalla dimostrazione della sua ricorrenza statistica nel settore economico e nel contesto temporale di riferimento.
Nel caso di specie, il giudice, confermando l’utilizzabilità del suddetto parametro senza verificarne l’attendibilità ed omettendo di esaminare i rilievi critici svolti dal contribuente anche in merito alla correttezza della sua applicazione nel calcolo matematico, è incorso nella violazione denunciata dal motivo di ricorso in disamina.
La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado dell ‘Emilia -Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.10.2024