Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1314 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1314 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
Oggetto: Accertamento dei redditi – Metodo induttivo ex art. 39, co. 2, d.P.R. n. 600/73 – Rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva – Condizioni – Costi forfettari – Valutazione -Necessità.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24578/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Giarre, al INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 7649/6/2019, depositata in data 18 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO,
con cui l’RAGIONE_SOCIALE, con accertamento induttivo ‘puro’ ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, aveva determinato, ai fini Irpef e Iva 2004, un complessivo volume d’affari di euro 164.980,00, maggiore rispetto a quello dichiarato di euro 125.897,00, in relazione all’attività di ristorazione e lido balneare esercitata dal contribuente.
Il ricorrente deduceva: a) la nullità dell’atto impugnato per difetto di prova e di motivazione in relazione alla circostanza che non vi fossero rimanenze di merce a fine anno, essendo ciò normale per un’attività di trattoria e pizzeria stagionale in uno stabilimento balneare; b) il divieto di presunzioni a catena, atteso che le rese presuntive RAGIONE_SOCIALE materie prime, poste a base dell’accertamento, erano state tratte da altre presunzioni semplici; c) l’illegittimità dell’accertamento induttivo per grave violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, mancando una prova certa e diretta della condotta di evasione contestata; d) ai fini Irpef e Irap, l’omessa detrazione dei costi correlativi nella misura forfettizzata del 66% prevista per la categoria di appartenenza, in virtù del d.P.C.m. 28/07/1989.
La CTP rigettava il ricorso con condanna del ricorrente alle spese giudiziali.
L’appello proposto dal contribuente veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, che confermava le valutazioni, anche istruttorie, operate dal giudice di primo grado.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/12/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione e falsa applicazione art. 39 comma 2) DPR 600/73 in relazione all’art. 360, comma 1), N° 3 c.p.c.», per non aver la CTR considerato i costi correlati ai
presunti ricavi di vendita accertati dall’Ufficio a seguito di ricostruzione induttiva. Il Giudice d’appello, conformemente al principio della tassazione del reddito netto, avrebbe dovuto riconoscere, anche in via forfettaria, i predetti costi, essendo la quantificazione dei ricavi lordi basata su presunzioni semplici.
Con il secondo motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c., in combinato disposto con il DPR 29/9/1973 N° 600, ART. 39 comma 2), in relazione all’art. 360 comma 1 punto 3) c.p.c.» per non aver considerato la CTR, nella ricostruzione induttiva dei ricavi, l’attività stagionale svolta nel lido balneare, laddove i prezzi praticati per pasto erano fissi per singola consumazione e non variabili in base ai listini prezzi, sicché l’intera ricostruzione induttiva basata esclusivamente sulla resa di alcuni prodotti e sui prezzi di listino non praticati dall’impresa appariva fuorviante e non veritiera.
Va dapprima esaminato, per priorità logica, il secondo motivo, il quale risulta inammissibile.
3.1 Giova rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto tale onere (Cass. 21/03/2022, n. 9055).
3.2 Nel caso di specie, la ricorrente, in relazione all’art. 2697 c.c., non lamenta alcuna inversione dell’onere della prova, ma mira sostanzialmente a sollecitare una inammissibile rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie in ordine ai fatti di causa, di esclusiva pertinenza del giudice del merito (Cass. 23/04/2024, n. 10927), dovendo ribadirsi che
non è possibile censurare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla prova presuntiva per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro (Cass. 29/07/2025, n. 21762) e che, più in generale, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34476).
Il primo motivo è, invece, fondato.
4.1 La CTR ha sostenuto che «Per quanto riguarda l’omessa contabilizzazione dei costi, in tema di imposte sui redditi, l’accertamento induttivo di maggiori ricavi derivanti da un’attività di impresa non comporta l’automatico e forfettario riconoscimento degli elementi negativi del reddito, incombendo sul contribuente l’onere di provare la certezza dei costi e la loro inerenza all’attività. Come esattamente rileva il giudice provinciale etneo, i maggiori ricavi sono determinati sulla base dei costi contabilizzati RAGIONE_SOCIALE materie prime, né sul punto l’appellante ha dato prova di maggiori costi».
4.2 La statuizione del giudice d’appello si pone in contrasto con l’ormai costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (Cass. 16/06/2025, n. 16168; Cass. 28/11/2022, n. 34996; Cass. 29/09/2017, n. 22868). Tale conclusione, peraltro, tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, va ormai estesa ad ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o
induttivo puro (Cass. n. 16168/2025, cit.; Cass. 03/07/2023, n. 18653; Cass. 23/02/2023, n. 5586).
4.3 Il primo motivo va dunque accolto. In sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria dovrà rideterminare il reddito imponibile del contribuente riconoscendo una deduzione in misura percentuale, anche forfettaria, dei costi in relazione ai ricavi accertati.
In definitiva, è fondato il primo motivo, mentre va dichiarato inammissibile il secondo.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME