Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20709 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 25/07/2024
Oggetto: tributi accertamento induttivo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14231/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1787/18/15, depositata in data 29 aprile 2015
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE e i singoli soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno separatamente impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 1999 e i relativi avvisi di accertamenti per maggior reddito di partecipazione per trasparenza, con cui -rilevata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società contribuente -si recuperavano IRAP e IVA in capo alla società e IRPEF in capo ai soci sulla base degli elementi desunti da un PVC redatto per il periodo di imposta precedente (1998), applicandosi la percentuale di redditività pari al 25,72% per il periodo di imposta accertato.
La CTP di Ragusa ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti.
La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo che non fosse consentita l’estensione della percentuale di redditività relativa al precedente periodo di imposta , stante il principio dell’autonomia dei periodi di imposta.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivi; i contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod.
proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2 e 4, 54 d.lgs. 31 dicembre 1992. n. 546, per motivazione apparente in ordine alla non corretta estensione della percentuale di ricarico relativa ai precedenti periodi di imposta, così rendendo incomprensibile il percorso seguito ai fini della decisione.
Il primo motivo è infondato, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ammette la declaratoria di nullità della sentenza del giudice del merito solo ove non sia in alcun modo evincibile il percorso logico che ha condotto il giudice alla decisione (Cass., Sez. V, 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie il percorso logico, sia pure assai succinto, appare compiuto e condensato nella statuizione secondo cui, essendo i tributi erariali dotati di cadenza periodica annuale, gli stessi mante ngono autonomia tra un esercizio e l’altro, per cui ciò impedisce ex se l’applicazione di una percentuale di ricarico relativa a un diverso periodo di imposta. Percorso logico che consente, nella specie, di ricostruire quale sia stata la ratio decidendi seguita dal giudice del merito.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, e 41 d.P.R. 29 settembre 1972, n. 600, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto che in tema di accertamento induttivo puro, effettuato in mancanza del deposito della dichiarazione dei redditi, l’Ufficio non potesse procedere all’accertamento utilizzando i dati relativi a un precedente periodo di imposta. Osserva parte ricorrente che nel caso di specie si sarebbero potute far valere presunzioni semplici sprovviste dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, trattandosi di omessa dichiarazione ricorrendo -in particolare -anche a circostanze isolate e avulse dai dati contabili del periodo (peraltro assenti), come l’utilizzo dei dati di
ricarico desunti da un accertamento relativo al precedente periodo di imposta.
Il secondo motivo è fondato. E’ passato in giudicato l’accertamento in fatto (compiuto dal giudice di primo grado) secondo cui la metodologia impiegata dall’Ufficio faceva seguito all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (« previa contestazione di omessa presentazione della dic. M.U. 750/2000 »). L’accertamento ha, pertanto, fatto seguito all’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte della società contribuente. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, ove il contribuente ometta la dichiarazione fiscale, l’Ufficio può procedere all’accertamento nelle forme dell’accertamento induttivo puro e, conseguentemente, può condurre l’accertamento facendo ricorso a presunzioni «supersemplici», ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass., Sez. V, 21 settembre 2022, n. 27707; Cass., Sez. V, 17 giugno 2021, n. 17244; Cass., Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7655; Cass., Sez. V, 15 dicembre 2021, n. 40174; Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16108; Cass., Sez. V, 30 giugno 2006, n. 15134).
In assenza di presentazione di dichiarazione, l’Ufficio può legittimamente procedere a dedurre elementi indiziari dagli elementi riscontrabili nella dichiarazione dei redditi di precedenti periodi di imposta, salvo l’onere per l’Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente anche i costi relativi ai maggiori ricavi accertati (Cass., Sez. V, 4 febbraio 2021, n. 2581; Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19191). 9. In esito alla possibilità per l’Ufficio di addurre elementi indiziari privi di pregnanza indiziaria, si verifica una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass., Sez. V, 4 maggio 2022, n. 14153; Cass., Sez. V, 1° aprile 2022, n. 10651; Cass., Sez. VI, 15 giugno 2017, n. 14930; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1506; Cass., Sez. V, Sez. 5, 2 luglio 2014, n. 15027), il quale è onerato
della prova che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall’Amministrazione (Cass., Sez. V, 16 luglio 2020, n. 15167).
6 . Nella specie la sentenza non ha rilevato la natura supersemplice della presunzione costituita dall’utilizzo della percentuale di ricarico desunta da un accertamento relativo a un precedente periodo di imposta, attesa (peraltro) l’assenza di elementi desumi bili dalla dichiarazione del periodo accertato, nella specie omessa. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 27 marzo 2024