Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27692 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
IRPEF ACCERTAMENTO INDUTTIVO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 02953/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 2431/35/2014 depositata il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo accogliersi i primi quattro motivi di ricorso e dichiararsi assorbito il quinto;
udito l’AVV_NOTAIO per la parte ricorrente;
udito l’AVV_NOTAIO dell’Avvocatura generale dello Stato per la resistente RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME, esercente la professione di tassista in Firenze, l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO con il quale rideterminava, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29/09/1973, n. 600 e 62sexies , d.l. 30/08/1993, n. 331, convertito dalla legge 29/10/1993, n. 427 i corrispettivi e i redditi per il 2003. Veniva accertato reddito di impresa per euro 41.371,00 a fronte del reddito dichiarato 14.439,00; sebbene in presenza di congruità con gli studi di settore, l’Ufficio rideterminava il reddito in ragione dei chilometri percorsi, della distanza percorsa per la corsa media, del numero RAGIONE_SOCIALE corse e della redditività media RAGIONE_SOCIALE corse operando un accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 600/1973.
Il contribuente impugnava l’accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze; l’Ufficio si costituiva chiedendo la conferma dell’accertamento. L’adita Commissione respingeva il ricorso con la sentenza n. 53/16/09 del 01/04/2009.
NOME COGNOME proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La CTR ha respinto l’appello con la sentenza 2431/35/14 del 15.12.2014.
Il contribuente propone ricorso per Cassazione affidandolo a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso ma si è costituita ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
Fissata la pubblica udienza il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha fatto pervenire conclusioni scritte chiedendo accogliersi i primi quattro motivi di ricorso e dichiararsi assorbito il quinto.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 02/10/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la difesa di COGNOME NOME deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 156 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., assumendo che la sentenza sarebbe corredata da motivazione meramente apparente e gravemente contraddittoria. Il ricorrente critica la sentenza perché non avrebbe in sostanza motivato sui due punti fondamentali del suo ricorso in primo grado riproposti quali motivi di appello e cioè sulla insussistenza dei presupposti per procedere all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 600/1973 e sulla illegittimità dei criteri utilizzati per la ricostruzione del reddito.
Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, legge 27/07/2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.. La sentenza è criticata nella parte in cui ha disatteso il motivo di appello che rilevava come la corsa media chilometrica e il costo medio RAGIONE_SOCIALE tariffe regolamentari, sebbene utilizzati per determinare il reddito in via induttiva, non fossero stati allegati all’atto di accertamento, come imposto da consolidato orientamento di legittimità.
Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62-sexies, comma 3, d.l. 30/08/1993, n. 331 convertito dalla legge 29/10/1993, n. 427, e
dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; in particolare il ricorrente critica la sentenza per avere ritenuto sussistenti le gravi incongruenze della contabilità e della dichiarazione dei redditi che, ai sensi della norma invocata, legittimerebbero l’accertamento induttivo.
Con il quarto motivo di ricorso il contribuente deduce l’omessa pronuncia su diversi motivi di gravame proposti alla Commissione tributaria regionale e, per questa via, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ..
Con il quinto motivo di ricorso la difesa di COGNOME NOME deduce violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.. Secondo l’impugnazione non trattandosi di accertamento induttivo puro, in assenza di irregolarità nella contabilità, ma di accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 dovevano emergere elementi gravi, precisi e concordanti per ricostruire il reddito non dichiarato e non erano sufficienti gli elementi raccolti dall’accertamento e valutati dalla sentenza impugnata.
Il primo motivo di ricorso riguarda l’allegata nullità della sentenza per difetto di motivazione. La sentenza impugnata reca la seguente letterale motivazione: «ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. il ricorso alla presunzione richiede che i fatti noti siano certi ed univoci e dall’altro che tra il fatto noto e quello da dimostrare sussista un legame. Nel caso in specie nulla. L’Ufficio ha operato non tenendo conto degli studi di settore ed è andato oltre, di fatto sostituendosi. E’ vero che da nessun accertamento risulta che il contribuente abbia dichiarato, nella compilazione dello studio di settore di appartenenza, dati e notizie false o comunque non attendibili, ma occorre sottolineare che l’attività di trasporto
persone -taxi -finalizzata a servizio pubblico, gode di agevolazioni fiscali quali Iva . Pertanto in presenza di tali semplificazioni e/o agevolazioni la veridicità e/o congruità dei ricavi effettivamente realizzati non possono essere verificati in quanto non certificati e esenti pertanto da qualsiasi riscontro documentato. Inoltre le anomalie riscontrate nel registro dei corrispettivi e nel registro degli acquisti assumono una valenza probatoria certa rinforzata del reddito minimo dichiarato in euro 14.439,00 pari ad euro 1.203,25 al mese non tenendo conto dei contributi dovuti comunque a norma di legge per ogni categoria di lavoro autonomo».
6.1. Orbene, la motivazione della sentenza appare innanzi tutto contraddittoria nella parte in cui afferma che nella fattispecie non si ravviserebbero gli elementi necessari a fondare una presunzione circa il maggior reddito accertato (si esprime «nel caso di specie nulla. L’Ufficio ha operato non tenendo conto degli studi di settore ed è andato oltre, di fatto sostituendosi») e, di seguito, conferma la legittimità dell’accertamento senza offrire una plausibile e coerente lettura RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie. La motivazione è, poi, gravemente lacunosa nella misura in cui omette di enunciare e poi di pronunciarsi sulle critiche mosse alla decisione di primo grado con l’atto di appello. La decisione, infine, nell’affermare «inoltre le anomalie riscontrate nel registro dei corrispettivi e nel registro degli acquisti assumono una valenza probatoria certa rinforzata del reddito minimo dichiarato in euro 14.439,00 pari ad euro 1.203,25 al mese non tenendo conto dei contributi dovuti comunque a norma di legge per ogni categoria di lavoro autonomo» esprime concetti che non consentono di apprezzare il ragionamento probatorio seguito e di comprendere in ragione di quali elementi di fatto e di quali valutazioni in diritto la decisione di rigetto dell’impugnazione sia stata assunta.
6.2. Il motivo di ricorso è, allora, fondato alla luce dei principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte: «in tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell’illustrazione RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione» (Cass. 11/04/2024, n. 9830). Ed ancora: «in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione» (Cass. 15/11/2019, n. 29721). La motivazione della decisione impugnata non raggiunge, ad avviso del Collegio, il minimo costituzionale preteso dall’art. 111, comma sesto, Cost. mostra manifesta ed irriducibile contraddittorietà e comunque una motivazione perplessa e incomprensibile (Cass. 12/10/2017, n. 23940).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, idoneo a travolgere la motivazione della sentenza impugnata, rende superfluo l’esame degli altri motivi atteso che riguardano una motivazione del tutto lacunosa e apparente; i residui motivi vanno pertanto dichiarati assorbiti.
Il ricorso merita, così, accoglimento con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024