Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6441 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6441 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 55/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 10378/2016 depositata in data 22/11/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 5/03/2026 dal consigliere NOME COGNOME.
IRES, IRAP, IVA Giudizio di rinvio
FATTI DI CAUSA
Con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per IRES, IVA ed IRAP, anno di imposta 2006, notificato in data 17/02/2011, veniva accertato un maggior reddito e venivano recuperati a tassazione ricavi sottratti all’imposizione e indebite deduzioni e detrazioni di costi.
Il ricorso della contribuente era accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno con sentenza n. 131/2012.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 9053/2014, depositata il 23/10/2014, riteneva fondato il gravame dell’Amministrazione, in merito all’accertamento compiuto legittimamente in virtù di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., mediante il raffronto tra i prospetti inventariali volontariamente redatti dalla contribuente e la consistenza materiale di magazzino rinvenuta. In proposito affermava che la sentenza di primo grado era priva di ogni ricostruzione logico/comparativa idonea a suffragare le conclusioni raggiunte ed escludeva il rilievo dell’inventario magazzino 2 e RAGIONE_SOCIALE fatture di vendita, esibiti dalla contribuente e valorizzati dalla sentenza di primo grado come indicativi di incongruenze rispetto alle conclusioni raggiunte dai verificatori, sulla considerazione che l’inventario 2 era stato esibito alla G. di F. e, quindi, oggetto di analisi e raffronto in sede di accertamento, e che le fatture non erano state specificate. Rilevava ancora che l’accertamento andava confermato anche in merito alle note di credito in «vendita», poiché le stesse erano prive della documentazione giustificativa, ed in relazione alle tre fatture emesse dall’agente di commercio COGNOME NOME, poiché la parte non aveva esibito la documentazione giustificativa e/o di dettaglio da cui evincere le modalità di quantificazione RAGIONE_SOCIALE provvigioni maturate.
Contro tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a dodici motivi.
La Corte, con sentenza n. 5171 depositata in data 16/03/2016, accoglieva il quarto, quinto e nono motivo, formulati in termini di omessa pronuncia sul mancato riconoscimento dei costi, sulla richiesta di applicazione dell’aliquota media IVA e sulla richiesta di applicazione del cumulo giuridico in tema di sanzioni; riteneva inammissibili i motivi primo, secondo, terzo, sesto, settimo e ottavo, infondati i motivi decimo, undicesimo e dodicesimo; cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CTR della Campania in altra composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello erariale anche sulle residue questioni oggetto del rinvio.
In particolare, evidenziava, in relazione al riconoscimento dei costi, che « in sede di accertamento induttivo l’amministrazione deve tener conto anche dei costi, induttivamente determinati qualora non sia possibile a ccertarli, ma che in concreto ‘l’accert amento rettifica una dichiarazione fiscale comunque presentata nella quale sono stati indicati i costi sostenuti nel corso dell’esercizio . Ed ulteriori voci di costo non sono né emerse nè sono state dedotte da controparte: riconoscere una ulteriore deduzione non trova alcun fondamento né logico né giuridico».
Riteneva infondati altresì gli altri motivi di appello in quanto « l’aliquota applicata è quella invocata dalla stessa società nella originaria dichiarazione oggetto di verifica», e poichè «alcuna rideterminazione può logicamente essere operata in quanto oggetto del giudizio è solo l’anno di imposta 2006».
Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 5/03/2026 , per la quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Appare opportuno premettere che la sentenza è resa all’esito di giudizio di rinvio disposto da questa Corte (Cass. n. 5171/2016) che, nell’esaminare i motivi relativi al rilievo afferente ai maggiori ricavi per euro 212.810,30 e relativa IVA, accoglieva:
il quarto motivo di ricorso, con cui era denunciata l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., su specifica domanda, proposta in via gradata ai soli fini IRES ed IRAP, concernente la richiesta di scomputare dal valore RAGIONE_SOCIALE presunte vendite senza fattura, i relativi costi di acquisto merci come accertati dagli stessi verificatori;
il quinto motivo, con cui era denunciata l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., su specifica domanda, proposta in via gradata ai soli fini IVA, concernente la richiesta di applicare l’aliquota IVA media ai presunti maggiori ricavi, considerando che la società aveva posto in essere anche operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento e di vendite intracomunitarie.
Era poi accolto il nono motivo, con cui era denunciata l ‘ omessa pronuncia sullo specifico motivo di appello, proposto in via gradata, sia in primo che in secondo grado, concernente la richiesta di rideterminare in via giudiziale la sanzione unica per tutte le annualità ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997, in considerazione del fatto che la verifica fiscale terminata con il pvc in data 15 dicembre 2006 aveva riguardato le annualità 2003, 2004, 2005 e 2006.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione del giudicato
implicito; la Corte, infatti, avrebbe accolto i dedotti vizi di omessa pronuncia ritenendoli fondati nel merito.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
L’orientamento di legittimità evocato dalla società ricorrente e secondo il quale il giudice nell’esaminare un motivo formulato in termini di omessa pronuncia, può, ove effettivamente il giudice di appello non abbia pronunciato, evitare la regressione della causa riguarda i soli casi in cui si tratti di «questione di diritto» infondata, cioè di una questione che non richieda accertamenti in fatto, competenza esclusiva del giudice del merito. Come si legge nella stessa decisione di questa Corte indicata dalla ricorrente (Cass. n. 17434/2016) ciò fonda sulla circostanza che «lo iato esistente tra pronuncia di rigetto e mancato esame del motivo per cui l’annullamento è stato domandato deve essere colmato dalla Corte di Cassazione attraverso l’impiego del potere di correzione della motivazione (art. 384 c.p.c., comma 2)».
Tale pronuncia non è possibile ove siano richiesti accertamenti in fatto, come nel caso di specie, ma in casi del genere l’accoglimento del motivo formulato in termini di omissione di pronuncia non implica evidentemente alcuna sua valutazione in termini di necessario accoglimento.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la motivazione apparente in violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ; si censura la decisione della CTR relativamente alla pronuncia sulla rilevanza dei costi nell’accertamento impugnato; gli stessi accertatori, sulla base RAGIONE_SOCIALE differenze tra beni inventariati e beni in giacenza, avevano ritenuto sussistenti maggiori ricavi derivanti da cessioni non dichiarate, per i beni non rinvenuti in giacenza rispetto a quelli inventariati, e inoltre, ritenuta la sussistenza di acquisti senza fattura, in relazione ai
beni non inventariati ma rinvenuti in giacenza; il motivo di appello sul quale la Corte aveva ritenuto l’ omissione di pronuncia si riferiva a tali costi per cui la motivazione della CTR, che, pur ritenendo da riconoscere i costi in caso di accertamento induttivo dei ricavi, si è limitata ad affermare che non vi erano altri costi oltre quelli indicati in dichiarazione si rivela una motivazione meramente apparente.
3.1. Il motivo è fondato.
L’omessa pronuncia riscontrata dalla Corte aveva ad oggetto il motivo di appello concernente la richiesta di scomputare dal valore RAGIONE_SOCIALE presunte vendite senza fattura i relativi costi di acquisto merci come accertati dagli stessi verificatori.
A fronte di tale motivo di appello rimane del tutto inesplicata l’affermazione della CTR che assume che l’RAGIONE_SOCIALE aveva già tenuto conto dei costi indicati dalla società «in dichiarazione», non facendosi carico di valutare la rilevanza o meno dei costi indicati dalla parte e non confrontandosi con il tenore effettivo della doglianza.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e si ripropone la stessa censura di cui al motivo che precede.
4 .1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo che precede .
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione de ll’art. 109, comma 4 lett. b) t.u.i.r. laddove la CTR non ha tenuto conto dei costi.
5 .1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la motivazione apparente in relazione all’aliquota media IVA accertata sulle vendite, in violazione dell’ art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Deduce infatti che il motivo di appello, per il quale la Corte di cassazione aveva accolto il
ricorso, aveva ad oggetto l’errata determinazione dell’IVA afferente alle operazioni accertate; l’ufficio aveva applicato l’aliquota del 20 per cento ma dallo stesso avviso di accertamento era emerso che la società aveva posto in essere anche operazioni non imponibili con la conseguenza che, al fine di calcolare la maggiore imposta dovuta, non doveva essere utilizzata l’aliquota del 20 per cento ma quella media determinata sulla base del rapporto tra IVA e volume di affari, mancando peraltro ogni accertamento in relazione alla natura di tali operazioni previamente accertate. A fronte di ciò la motivazione della Commissione tributaria, che ha evidenziato che l’ufficio aveva applicato l’aliquota dichiarata dalla stessa parte, è meramente parvente.
6.1. Il motivo è anch’ esso fondato.
La motivazione, che si limita all’affermazione secondo cui « l’ aliquota applicata è quella invocata dalla stessa società nella originaria dichiarazione oggetto di verifica», oltre ad essere astratta, non sembra tener conto del fatto che la censura muoveva dalla dedotta circostanza che, come emergeva dallo stesso avviso di accertamento, essa poneva in essere sia operazioni soggette a IVA sia operazioni esenti, in ciò, mancando una specifica contestazione erariale della natura RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, fondandosi la richiesta di applicazione dell’aliquota media. Per cui il riferimento a quanto dichiarato (invero non è precisato nemmeno quale sia la dichiarazione esaminata) appare una motivazione del tutto astratta rispetto al motivo, per il quale questa Corte, già con la sentenza n. 5171/2016, aveva rilevato una omessa pronuncia.
Con il sesto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e si ripropone la medesima censura di cui al precedente motivo evidenziando la necessità di applicare l’aliquota IVA
anche alle operazioni oggetto di accertamento nel caso in cui il soggetto passivo compia operazioni ad aliquote diverse
7.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quinto motivo.
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito, sempre in relazione all’IVA, dalla circostanza che nella stessa dichiarazione della società erano presenti anche operazioni ad aliquota diversa dal 20 per cento.
8.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quinto motivo.
Con l’ottavo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione de ll’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997; la società evidenzia che, pacifico in fatto che la verifica aveva riguardato diversi anni di imposta e che si era conclusa con l’emissione di diversi avvisi di accertamento, l’ultimo dei quali, per il 2006, oggetto del presente contenzioso, aveva fin dal ricorso introduttivo chiesto di vedere applicato il cumulo giuridico di cui alla predetta disposizione; la Corte di cassazione aveva riscontrato una omessa pronuncia sul punto e in sede di riassunzione la CTR ha rigettato il motivo evidenziando che «alcuna rideterminazione può logicamente essere operata in quanto oggetto del giudizio è solo l’anno di imposta 2006». Tale affermazione è errata in quanto lo stesso art. 12, comma 5, prevede che se l’ufficio non contesti tutte le violazioni o non irroghi la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto RAGIONE_SOCIALE violazioni oggetto del precedente provvedimento; assume che laddove non lo faccia, tale inerzia deve essere oggetto di intervento del giudice.
9.1. Anche tale motivo appare fondato.
L’art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 dispone: «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di
imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto RAGIONE_SOCIALE violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto RAGIONE_SOCIALE violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate».
Questa Corte ha ritenuto che in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in caso di processi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l’ultimo giudice è competente a rideterminare la «sanzione complessiva» fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato (Cass. n. 5648/2020).
La CTR non ha tenuto conto di tale principio.
10. Con il nono motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dello jus superveniens di cui al d.lgs. n. 158/2015, in tema di sanzioni, entrato in vigore dopo la data di discussione del ricorso. Si deduce che nell’atto di riassunzione si era invocata l’applicazione RAGIONE_SOCIALE inferiori sanzioni di cui al sopravvenuto d.lgs. n. 158/2015 che aveva ridotto la sanzione per dichiarazione infedele dal 100 per cento dell’imposta evasa al 90 per cento e si era ribadita la richiesta in memoria.
10.1. Il motivo è fondato.
Premesso che, qualora, essendo in contestazione l’ an della violazione tributaria, sussista ancora controversia sulla debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni, s’impone l’applicazione del più favorevole regime
sanzionatorio sopravvenuto (Cass. n. 8716/2021; Cass. n. 23735/2024; Cass. n. 18343/2025), la Corte ha totalmente omesso di pronunciare sul punto.
11 . L’accoglimento de i predetti motivi determina la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CGT2 della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e ciò assorbe l’ulteriore richesta di applicazione RAGIONE_SOCIALE minori sanzioni avanzata in memoria ai sensi del d.lgs. n. 87/2024.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il quinto, l’ottavo e il nono motivo del ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 5 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME