Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31945 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31945 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36584/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA n. 4460/2017 depositata il 13/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) Sicilia che aveva rigettato l’appello erariale contro la
sentenza con cui la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Siracusa aveva annullato l’avviso di accertamento, recante determinazione di maggiori redditi per l’anno 2002 con conseguenti maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA, emesso nei confronti di NOME COGNOME titolare di una pizzeria -trattoria – rosticceria.
Secondo la CTR, l’atto impugnato doveva essere annullato per carenza di motivazione. Si erano accertati maggiori ricavi per euro 52.689,00, tenuto conto dell’incidenza del 60% dei costi di diretta imputazione sui ricavi complessivi, percentuale rilevata da imprese che operano nel settore in condizioni di normale gestione economica nonché da dati, notizie e informazioni presenti presso l’Ufficio, senza però indicare quali fossero le imprese che operavano nel settore prese a paragone né da dove fossero state assunte le notizie e i dati.
Il ricorso si fonda su un motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, violazione falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7 l. 212/2000, laddove la CTR ha ritenuto l’avviso impugnato carente di motivazione. Nell’avviso impugnato, premesse le anomalie che evidenziavano una gestione antieconomica che aveva giustificato l’accertamento induttivo ex art. 39 comma 2 lett. d) cit., si era precisato che l’incidenza dei costi di diretta imputazione nella misura del 60%, con conseguente utile lordo per il 40%, era ricavata da studi compiuti dall’Amministrazione di cui al DPCM del 29.12.1989, come indicato nell’atto impugnato.
Il motivo è fondato.
Va rammentata la distinzione tra motivazione dell’atto impositivo, requisito formale di validità, e indicazione ed effettiva esistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che non è prescritta quale elemento costitutivo della validità dell’atto impositivo ma è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento del giudizio (Cass. n. 8399 del 05/04/2013; Cass. n. 15595 del 2020; Cass. n. 8399 del 2013): l a motivazione degli atti tributari esige – oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della pretesa l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva, mentre non è necessaria la formulazione delle argomentazioni giuridiche a sostegno dell’atto, né la valutazione critica degli elementi acquisiti, restando la relativa problematica influente nel giudizio d’impugnazione al diverso fine dell’indagine sul fondamento della pretesa impositiva (Cass. n. 14700 del 2001; Cass. n. 23615 del 2011; Cass. n. 28061 del 2017, in motivazione; Cass. n. 5645 del 2020; Cass. n. 6063 del 2020 in motivazione).
In questo caso, la motivazione dell’atto impugnato, trascritto per autosufficienza in ricorso, riporta precisi e puntuali riferimenti sia ai presupposti di fatto sia alle ragioni di diritto della pretesa impositiva, con il che risulta una motivazione sufficiente e deve escludersi l’invalidità dell’atto: l’Agenzia, ritenute l’antieconomicità della gestione (a fronte di costi per materie prime per euro 48.680,00 e per personale dipendente per euro 69.401,00, erano stati dichiarati ricavi per euro 104.311,00 con una perdita di euro 10.326,00) e la non veridicità delle giacenze (risultavano rimanenze pari al 58% delle materie prime impiegate nel confezionamento dei pasti), aveva proceduto alla ricostruzione dei
ricavi « tenuto conto dell’incidenza dei costi di diretta imputazione sui ricavi lordi nella misura del 60% e del conseguente utile lordo del 40% rilevato da studi compiuti dall’amministrazione nel settore (vedi DCPM del 29/12/89) ».
Erra, quindi, la sentenza impugnata laddove osserva che l’Ufficio non aveva indicato le fonti delle informazioni e dei dati assunti. La CTR, inoltre, confonde il profilo della motivazione dell’atto con quello della fondatezza della pretesa impositiva laddove argomenta la carenza di motivazione osservando che l’accertamento induttivo non era rappresentativo dell’effettivo reddito conseguito dal contribuente, la cui attività era svolta con il lavoro proprio e di dipendenti appartenenti al suo nucleo familiare.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito per nuovo esame.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/05/2024.