Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28449 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 654/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in NAPOLI, CENTRO DIREZIONALE IS F12 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MOLISE n. 181/02/23 depositata il 29/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 181/02/23 del 29/05/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise (di seguito CGT2) rigettava
l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ed NOME COGNOME (di seguito, cumulativamente, COGNOME) nei confronti della sentenza n. 386/02/19 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto da società contribuente e soci avverso cinque avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2013 e 2014.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria ricostruiva induttivamente il reddito della società, che veniva proporzionalmente imputato ai soci.
1.2. La CGT2 respingeva l’appello di COGNOME evidenziando che: a) ove il contribuente ostacoli l’attività di accertamento, l’RAGIONE_SOCIALE entrate (di seguito AE) poteva tenere conto anche RAGIONE_SOCIALE presunzioni cd. supersemplici, ricorrendo in ipotesi alcune RAGIONE_SOCIALE ipotesi tassative previste dalla legge; b) nel caso di specie, la contabilità era inattendibile e l’accertamento induttivo era valido anche a fini IVA, tenuto conto che le presunzioni utilizzate erano, oltre che supersemplici, gravi precise e concordanti; c) l’accertamento induttivo determinava l’inversione dell’onere della prova in capo ai contribuenti, che non avevano assolto a detto onere; d) legittimo era il recupero dei costi per i carburanti.
Avverso la sentenza di appello COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di COGNOME è affidato a due motivi, che vengono di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, nn. 2, 3 e 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51, secondo comma, nn. 2, 3 e 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la CGT2 proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito in assenza dei necessari presupposti legittimanti detta ricostruzione. Invero, l’Amministrazione finanziaria non avrebbe mai notificato un questionario ai contribuenti, né richiesto loro dei documenti, essendosi limitata ad invitarli in ufficio per chiarimenti.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la CGT2 erroneamente ritenuto la legittimità dell’accertamento induttivo del reddito sebbene non ricorrerebbero le ipotesi di particolare gravità previste dalla legge.
I due motivi possono essere unitariamente considerati, per ragioni di connessione, e vanno disattesi.
2.1. Ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 l’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo, utilizzando le cd. presunzioni supersemplici, allorquando: a) la dichiarazione non sia stata presentata o non sia stato dichiarato il reddito d’impresa; b) risulta che il contribuente non abbia tenuto o abbia comunque sottratto all’ispezione una o più RAGIONE_SOCIALE scritture contabili obbligatorie a fini fiscali ovvero quando le scritture medesime non siano disponibili per causa di forza maggiore; c) le scritture contabili presentino omissioni, inesattezze o irregolarità così gravi e ripetute da renderle complessivamente inattendibili; d) il contribuente non abbia dato seguito agli inviti disposti dagli uffici volti ad ottenere documenti ovvero a rispondere ad un questionario; e) il
contribuente abbia omesso la presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
2.2. Con specifico riferimento a quanto sopra indicato, sub lett. c), questa Corte ha avuto modo di precisare che « il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l’amministrazione finanziaria può “prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. » (Cass. n. 33604 del 18/12/2019).
2.3. Orbene, la CGT2 ha affermato che: i) il contribuente ha ostacolato l’attività di controllo, non producendo quanto richiesto dall’Ufficio; ii) la mancata presentazione degli studi di settore, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, non è l’unica omissione compiuta da COGNOME, ricorrendo altri presupposti per l’accertamento induttivo (quali la complessiva inattendibilità della contabilità, la mancata risposta all’invito dell’Amministrazione
finanziaria e la erronea determinazione dei costi), sicché quest’ultimo è valido anche a fini IVA.
2.4. A fronte di quanto affermato nella sentenza impugnata, il primo motivo è inammissibile: in primo luogo, per difetto di specificità, non avendo i ricorrenti riprodotto il contenuto dell’invito a comparire rimasto inevaso, dal quale potersi evincere l’effettiva natura RAGIONE_SOCIALE richieste dell’Ufficio; secondariamente, perché contrastante con l’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata, la quale -richiamando la sentenza di primo grado -fa specifico riferimento ad una richiesta documentale dell’Amministrazione finanziaria.
2.5. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo: sia perché la legittimità dell’accertamento induttivo trova fondamento nella mancata risposta ad un invito dell’Amministrazione finanziaria che, come si è appena detto, sembra essere anche documentale (diversamente da quanto sostenuto ai ricorrenti), sicché superflue sono gli ulteriori rilievi di COGNOME; sia perché si scontra con l’accertamento in fatto della CGT2, che ha ritenuto la complessiva inattendibilità della contabilità, reputata grave e, pertanto, idonea a giustificare di per sé sola il ricorso alla previsione dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in ragione della mancata regolare costituzione in giudizio di AE.
3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/09/2024.