Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34627 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 313/36/16 depositata il 3 marzo 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia recuperava a tassazione, a seguito di accertamento analitico-induttivo, imposte dirette (IRPEF e IRAP) ed indirette (IVA) a carico dell’impresa individuale NOME COGNOME a fronte dell’asserito occultamento di maggiori ricavi. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava la sentenza di primo grado, per cui il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su undici motivi, cui resiste l’Agenzia a mezzo di controricorso.
Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
TRIBUTI
CONSIDERATO CHE
1.Col primo motivo si deduce violazione del principio generale dell’obbligo del contraddittorio preventivo.
1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha chiarito con la sentenza Cass. Sez. U. n. 24823/2015 (poi costantemente seguita dalla giurisprudenza della Corte) l’insussistenza di un siffatto principio, se non per i tributi armonizzati. Ed è vero che nella specie la ripresa ha riguardato anche questi ultimi, in particolare l’IVA, ma in ogni caso occorre altresì il superamento della c.d. prova di resistenza, cioè la dimostrazione da parte del contribuente che -ove il contraddittorio preventivo fosse stato instaurato -egli avrebbe potuto concretamente recare elementi difensivi.
Ebbene il contribuente non precisa dove, in quale atto e come avrebbe indicato alla CTR elementi tali – peraltro poi riferiti in maniera generica solo in sede di memoria illustrativa -da consentire alla medesima di valutare la loro concretezza e dunque il superamento della prova di resistenza.
Col secondo motivo si denuncia la violazione del principio del contraddittorio preventivo come interpretato da questa S.C., laddove la stessa prescrive lo stesso in caso di tributi armonizzati previa dimostrazione della prova di resistenza.
2.1. Il motivo è assorbito da quanto appena osservato a proposito del motivo precedente. In effetti non può sostenersi che la CTR avrebbe dovuto esaminare gli elementi recati a sostegno della prova di resistenza, laddove non è dimostrato che gli stessi siano stati specificamente dedotti in rapporto all’onere probatorio in questione.
Col terzo motivo si deduce motivazione apparente in ordine all’insussistenza della violazione del principio del contraddittorio, per essersi la CTR limitata a richiamare il principio di diritto enunciato dalla richiamata sent. Sez. U. n. 24823/2015.
3.1. Il motivo è infondato poiché il giudice di merito ben può limitarsi a richiamare un precedente per motivare la sentenza, come stabilito dall’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., e nella specie il principio affermato stabiliva esattamente l’insussistenza di un generale principio di contraddittorio preventivo in materia tributaria, limitandolo al caso dei tributi armonizzati, e specificando che in tal caso occorreva comunque la prova di resistenza.
Col quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenza per vizio di extra-petizione, in quanto la CTR avrebbe rilevato il fondamento dell’accertamento induttivo in ragione dell’antieconomicità della gestione, mai dedotta dall’Ufficio.
4.1. L’ultrapetizione può essere invocata in rapporto al petitum ed alla causa petendi . Orbene la CTR non ha certo confermato una pretesa esorbitante rispetto a quanto fatto valere dall’Agenzia con il proprio atto, e s’è limitata ad appurare, come del resto il giudice di primo grado, la legittimità dell’atto, che costituisce il fondamento della pretesa, azionata anche in giudizio dall’amministrazione, limitandosi a rilevare l’esiguità della redditività, non discostandosi dalle ragioni di fatto e di diritto dell’atto impositivo (Cass. 14331/2024).
Il vizio in parola quindi, versandosi in un processo, qual è quello tributario caratterizzato dalla natura impugnatoria, si sostanzia nel divieto di rilievo di profili di invalidità differenti da quelli dedotti dal contribuente -salvo non ricorrano le ipotesi prevedute dall’art. 7 ter della l. n. 212/2000 (difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente all’entrata in vigore della norma, 1/1/2024) e non certo nella conferma della legittimità dell’atto presupposta dalla difesa dell’amministrazione.
Il motivo è dunque infondato.
Col quinto motivo si denuncia motivazione apparente in relazione alla ritenuta antieconomicità dell’attività.
5.1. Anche tale motivo è infondato.
La motivazione apparente si ha allorché non sia possibile ricostruire l’iter logico attraverso il quale il giudice perviene alla sua decisione. Nella specie la CTR fonda la suddetta antieconomicità sul risibile margine di remuneratività dell’azienda (2,52 %), sul saldo negativo (per l’imprenditore) degli apporti effettuati dallo stesso all’impresa ( versati € 339.204,15, con un saldo negativo per egli, positivo per l’azienda, di € 151.000,00); sul livello delle spese del personale (€ 89.734,62); sui costi del cantiere di Calamandrana, ben superiori ai relativi ricavi. Il fatto che alcuni di tali elementi siano elencati in relazione al fondamento generale della ripresa fiscale nulla toglie al ragionamento dei giudici di merito.
Col sesto motivo si deduce violazione del principio di antieconomicità, visto che in realtà l’impresa aveva realizzato un utile, nonché degli artt. 39, d.p.r. n. 600/1973, 2727 e 2729, cod. civ., avendo omesso la CTR di valutare indizi che avrebbero dimostrato l’insussistenza di presunzioni a favore dell’Agenzia.
6.1. Anche tale motivo è infondato.
Da un lato s’è già detto che la CTR ha valutato elementi indiziari in ordine alla sussistenza dell’antieconomicità della gestione quale emergeva dalla contabilità, né la sussistenza di un utile complessivo, pur come nella specie minimale, può assumere rilievo decisivo, risultando piuttosto rilevanti i comportamenti antieconomici desumibili da fatture, atti e documenti relativi all’impresa, e nella specie appunto, oltre al livello minimale dell’utile, la CTR ha comparato quest’ultimo con l’entità dei ricavi; il livello dei costi anche in rapporto con la remunerazione del titolare; l’abbondante superamento dei costi rispetto ai ricavi in un importante cantiere.
Dall’altro la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., presuppone che il giudice affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali (ulteriormente insistita in sede di memoria illustrativa) o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. 9054/22).
Ora invece la difesa del contribuente tenta di ricostruire il fatto sulla base di elementi differenti, o anche su elementi differenti, riformulando così inammissibilmente il giudizio di fatto sotteso al ragionamento presuntivo.
Col settimo motivo si deduce ulteriormente il vizio di motivazione parvente proprio per non avere la CTR chiarito le ragioni per cui i fatti valorizzati sarebbero tali da sostenere la presunzione di occultamento di ricavi.
7.1. Il motivo è infondato, poiché la CTR, nell’ultima pagina della sentenza, elenca gli elementi che a suo avviso fondano la ripresa e quindi l’accertamento analitico -induttivo (e li individua come già detto nel rapporto tra utile e ricavi; costi del personale e redditività; sussistenza di finanziamenti da parte del titolare alla ditta individuale per oltre trecentomila euro, con un saldo negativo per lo stesso di € 151.000,00; fatture con descrizione generica; forte superamento dei costi rispetto ai ricavi in un importante cantiere). Essendo pacifico che la ripresa era basata sull’art. 39, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 600/1973, avendo peraltro la CTR analiticamente riportato difese e tratti essenziali della pronuncia di primo grado, l’iter logico seguito dalla stessa per giungere alla
conferma circa la sussistenza del presupposto per la ripresa appare sufficientemente chiaro.
Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt. 39, d.p.r. n. 600/1973, 2727 e 2729, cod. civ., per non avere la CTR effettuato un corretto vaglio del materiale probatorio.
8.1. Il motivo è assorbito dal rigetto del motivo precedente.
Col nono motivo si denuncia omessa pronuncia sul motivo d’appello inerente all’illegittimità della motivazione dell’avviso di accertamento per mancata allegazione dei dati dell’osservatorio provinciale della camera di commercio.
9.1. Il motivo è infondato, poiché pur implicitamente, la CTR si è pronunciata laddove ha utilizzato i dati rinvenienti dall’Osservatorio, rispetto ai quali (per quanto comprensibile dal motivo d’appello) si era dedotta la tardiva produzione in corso del giudizio di primo grado.
Col decimo motivo si deduce vizio di extra-petizione nel rigetto del motivo inerente all’inesistenza di gravi incongruenze, avendo infatti la CTR basato sul punto la decisione sul dettato dell’art. 39, secondo comma, d.p.r. n. 600/1973, laddove lo stesso si basava esclusivamente sul dettato del comma precedente.
10.1. Sul punto vale quanto già osservato al punto 4.1.
Con l’undecimo motivo si denuncia ulteriormente motivazione parvente in merito al punto precedente.
11.1. Il motivo è infondato. Invero il motivo di appello in questione fa riferimento, pur indirettamente attraverso il richiamo di una pronuncia di questa Corte, al fatto che non sia possibile far ricorso agli studi di settore in caso di lieve entità negli scostamenti fra ricavi dichiarati e ricavi presunti, ma dalle stesse allegazioni del ricorrente emerge che il reddito sarebbe stato ricostruito facendo capo al metodo analitico-induttivo (pag. 3 del ricorso), e non in base agli studi di settore, per cui discende l’assoluta irrilevanza del
motivo e dello stesso capo della motivazione della decisione impugnata.
12. Al postutto il ricorso merita integrale rigetto, con aggravio di spese in capo al ricorrente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024