Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 37 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 37 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito p.e.c., avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore in Pescara, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, che ha indicato recapito p.e.c., presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, domicilia ope legis ;
-controricorrente –
Oggetto: Accertamento analitico induttivo -art 39 comma 1 lett.d) D.P.R. 600/1973 -art. 54 D.P.R. 633/1972, presunzioni -compensazione motivazione apparente –
la sentenza n. 997/07/19, pronunciata in data 23/09/2019 dalla Commissione Tributaria Regionale d ell’ Abruzzo, sez. staccata di Pescara n. 7, depositata il 10/12/2019;
ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
1.Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno 2011, l’RAGIONE_SOCIALE di Pescara, Ufficio controlli, accertava nei confronti di COGNOME NOME un reddito complessivo di euro 39.121,00, a fronte di euro 23.827,00 dichiarato, un volume di affari di euro 41.373,00, anziché di euro 26.079,00, ed un valore della produzione di euro 38.838,00, anziché di euro 23.544,00.
Il contribuente svolgeva attività di geometra ed era ricompreso nell’elenco dei tecnici che avevano presentato nell’anno 2011 trenta pratiche catastali attraverso l’applicazione DOCFA relative a trentasei unità immobiliari. L’Ufficio , dall’analisi della documentazione , aveva rilevato che per sette pratiche non era stata emessa fattura e per ventitré pratiche, relative a ventinove immobili, il compenso fatturato era incongruente, per cui rideterminava i compensi considerando euro 350,00 per ciascuna unità immobiliare ed euro 1.000,00 per ciascun tipo mappale presentato.
Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso rilevando l’illegittimità dell’avviso di accertamento, l’errata determinazione della maggiore base imponibile, e l’irragionevole ricostruzione nel formulare l’ipotesi di sottofatturazion e.
La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 451/02/2018, depositata il 6/7/2018, rilevava la genericità RAGIONE_SOCIALE difese del contribuente, rimaste comunque prive di documentazione di riscontro, e considerava che l’RAGIONE_SOCIALE aveva già proceduto a ricalcolare
il maggior imponibile in euro 8.344,00 riducendo l’importo dell’originario accertamento.
Il contribuente proponeva appello censurando la sentenza di primo grado per difetto di motivazione e per erroneità della valutazione circa l’omessa fatturazione e carenza di elementi certi sui quali fondare l’esistenza dei maggiori redditi. L’RAGIONE_SOCIALE deposita va appello incidentale in relazione alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza n. 997/07/2019, rigettava l’appello del contribuente ritenendo che l’RAGIONE_SOCIALE avesse fornito la prova della inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate, fondando l’accertamento, eseguito ai sensi dell’art. 38, comma 3, o ai sensi dell’art. 39 , comma 1 lett. d), del D.P.R. 600/1973 e degli artt. 51 e 54 del D.P.R. 633/1972, su presunzioni gravi precise e concordanti e che, con riferimento alla quantificazione del prezzo RAGIONE_SOCIALE prestazioni, non si fosse nemmeno proceduto in via meramente presuntiva atteso il riferimento alle tariffe professionali che, sebbene abrogate, ben potevano costituire un paramento di riferimento, dovendosi, in ogni caso, considerare che i singoli importi erano inferiori a quelli di comune esperienza in relazione al tipo di prestazione assicurata ed all’importanza tecnica dei casi trattati.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita tempestivamente con controricorso contenente ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione degli artt. 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 6 e dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972, degli artt. 2697,2727 e 2729 cod. civ., poiché la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe tenuto
conto del principio di cassa ai sensi dell’art. 54 t.u.i.r., al quale è ispirata la determinazione del reddito derivante dall’esercizio abituale di attività di lavoro autonomo, e della gratuità RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese, e avrebbe considerato erroneamente irragionevole ed antieconomico lo svolgimento di un’attività senza la percezione del relativo compenso e comunque illogica la decisione di non agire per il recupero di compensi non corrisposti data l’esiguità degli importi.
1.1.Più in particolare, quanto alla omessa fatturazione, il contribuente ha rilevato, in relazione alle sette pratiche DOCFA, che due RAGIONE_SOCIALE fatture ritenute inattendibili dall’RAGIONE_SOCIALE in realtà contenevano tutti i riferimenti necessari, mentre, per le ulteriori cinque pratiche, non risultavano essere state emesse fatture in quanto la normativa vigente per le imposte indirette e dirette implica l’obbligo della fatturazione soltanto al momento della effettiva percezione del compenso da parte del professionista, nel caso di specie non avvenuta; inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE non ha effettuato alcun controllo incrociato per verificare l’esattezza di quanto accertato.
Quanto alla rilevata sottofatturazione, con riferimento alle ventitré pratiche DOCFA per un totale di ventinove unità immobiliari, il contribuente rilevava l’assenza di elementi certi per l’accertamento del maggior reddito; inoltre, contestava che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse tenuto conto dell’abrogazione dei minimi tariffari di tutti gli ordini professionali, ad opera del decreto n. 223/2006, convertito nella Legge n.248/2006, evidenziando anche che dette tariffe, divenute nella sostanza un mero parametro di riferimento, prevedevano RAGIONE_SOCIALE riduzioni nel caso di più pratiche catastali intestate allo stesso soggetto. L’RAGIONE_SOCIALE applicava erroneamente, sia ai casi di omessa fatturazione che a quelli di sottofatturazione, il compenso minimo risultante dalla media tra le tariffe utilizzate dai professionisti del settore senza tener
conto della natura RAGIONE_SOCIALE prestazioni e RAGIONE_SOCIALE modalità di esecuzione contemplate dai tariffari.
In definitiva, il contribuente si duole del fatto che la Commissione Tributaria Regionale non ha tenuto in considerazione gli elementi contrari alla presunzione utilizzata dall’Ufficio, non fornendo adeguata motivazione e non valutando la documentazione prodotta, con particolare riguardo ai mappali prodotti dai quali desumere l’esistenza di pratiche di tipo semplificato, nonché della carente motivazione dell’avviso di accertamento nel quale vi è un mero ricalcolo de i redditi senza dar conto RAGIONE_SOCIALE ragioni di dissenso rispetto alle dimostrazioni fornite.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
2.1. Il contribuente deduce che la Commissione Tributaria Regionale non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE censure proposte dalla parte in ordine alla sottofatturazione ed alla rideterminazione del maggior imponibile ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE, con particolare riguardo ai criteri adottati ai fini del calcolo per i quali applicava indistintamente un compenso minimo risultante dalla media RAGIONE_SOCIALE tariffe utilizzate dai professionisti del settore. A fronte della decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che risultava generica e veniva impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., i giudic i d’appello egualmente non si pronunciavano su un fatto decisivo per il giudizio, omettendo di entrare nel merito del motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita , depositando tempestivo controricorso nel quale rilevava l’inammissibilità e la manifesta infondatezza del ricorso, e proponeva ricorso incidentale formulando i seguenti motivi:
3.1. nullità della statuizione relativa al rigetto dell’appello incidentale sulle spese, motivazione meramente apparente, violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ., avendo il giudice d’appello compensato le spese «attesa la materia del contendere»;
3.2. violazione dell’art. 15, comma 2, nonché septies e opties , del D.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., mancando qualsivoglia motivazione della disposta compensazione, dovendosi piuttosto condannare il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite maggiorate in considerazione dell’accoglimento all’esito del giudizio della proposta di mediazione dell’Ufficio.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. Con riferimento al vizio denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ., deve osservarsi che l’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, nel riformulare la richiamata disposizione normativa, ha introdotto nell’ordinamento il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo nel senso che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. La censura è inammissibile tanto più laddove, come nella specie, si tratti di un’ipotesi di doppia pronuncia di merito conforme in relazione alle censure dedotte.
Ed infatti, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Unite, 7/4/2014, N. 8053, Cass. Sez. 2, 20/6/2024, n.17005, Cass., sez. 2, 6/2/2025, n. 2961).
Il ricorrente non ha in alcun modo assolto all’onere di indicare i profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura proposta (cfr. Cass. Sez. 5, 7/11/2025, n. 29576). Non vengono in alcun rilievo precisi fatti storici la cui valutazione sarebbe stata omessa, bensì argomentazioni difensive di parte ricorrente in particolare circa l’attività professionale svolta e la presunta gratuità degli incarichi, oltre che, proprio per la dedotta gratuità, la contraddittoria deduzione della applicazione di diversi criteri di liquidazione dei compensi ritenendo non idonei quelli richiamati in sentenza, e la prevalenza degli elementi addotti che nell’ottica difensiva avrebbero dovuto essere considerati prevalenti rispetto alle p resunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973, e all’art. 54 del D.P.R. 633/1972.
5.2. Egualmente inammissibile deve ritenersi la doglianza prospettata dal ricorrente nel senso dell’insufficiente motivazione della pronuncia impugnata e, prima ancora, dell’avviso di accertamento.
Va premesso che il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (la censura può infatti essere sussunta, sotto questo profilo, in detta disposizione normativa, art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ., indipendentemente dalla indicazione del vizio rilevato, art. 360, primo comma n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. si veda al riguardo Cass., sez. 5, 12/01/2025, n. 759), può essere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione
della legge che, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata. Ed infatti, la motivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendo essere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errata applicazione o interpretazione della legge. Più precisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass., sez. V, 17/5/2025, n. 19573, Cass., sez. V, 26/9/2025, n. 26206, Cass., sez.V, 4/5/2022, n.21537, Cass., sez, I, 3/3/2022, n. 7090, Cass, sez. 6-3, 25/9/2018, n. 22598).
Premesso che gli unici vizi rilevanti sono quelli che attingono la sentenza di appello, essendo inammissibilmente riproposte le censure di nullità rivolte all’atto impositivo, si ritiene che le censure in ordine alla motivazione attengano alla insufficienza della stessa non più contestabile di per sé.
La pronuncia della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in ogni caso, ha fatto esplicito riferimento alle censure del ricorrente, sia avuto riguardo alla omessa fatturazione che con riferimento alla sottofatturazione e, quindi, al principio di cassa e all’abolizione dei minimi tariffati, ed ha evidenziato, per un verso, che le presunzioni applicate hanno i requisiti di gravità, precisione e concordanza, e, per
altro verso, che i compensi per le prestazioni rese non sono stati determinati sulla base di presunzioni, in considerazione del riferimento alle tariffe professionali che, seppure abrogate, hanno costituito un «target di riferimento, senza contare che i singoli ammontari sono addirittura inferiori a quelli di comune esperienza in relazione al tipo di prestazione assicurata e all’importanza tecnica dei singoli casi ». La Commissione Tributaria R egionale ha dato atto che l’Ufficio , all’esito della mediazione, ha rideterminato in euro 8.344,00 i maggiori compensi considerando i quattro mappali in deroga a cui stata applicata la tariffa ridotta.
Da tanto consegue che possa dirsi rispettato il c.d. minimo costituzionale della motivazione essendo esposto il percorso logico giuridico che ha condotto alla decisione impugnata, mentre la proposta dal ricorrente non censura specificamente le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, limitandosi ad una generica censura inammissibilmente proposta in relazione alla insufficiente motivazione decisione, come innanzi precisato.
5.3. Infine, quanto alla denunciata violazione rubricata nel vizio di cui all’art. 360, primo comma n. 3, cod . proc. civ., come è noto, l’erronea interpretazione della norma richiamata o l’erronea qualificazione giuridica del fatto e, quindi, i pretesi errores in iudicando evocano le norme di diritto sostanziale, l’errata applicazione di una norma regolatrice dell’oggetto della controversia in esame, presupponendo che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e non discusso (Cass., sez. 3, 13/3/2018, n. 6035); e, d’altra parte, per evitare un inammissibile riesame RAGIONE_SOCIALE valutazioni del giudice di merito, come affermato dalla Corte, a sezioni unite con sentenza del 12/11/2020, n. 25573, la denunciata violazione di legge non determina nel giud izio di legittimità «…l o scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che
l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019)».
Ed allora, fissato il perimetro di giudizio, deve rilevarsi che il ricorrente ha dedotto la violazione de ll’ art. 39, comma 1 lett. d), D.P.R. 600/1973, degli artt. 6 e 54 D.P.R. 633/1972, e degli artt. 2697, 2727,2729, non cogliendo la ratio decidendi della pronuncia impugnata, laddove quest’ultima ha affermato che le presunzioni invocate dall’Ufficio rivestono i caratteri della gravità, precisione e concordanza, in quanto non ha addotto motivi specifici dai quali desumere che il metodo applicato ed il meccanismo presuntivo richiamato fossero errati e sotto quale peculiare profilo, né ha dedotto precisato specificamente il profilo di censurabile della valutazione della dedotta prova contraria.
In particolare, al riguardo, il ragionamento della Commissione Tributaria Regionale risulta in linea col principio secondo cui «l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni.» (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 35713 del 5 dicembre 2022).
Peraltro, con particolare riguardo alla prova documentale, la Commissione Tributaria Regionale ha evidenziato la rivalutazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del reddito imponibile proprio alla luce della documentazione prodotta e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE tariffe ridotte in relazione ai mappali in deroga. Anche con riferimento ai ‘prezzi’ RAGIONE_SOCIALE prestazioni, per i quali la sentenza impugnata dà atto che non si è proceduto ad una quantificazione presuntiva, bensì mediante il riferimento alle abrogate tariffe professionali assunte come parametro di riferimento, deve rilevarsi che la contestazione in ordine alle argomentazioni esposte dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo cui si è tenuto conto del tipo di prestazione assicurata e dell’importanza tecnica dei singoli casi, si risolve in una censura dell’apprezzamento di merito del fatto che il contribuente vorrebbe che venga rivisitato, peraltro contraddittoriamente argomentando laddove, prima, afferma che si trattava di prestazioni gratuite (circostanza in precedenza nemmeno compiutamente illustrata, per quanto desumibile dagli atti allegati) e, poi, richiama il c.d. principio di cassa e censura l’illogicità e l’irra gionevolezza RAGIONE_SOCIALE affermazioni della Commissione Tributaria in ordine alla antieconomicità del recupero crediti nel caso di importi non versati per le prestazioni professionali resi di non rilevante entità.
Peraltro, non rientrano nel citato disposto normativo le considerazioni sul cattivo uso del potere di valutazione degli elementi di prova addotti dalla parte (Cass., sez. 3, 10/6/2016, n. 11892, Cass. Sez. I, 26/9/2018, n. 23158), non essendo ammissibile sotto questo profilo la denuncia in sé e per sé di un vizio della sentenza impugnata, dovendosi piuttosto dimostrare che il giudice di merito è pervenuto ad una erronea ricostruzione della quaestio facti , sì che essa l’abbia indotto in ultima analisi ad applicare erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedotta in giudizio, ipotesi nel caso di specie non
rinvenibile; non è sufficiente esporre una mera alternativa di apprezzamento limitata ad una singola prova o ad un singolo elemento rilevante ai fini del convincimento del giudice, ma la dimostrazione di un complessivo quadro probatorio che conduca ad una ricostruzione integrante l’errore di diritto censurabile con il vizio di legittimità di cui al n. 3 dell’art. 360 primo comma cod. proc. civ., sia con riferimento all’errore nell’interpretazione della norma sia , per quanto qui rileva, all’erronea sussunzi one del fatto come ricostruito nella norma di legge citata, profili che non si rinvengono nella censura svolta dal ricorrente.
6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Con riferimento alla censura ricostruita dal contribuente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. valgono le argomentazioni circa l’inammissibilità del motivo così come esposte nei punti precedenti, avendo il ricorrente riproposto pedissequamente i medesimi profili oggetto di critica e le stesse argomentazioni già esposte in relazione al primo motivo di ricorso.
Il richiamo all’art. 112 cod. proc. civ. , come disposizione normativa violata, non appare riconducibile a ll’ambito dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., ponendo piuttosto una questione di natura processuale, quale quella dell’omessa pronuncia su una domanda o su un capo di domanda, mentre l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia si verifica laddove l’attività di esame d el giudice che si assume omessa concerna una circostanza di fatto che, ove valutata avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti principali della questione controversa (ma tale profilo è stato innanzi già esaminato).
Anche laddove si volesse ritenere erronea l’intitolazione del motivo di ricorso e considerarsi che ciò non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., e, segnatamente nell’ipotesi di cui al n. 4 (la diversa rubrica indicata dal ricorrente non
determina l’inammissibilità automatica del ricorso, laddove la censura sia in tal senso intellegibile, da ultimo v. Cass. Sez. 5, 12/01/2025, n. 759), deve nondimeno affermarsi l’insussistenza della violazione non rinvenendosi alcuna omissione di pronuncia rilevante ai fini della configurabilità in astratto RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dall’art. 112 cod. proc. civ., nemmeno concretamente delineate dal ricorrente.
Il ricorso proposto dal contribuente è, pertanto, inammissibile.
I motivi di ricorso incidentale proposti dall’RAGIONE_SOCIALE vanno, invece, accolti per quanto di seguito indicato.
8.1. Questa Corte nella pronuncia a Sezioni Unite del 30/07/2008, n. 20598, con riferimento al regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, ha elaborato un principio RAGIONE_SOCIALE mutuabile anche nel giudizio tributario; in particolare, la Corte ha affermato che la statuizione della compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici RAGIONE_SOCIALE stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della decisione di merito o di rito.
8.2. Nel giudizio tributario l’ art. 15, comma 2, D.lgs. n. 546 del 1992 che regola, ratione temporis, la controversia di primo e secondo grado e, cioè, la disposizione normativa nella versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24/09/2015, n. 156 (applicabili dal 01/01/2016, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del testo normativo appena citato) prevede che: «2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.» L’art. 9, comma 1, lett. f), n. 1) d.lgs.
24/09/2015, n. 156, al contempo, ha eliminato nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 il secondo periodo che rinviava all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.. Trovano, invece, applicazione ai giudizi instaurati «in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione» a decorrere dal 04/01/2024 le modifiche apportate all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, per il quale «Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quanto ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel grado di giudizio».
Nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla presente controversia con riferimento alle spese del giudizio di primo grado introdotto con ricorso in data 17/10/2016 e del successivo giudizio di appello il tenore letterale dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 che richiama le «gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate» trova riscontro nell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., a seguito dell’intervento additivo d ella Corte Costituzionale n. 77 del 2018.
Proprio nella pronuncia resa da Corte Costituzionale n. 77 del 2018 possono rinvenirsi i principi fondamentali per l’interpretazione della disposizione di cui al l’art. 15, comma 2, D.lgs. n. 546 del 1992 ed all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. La Corte costituzionale ha rilevato, in primo luogo, che la regola RAGIONE_SOCIALE è quella della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore della parte vittoriosa; il «normale complemento» dell’accoglimento della domanda -ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) -è costituito proprio dalla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese e RAGIONE_SOCIALE competenze in favore della parte vittoriosa. Sicché è ben possibile -ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) –
«una deroga all’istituto della condanna del soccombente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)»). In secondo luogo, l’attuale formulazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (cui rinviava anche l’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, prima RAGIONE_SOCIALE modifiche ad opera del d.lgs. n. 156 del 2015) che impone la presenza di «gravi ed eccezionali ragioni», finisce per restringere i margini del sindacato giurisdizionale, riducendo, in tal modo, le possibili deroghe alla regola RAGIONE_SOCIALE della soccombenza, in tal modo i rapporti tra la regola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992) e quella speciale della compensazione (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) risultano costruiti in termini di norma RAGIONE_SOCIALE-norma eccezionale, e la seconda come un’applicazione del principio di proporzionalità ravvisato di volta in volta dalla giurisprudenza legittimità in diverse ipotesi, per le quali per esempio l’incertezza normativa o il mutamento sopravvenuto di giurisprudenza (Cass., sez. 5, 5/4/2023, n. 9360)
In ogni caso, come già evidenziato da questa Corte (Cass. Sez, 5, 22/7/2025, n. 20755, Cass., 08/04/2024, n. 9312; Cass., 24/01/2022, n. 1950) tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, dove il giudice deve dare puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro di sinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4) D.lgs. n. 546 del 1992.
Se deve ribadirsi come il potere del giudice di compensare le spese di lite per qualsivoglia ragione presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte
totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685), esula dalla valutazione della Corte la decisione in ordine alla opportunità di compensarle e, in caso positivo, in virtù di quale ipotesi, oppure di applicare il principio della soccombenza.
In ogni caso, può essere censurata nel giudizio per cassazione la coerenza e la razionalità della motivazione elaborata dal giudice di merito per la statuizione della compensazione, nel caso di specie, meramente apparente ed inconsistente.
Ed infatti, la statuizione della Commissione Tributaria Regionale che ha rigettato l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE quanto alla disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado, ritenendo che l’ impugnazione incidentale non fosse meritevole di accoglimento ‘attesa la materia del contendere’ , è, con ogni evidenza, affetta da vizio di motivazione, trattandosi di giustificazione meramente apparente e vuota di significato della disposta compensazione; allo stesso modo, l’inciso utilizza to dalla Commissione Tributaria Regionale per compensare le spese del grado di appello, secondo cui ‘la Commissione nel considerare le motivazioni di rigetto dell’appello, ritiene di dover compensare le spese’, non dà conto in alcun modo della decisione di derogare alla regola RAGIONE_SOCIALE della soccombenza, non cogliendosi in alcun modo, nemmeno attraverso la lettura della sentenza di appello, le ragioni poste a fondamento di tale convincimento.
Dalla lettura complessiva della sentenza non si coglie la ratio decidendi in punto di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, né con riferimento al giudizio di primo grado, né avuto riguardo a quello di appello.
In definitiva, il ricorso principale proposto dal contribuente va dichiarato inammissibile, mentre il ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata in
riferimento ai motivi di ricorso incidentali accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che si atterrà ai principi sopra espressi e che valuterà eventualmente anche la sussistenza della maggiorazione RAGIONE_SOCIALE spese come richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 15 comma 2 octies D.lgs. 546/1992 ove app licabile, oltre alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese anche del presente giudizio.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del contribuente.
A ccoglie il ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi del ricorso incidentale accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME