Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33366 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33366 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13904/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10030/2023, depositata il 6 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-L’RAGIONE_SOCIALE, Direzione RAGIONE_SOCIALE, a seguito di una verifica fiscale della RAGIONE_SOCIALE conclusasi con il p.v.c. del 17 luglio 2015, ha emesso nei confronti della società ricorrente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale ha accertato induttivamente maggior ricavi per l’anno 2014 di euro 395.319,00, applicando al costo del venduto di euro 1.005.537,00 la percentuale di ricarico del 52,72%, con maggiori imposte IRES di euro 92.687,00, IRAP di euro 17.709,00 e IVA di euro 86.970,00, oltre sanzioni e interessi.
La società ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Sez. II, con sentenza n. 71/2020, ha accolto il ricorso limitatamente al motivo di merito riguardante l’erroneità della percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio, riducendola al 46,96%.
-Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto di appello.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. 7, con la sentenza n. 10030/2023, depositata il 6 dicembre 2023, ha rigettato l’appello.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. del Consigliere delegato, la ricorrente ha chiesto la decisione.
La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c., 7 del d.lgs. n. 546/92, 7 del TUIR e 53 Cost . in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Al riguardo, parte ricorrente prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE regole sull’accertamento induttivo in quanto non sussisterebbe il presupposto per procedere in via induttiva, consistente nella particolare gravità RAGIONE_SOCIALE irregolarità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili. Si rileva, infatti, che la percentuale di ricarico costituisce un mero indizio, ovvero una presunzione c.d. ‘super semplice’ , privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tale indizio non sarebbe sufficiente, da solo, a comprovare i maggiori ricavi accertati e non potrebbe esonerare l’Ufficio dall’onere di provare la propria pretesa. Nella fattispecie, la valutazione sulla legittimità dell’accertamento induttivo sarebbe stata operata dal giudice di merito guardando solo al presupposto di tale accertamento (la irregolare tenuta della contabilità) senza verificare concretamente la legittimità e affidabilità degli elementi scelti dall’Ufficio tra quelli disponibili e l’adempimento dell’onere della pr o va da parte dell’RAGIONE_SOCIALE. Si evidenzia, inoltre, che nella fattispecie in esame mancherebbe la grave irregolarità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili poiché, come risulta dai fogli 6 e 7 del pvc, la contribuente ha, tra l’altro, consegnato i registri dei corrispettivi per i periodi ‘aprile 2013 -maggio 2014’ e ‘da giugno 2014’ oltre alle fatture di acquisto e di vendita. Sempre nel foglio 7 del pvc, il vecchio consulente contabile della società, NOME COGNOME (presso il cui studio i verificatori si sono recati), aveva dichiarato che dal primo gennaio 2014 non ha più rivestito il ruolo di consulente della RAGIONE_SOCIALE e che la documentazione in suo possesso è stata restituita al Sig. COGNOME NOME. Tuttavia, i militari, invece, di chiedere ulteriori informazioni al legale rappresentante della società, da tale dichiarazione hanno fatto discendere l’occultamento dei libri e dei registri obbligatori, agendo in contrasto con i doveri di
correttezza e collaborazione che devono orientare l’attività amministrativa, senza dare atto della successiva consegna.
1.1. -Il motivo è infondato.
In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ma anche quello per procedere con l’accertamento induttivo “puro”, fondato su presunzioni cd. “supersemplici”, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una RAGIONE_SOCIALE tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2, il quale, inoltre, costituendo una facoltà per l’Amministrazione, può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l’utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva (Cass. n. 16528/2024).
Nel caso di specie, come accertato in sede di merito con ‘doppia conforme’ ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. – senza che sia stata prospettata la diversità RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello – sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per procedere a un accertamento induttivo puro, stante la mancanza di vari libri, registri e documenti. Parte ricorrente intende invero conseguire una inammissibile rivalutazione del merito. Deve inoltre registrarsi un difetto di specificità con riferimento agli elementi prospettati nel motivo di doglianza (Cass. n. 26934/2023).
2. -Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (CDFUE), 12 l. n. 212/2000 e 24 e 97 cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo quanto evidenziato, la sentenza sarebbe illegittima per violazione del principio del contraddittorio preventivo che deve essere garantito con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella fase successiva alla consegna del p.v.c. emesso dalla G.d.F. e, propriamente, nell’ambito dell’attività di accertamento di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE con la quale deve esservi l’interlocuzione del contribuente. L’avviso di accertamento, quale atto lesivo della sfera del contribuente, viene, infatti, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE e ciò renderebbe necessario che il contraddittorio preventivo si instauri prima che venga emesso l’avviso di accertamento. La necessità di tale contraddittorio sarebbe stata a maggior ragione richiesta in quanto il controllo ha avuto a oggetto anche l’IVA.
2.1. -Il motivo è infondato.
In tema di accertamento tributario, ove sia stato redatto un processo verbale di costatazione, il contraddittorio preventivo è garantito dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, il quale prevede uno “spatium deliberandi” tra la regolare notifica del p.v.c. e la notificazione dell’avviso di accertamento, durante il quale il contribuente può far valere le proprie ragioni esercitando il diritto di esser sentito; la previsione generalizzata che sia l’Ufficio a dover invitare con atto formale il soggetto verificato a contraddire sui rilievi, è stata introdotta solo dall’art. 4 octies del d.l. n. 34 del 2019, come conv. in l. n. 58 del 2019, che ha aggiunto l’art. 5 ter al d.lgs. n. 218 del 1997, disposizione con la quale si è previsto che l’ufficio, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica al contribuente l’invito a comparire di cui all’articolo 5, ma sempre con esclusione dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di
chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni da parte degli organi di controllo (Cass. n. 9076/2021).
Per le imposte dirette non vi era, pertanto, alcun obbligo di contraddittorio preventivo, mentre per l’IVA occorre l’ allegazione della prova di resistenza circa la non pretestuosità RAGIONE_SOCIALE ragioni che sarebbero state fatte valere in sede amministrativa, nella specie non fornita (Cass. n. 27421/2018).
-Con il terzo motivo si deduce l ‘ omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Parte ricorrente ritiene che la sentenza sia illegittima per omesso esame di fatti decisivi del giudizio rappresentati dalla contribuente anche in appello e consistenti nelle particolarità dell’anno d’imposta in esame dove la società, come documentato, ha dovuto svendere la merce e, poi, ha cessato l ‘attività. Anche per tali circostanze sarebbe illegittima l’estensione all’anno in esame del la percentuale di ricarico di altre annualità caratterizzate da una situazione di normalità.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
Nell’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348 ter , comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello (n. 26934/2023).
Nel caso di specie si è in presenza di una ‘ doppia conforme ‘ senza che siano state prospettate differenze tra le decisioni di primo e secondo grado.
4. -Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Essendo la decisione resa nell’ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 2.900,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. – al pagamento della somma di euro 1.450,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME