Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4235 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
contraddittorio
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
WU SHUIXIANG, con avv. NOME COGNOME
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 227/22 depositata il 10 febbraio 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La ricorrente impugnava l’avviso di accertamento notificatole l’otto aprile 2019, relativo a recupero di IRPEF, IRAP e IVA, conseguente a disamina della contabilità da cui emergeva il mancato pagamento di un fornitore (RAGIONE_SOCIALE, con conseguente eliminazione dei relativi costi. Entrambi i giudizi di merito erano sfavorevoli alla contribuente, che quindi propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 CO. 7 DELLA L. 212/2000 E DELL’ART. 24 DELLA L. N. 4/1929.
1.1. Il motivo è infondato in quanto l’affermata necessità di rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni presuppone il verbale di chiusura del processo verbale e la relativa comunicazione, che nella specie non sono previsti in quanto trattasi di accertamento documentale c.d. ‘a tavolino’.
Né può predicarsi la violazione del preventivo contraddittorio, perché a tacer d’altro lo stesso è stato instaurato, risultando pacifico a mezzo di apposito invito e successivi quattro incontri regolarmente verbalizzati.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 24 della l. n. 4/1929 la questione non risulta riproposta in appello e quindi sul punto il motivo è inammissibile.
Col secondo motivo si deduce VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 39 CO 1 LETT. D) DPR N. 600/1973 E DELL’ART. 2727 DEL CODICE CIVILE
2.1. Il motivo è infondato.
Con lo stesso la parte ricorrente imputa alla sentenza di aver ammesso il fondamento della ripresa sulla base di presunzioni semplici.
Tuttavia, a tacer d’altro, la CTR ha accertato nel merito la fondatezza degli elementi portati dall’Agenzia per giungere all’accertamento del maggior reddito, rilevando in particolare come il fornitore avesse cessato la propria attività internazionale fin dal 1° novembre 2017 e che era non credibile la cessazione stessa senza esigere il pagamento del credito (di oltre 200 mila euro), mentre la prodotta raccomandata sarebbe risultata non decisiva portando la data successiva a quella della verifica.
Tali accertamenti in fatto non possono essere oggetto di censura in sede di legittimità, fermo restando comunque che l’accertamento
induttivo ben può essere fondato anche su presunzioni semplici (Cass.n. 27622/2018).
Il ricorso merita dunque reiezione, con aggravio di spese in capo al ricorrente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente che liquida in € 5 .600,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025