Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4431 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4431  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7267/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione , in persona del liquidatore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per  procura  in  calce  alla  comparsa  di  costituzione  di  nuovo procuratore del 4 novembre 2020, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo
-ricorrente – contro
IRAP IRES IVA ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avv ocatura AVV_NOTAIO dello  AVV_NOTAIO  presso  la  quale  è  domiciliata  in  ROMA,  INDIRIZZO
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8249/51/15, depositata il 18 settembre 2015; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; NOME COGNOME per i ricorrenti e l’AvvAVV_NOTAIO dello sentiti l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificò a RAGIONE_SOCIALE (in seguito mutata in RAGIONE_SOCIALE, poi posta in  liquidazione)  un  avviso  di  accertamento  che  riprendeva  a tassazione, ai fini Irap, Ires e Iva, un maggior reddito accertato in relazione al l’anno d’imposta 2004.
L’atto  impositivo ,  emesso  a  seguito  di  accertamento  con metodo induttivo, traeva origine dal rilievo di costi non inerenti e non  di  competenza,  della  mancata  contabilizzazione  di  ricavi, appostati come finanziamenti soci, e, più in generale, dell’ inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili.
La società impugnò vittoriosamente l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Il successivo appello dell’Amministrazione fu accolto con la pronunzia indicata in epigrafe.
I giudici regio nali, ritenuta in premessa l’ammissibilità del gravame, osservarono che l’Ufficio aveva dimostrato l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili della contribuente, poiché, in particolare, i libri inventari recavano il solo valore globale della merce,  senza  indicare  le  rimanenze  iniziali  e  finali;  né  tale omissione poteva ritenersi sanata dalla tenuta del bilancio.
Rilevarono, inoltre, che più voci di costo, corrispondenti a fatture di tipologia generica, giustificavano i rilievi per difetto di competenza  e  inerenza. Di  qui  la  legittimità  dell’accertamento induttivo,  con  la  conseguente  rilettura  in  guisa  di  ricavi  dei versamenti ottenuti in conto finanziamento soci.
La sentenza d’appello è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati da successiva memoria. L’amministrazione finanziaria ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando «errata interpretazione dell’art. 1, comma 2, del d.lg.vo 546/92 in riferimento all’art. 324 c.p.c. ed omessa insufficiente specifica esplicitazione nell’atto di appello dei motivi di gravame», la ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero omesso di dichiarare inammissibile il gravame  erariale  in  quanto  articolato  con  «RAGIONE_SOCIALE,  complesso motivo»,  anziché  mediante  motivi  separati  e  specifici  come prescritto dalla disposizione invocata.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
La RAGIONE_SOCIALE avrebbe infatti errato nell’accogliere l’appello, in presenza di una mera richiesta di «totale riforma» della sentenza di primo grado, in ruolo della rituale indicazione «di quali fossero i termini della riforma da effettuarsi».
 Il  terzo  motivo  è  rubricato  «errata  interpretazione  ed erronea applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 in tema di accertamento induttivo, anche in riferimento all’art. 2697 c.c. in  tema  di  distribuzione  dell’onere  della  prova  ed  in  relazione all’ art. 360 n. 3 e n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».
La ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata, nel  ritenere  fondato  il  rilievo  di  inattendibilità  RAGIONE_SOCIALE  scritture contabili,  non  ha  motivato  tale  affermazione,  in  particolare omettendo di indicare le «circostanze gravi, precise e concordanti»  che, sulla base  di consolidata giurisprudenza, legittimano  il  ricorso  dell’Amministrazione  all’accertamento  con metodo induttivo.
Il quarto motivo concerne la specifica statuizione sulle scritture contabili; la società contribuente, denunziando «errata interpretazione degli artt. 2214 ss. c.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», sostiene che il libro inventari deve recare annotate le sole ‘risultanze finali’ afferendo i dati analitici sulle operazioni ai diversi registri vendite e acquisti -e che la C.T.R. avrebbe perciò errato nel ritenere fondati, sul punto, i rilievi erariali.
Con il quinto motivo, deducendo «errata interpretazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa analitica indicazione nella  sentenza  dei  motivi  posti  a  sostegno  della  decisione  in relazione  all’art.  360  n.  3  e  n.  5  per  omessa,  insufficiente  o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
del  giudizio»,  la  ricorrente  denunzia  nuovamente  un  difetto  di motivazione della sentenza impugnata, nella parte concernente l’indebita deduzione di costi.
 Il  sesto  motivo  è  rubricato  «errata  interpretazione de ll’art. 2467 c.c. in tema di finanziamento dei soci in relazione all’art. 2697 e ss. c.c. ed in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5.  Omessa,  insufficiente  o  contraddittoria  motivazione  circa  un fatto controverso e decisivo per il giudizio».
La società critica la sentenza nella parte in cui ha disconosciuto la sussistenza di un finanziamento soci, ritenendo operativa  la  presunzione  di  ricavi;  lamenta,  in  particolare,  il mancato esame di «tutta una serie di documenti, documentazione non impugnata e/o altrimenti superata, agli atti cui si rimanda», prodotta (in separato giudizio) dal RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, idonea a dimostrare la bontà dei assunti.
Infine, con il settimo motivo, rubricato «errata interpretazione dell’art. 109 del TUIR per errata omessa interpretazione della norma sulla deducibilità e detraibilità RAGIONE_SOCIALE spese in riferimento all’art. 1599 c.c. in tema di locazione ed agli artt. 2697 e ss. c.c. in tema di assolviment o dell’onere della prova», la ricorrente si duole nuovamente della statuizione concernente i costi, dei quali, partitamente e analiticamente, rappresenta invece il possesso dei requisiti di certezza ed inerenza.
I primi due motivi si appuntano sull’ammissibilità dell’appello erariale e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Gli stessi sono infondati.
La ricorrente fa consistere le proprie censure nella denunzia del fatto che l’appello erariale sarebbe stato articolato mediante
«un RAGIONE_SOCIALE, complesso motivo», ovvero con semplice richiesta di «integrale riforma della sentenza impugnata»,  e perciò in violazione del principio di specificità dei motivi di gravame.
Tale assunto non può essere condiviso.
Questa Corte ha affermato che il rispetto del principio di specificità si traduce nella necessità che la parte appellante ponga il giudice del gravame nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure proposte, ferma restando la natura del giudizio d’appello, che resta inequivocabilmente nell’alveo di una revisio prioris instantiae (così Cass. n. 13535/2018); e tanto è compatibile anche con la deduzione di un motivo RAGIONE_SOCIALE, purché idoneo a consentire il sindacato del provvedimento impugnato nei termini esposti.
In ogni caso -e con particolare riguardo al secondo motivo, che attinge le conclusioni dell’appello erariale la ricorrente trascura di confrontarsi con il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza o l ‘ assoluta incertezza dei motivi specifici dell ‘ impugnazione, che determinano l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco; gli elementi di specificità dei motivi si possono infatti ricavare, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (così, fra le altre, Cass. n. 15519/2020; Cass. n. 707/2019).
9. Il terzo motivo è inammissibile sotto diversi profili.
Innanzitutto,  esso  solleva  un  coacervo  di  censure  senza  il rispetto del canone della specificità, ciò che determina, nella parte argomentativa, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno
dell’uno o dell’altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l’operazione  di  interpretazione  e  di  sussunzione  RAGIONE_SOCIALE  censure stesse  (in  tal  senso,  per  la  radicale  inammissibilità,  fra  le numerose altre, Cass. n. 4616/2020; Cass. n. 21239/2015).
Ancora, esso finisce con il sollecitare un riesame nel merito degli  apprezzamenti  compiuti  dai  giudici  d’appello,  laddove,  in particolare,  evoca  il  mancato  esame  «della  documentazione prodotta come da foliario» che poi omette di indicare specificamente, in aperta violazione dell’art. 366, num. 6), cod. proc. civ.
Infine, per la parte in cui denunzia una violazione dell’art. 2697 cod. civ., la censura si risolve in una critica al fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto maggiormente persuasive alcune prove anziché altre; con il che essa si disallinea rispetto all’RAGIONE_SOCIALE modello di sindacato consentito in questa sede con riferimento alla disciplina dell’onere della prova, che va limitato al caso in cui il giudice abbia fatto gravare tale onere su una parte diversa da quella alla quale spettava, secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (in questo senso, da ultimo, Cass. n. 26739/2024).
10. Il quarto mezzo non è fondato.
La tesi esposta in ricorso, secondo la quale il libro inventari dovrebbe annotare le sole ‘risultanze finali’, confligge con il criterio fiscale della corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE rimanenze, che nell’inventario è imposto dall’art. 59, primo comma, TUIR (oggi art. 92 TUIR); detta valutazione «deve in tal senso confluire nel conto dei profitti e RAGIONE_SOCIALE perdite» e «l’eventuale errore presente nella redazione dell’inventario si deve ritenere corretto soltanto dall’esposizione RAGIONE_SOCIALE rimanenze nel conto dei profitti e RAGIONE_SOCIALE
perdite  secondo  le  modalità  indicate  dalla  detta  norma»  (così Cass. n. 8879/2007).
In  altri  termini,  il  libro  degli  inventari  deve  consentire  la ricostruzione della valutazione RAGIONE_SOCIALE rimanenze secondo i richiamati criteri legali; va così esente da censure, sul punto, la sentenza impugnata, secondo la quale non era possibile addivenire ad alcuna ricostruzione poiché il libro inventari della società contribuente ometteva di indicare le rimanenze iniziali e finali.
 Il  quinto  motivo  è  inammissibile  per  la  genericità  e incoerenza della sua formulazione.
Anche  in  questo  caso,  infatti,  la  censura  si  articola  nella denunzia di plurime violazioni di legge, difetto di motivazione e omesso esame di un fatto controverso che la rendono difforme dal canone di specificità e non consentono di ricondurla in modo chiaro e inequivocabile ad una RAGIONE_SOCIALE ragioni tassative di impugnazione stabilite dall’art. 360 cod. proc. civ.
Anche il sesto motivo non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni appena esposte; esso appare, inoltre, inammissibile per difetto di autosufficienza.
La ricorrente censura, infatti, la decisione della C.T.R. in punto alla ripresa concernente i versamenti in conto finanziamento soci, lamentando l’omesso esame di «tutta una serie di documenti, documentazione non impugnata e/o altrimenti superata, agli atti cui si rimanda»; ma di tale documentazione -non allegata al ricorso, né oggetto di richiamo individualizzante -essa non riporta né il contenuto, né altre indicazioni utili a rinvenirne elementi significativi dell’affermato valore probatorio.
 Lo  stesso  è  a  dirsi,  infine,  del  settimo  motivo,  che  si traduce  nella  denunzia  di  omessa  valutazione  dei  documenti
relativi ai costi non deducibili, tutti menzionati in modo generico e  cumulativo,  senza  indicazione  del  contenuto  o  degli  atti  del giudizio di merito nei quali gli stessi sarebbero riprodotti.
La censura, inoltre, sollecita espressamente un riesame della menzionata  documentazione,  in  termini  propri  di  una  forma  di sindacato estranea al perimetro del giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto.
Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  sono  liquidate  in dispositivo.
Sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La  Corte  rigetta il ricorso e condanna  la  ricorrente  al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in € 4.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di