Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7450 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7450 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2023
Oggetto:
Tributi, Avviso di
accertamento, IRPEF e altro
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 16293/2015 R.G. proposto da NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Napoli, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11044/34/2014, depositata il 17.12.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME NOME, titolare di un ‘attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli, proponeva ricorso avverso l’ avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione a ll’anno 2008 , con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi sulla base di un accertamento analitico – induttivo;
la Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente, evidenziando che:
-la riproposta eccezione di nullità dell’avviso di accertamento, per non essere stato provocato il preventivo contraddittorio con il contribuente, era infondata, in quanto l’accertamento non era scaturito dallo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli determinati a seguito dell’applicazione degli studi di settore, ma dal comportamento antieconomico rilevato per l’esiguità dei ricavi e dei redditi dichiarati sia nell’anno precedente che in quello successivo all’anno oggetto di accertamento;
-il contraddittorio era stato comunque attivato nella fase precontenziosa, avendo il contribuente richiesto l’accertamento con adesione;
nel merito, gli elementi offerti dal contribuente non giustificavano l’esiguo reddito dichiarato; in particolare, l’erogazione del finanziamento nell’anno 2006 non consentiva di provare che nell’anno 2008 il NOME avesse ancora la disponibilità di parte della somma finanziata; non era stato dimostrato che il canone di locazione relativo all’abitazione del contribuente fosse pagato dal padre, dopo il decesso della madre, intestataria del contratto; non essendo un direttore tecnico essenziale per il funzionamento dell’officina, la sua assunzione era indicativa della disponibilità di somme eccedenti quelle minime indispensabili per sostenere le spese familiari;
dall’elenco RAGIONE_SOCIALE officine asseritamente concorrenti non si desumeva né la loro allocazione né se si trattasse di officine meccaniche o di autocarrozzerie; dalla documentazione medica prodotta non risultavano nell’anno 2008 patologie che potessero compromettere la capacità lavorativa del contribuente;
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste al l’impugnazione con controricorso .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 62-bis e 62sexies d.l. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni nella l. n. 427 del 1993, 10 l. n. 146 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere non obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale, atteso che l’accertamento era basato sugli studi di settore, come si evinceva dal rinvio all’indice di coerenza RAGIONE_SOCIALE studio di settore afferente al valore aggiunto per addetto, contenuto a p. 4 dell’atto impositivo;
il motivo non è fondato;
-l’obbligo di i nstaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi dell’art. 10 della l. n. 146 del 1998 sussiste solo nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, mentre detto obbligo non opera qualora l’accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali le riscontrate irregolarità contabili o comportamenti antieconomici dell’imprenditore (Cass. n. 31914 del 5.12.2019);
come risulta anche dal contenuto dell’avviso di accertamento riprodotto dall’RAGIONE_SOCIALE nelle sue parti essenziali, in ossequio al principio di autosufficienza, l’accertamento in esame è stato avviato a seguito dalla persistenza di un comportamento
antieconomico del contribuente che, ‘in relazione al volume dei ricavi, già compresso’ , aveva dichiarato ‘redditi che assolutamente non remunerano l’impegno profuso nell’attività tenuto conto anche della stabilità del mercato (poco sensibile a crisi economiche)’ e che per l’anno 2008 erano incompatibili, anche tenuto conto del reddito del coniuge, con le ordinarie esigenze e necessità per il sostentamento personale e del proprio nucleo familiare, oltre che con i costi sostenuti per lavoro dipendente e assimilato;
dalla sentenza impugnata si evince, dunque, che gli studi di settore sono stati utilizzati solo come parametro per ricostruire l’effettivo reddito del contribuente;
-con il secondo motivo, deduce la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento ad un fatto controverso e decisivo, avendo la CTR sostenuto che vi sarebbe stato il contraddittorio nella fase precontenziosa, in sede di accertamento con adesione;
-con il terzo motivo, denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti e/o fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR avvalorato un accertamento nullo, in quanto non preceduto dal contraddittorio con il contribuente e, comunque, basato su presunzioni non suffragate da elementi oggettivi, e per non avere valutato correttamente la documentazione prodotta dal contribuente;
i predetti motivi sono inammissibili;
occorre rammentare, infatti, che alla fattispecie in esame si applica l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 17.12.2014). A seguito di detta modifica normativa, non trovano più accesso al sindacato di legittimità della Corte le censure riguardanti il
vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione della sentenza di merito impugnata, essendo denunciabile con il ricorso per cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
-la nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate dopo l’11.09.2012), ha limitato il ricorso alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti “, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che
determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. 2.10.2017, n. 23940);
laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazione della provvedimento impugnato, quindi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in caso di omesso esame di un ‘fatto storico’ controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia ‘decisivo’ ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per contestare la sufficienza della sua argomentazione sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit. e Cass. Sez. U. 22.09.2014, n. 19881);
-è stato poi precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto ‘storico’, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); – si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (ex
multis, Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.);
-il ricorrente ha, invece, denunciato i vizi sotto il paradigma previgente di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ ., avendo censurato, nella sostanza, una motivazione insufficiente della sentenza impugnata;
i motivi sono inammissibili anche per il limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 14.05.2014;
il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna NOME al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in euro 2.295,00, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2022