Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2752 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2752 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2023
COGNOME NOME,
IRPEF IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14851/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ,
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende,
-controricorrenti – nonché
-intimata –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, SEZIONE STACCATA LATINA, n. 6719/2017, depositata il 20/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con tre motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nonché dei soci COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello da lla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Latina che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento con i quali , per l’anno di imposta 2010, era stato accertato un maggior reddito.
La società ed il socio NOME COGNOME resistono con controricorso.
L’Ufficio, dopo aver constatato che la società non aveva istituito né un inventario, né il registro obbligatorio di magazzino, né la documentazione analitica dimostrativa dell’elenco RAGIONE_SOCIALE rimanenze finali, e stante la mancata esibizione della documentazione richiesta, accertava, in via induttiva, valutata l’inattendibilità della contabilità nel suo complesso, in capo alla società un maggior reddito di impresa pari ad euro 297.203,77, di cui euro 286.562,41 imputato a ricavi non dichiarati ed euro 10.641,36 imputato a costi non deducibili relativi ad interessi su mutui per i quali mancava il requisito dell’inerenza. Accertava, altresì, in capo ai soci un maggior reddito di partecipazione.
L’RAGIONE_SOCIALE in data 24 giugno 2021 ha depositato nota con la quale ha comunicato che la società ed il socio NOME avevano presentato domanda di definizione agevolata ex artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 versando quanto dovuto; per
l’effetto ha chiesto dichiararsi il processo parzialmente estinto e procedersi nei confronti di NOME COGNOME.
I due contribuenti, a propria volta, in data 28/12/2022, hanno depositato note con cui, stante il pagamento integrale di quanto dovuto, hanno chiesto l’estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Considerato che:
1. Sia L’RAGIONE_SOCIALE che la società ed il socio NOME COGNOME hanno dato atto che detti ultimi hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto. Inoltre, poiché risulta che i due contribuenti hanno anche provveduto al pagamento integrale del debito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass.03/10/2018 n. 24083).
Le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 6, comma 13, cit.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
2. Il processo prosegue, invece, nei confronti della socia NOME COGNOME in quanto la pretesa tributaria si esplica, nella specie, con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (Irap, Iva, ed Irpef), sicché la definizione agevolata ottenuta dalla società di persone o dai singoli soci non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti, rispettivamente, dei singoli
soci e della società, riguardo ai quali l’Ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento, come nella specie risulta essere avvenuto con riguardo agli avvisi di accertamento emessi nei confronti di questa ultima.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Premesso che l’ Ufficio aveva accertato il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 per inattendibilità della contabilità nel suo complesso e perché non era stato redatto l’inventario, c ensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la tenuta della contabilità non fosse obbligatoria all’epoca dei fat ti e che, in ragione di ciò, cadessero tutte le presunzioni richiamate dall’Ufficio per la ricostruzione dei redditi dell’anno 2010.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa motivazione a seguito della violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’accertamento induttivo puro trovasse giustificazione nella sola mancanza della contabilità di magazzino e per non aver valutato altre anomalie, pure dedotte, e consistenti nella scarsa capacità della società di produrre utili in proporzione al volume di affari dichiarato e ne ll’aumento costante e significativo dell’approvvigionamento di merci non giustificato dall’andamento dei ricavi.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.,
Censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo di impugnazione in merito alla ripresa a tassazione dei costi sopportati a titolo di interessi corrisposti in ragione di mutui contratti e che erano stati disconosciuti dall’Ufficio in quanto ritenuti non inerenti.
Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
6.1. Il ricorso al metodo induttivo di cui all’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, stante la valutazione di inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili operata dall’Ufficio, è legittimo ove fondato, come nel caso di specie sulla violazione del disposto dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, che così dispone: «L’inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario». Da ciò consegue l’astratta sufficienza del ricorso alle c . d. presunzioni supersemplici per la ripresa. (Cass. 02/12/2022, n. 35567).
Si è precisato, in proposito, che è del tutto legittimo l’accertamento induttivo del reddito d’impresa qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, ostacolando in tal modo l’analisi contabile da parte dell’Ufficio, e che l’ incompletezza ed inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture giustificano anche l’accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600del 1973, nel quale hanno cittadinanza le presunzioni c.d. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità,
precisione e concordanza (Cass. 18/06/2019, n. 16276, Cass. 18 luglio 2014, n. 16477).
Infine, la Corte ha chiarito che nel caso di violazione RAGIONE_SOCIALE prescrizioni di cui all’art. 15, comma 2, cit., è proprio il contribuente ad avere l’onere di esibire le distinte inventariali, il che può avvenire o in sede amministrativa, ovvero al più tardi in sede contenziosa, ed in tale ultima ipotesi proprio per contrastare le risultanze dell’accertamento sintetico (legittimamente effettuato dal fisco stante la già evidenziata inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili), onde consentire al giudice di merito di procedere alle conseguenti valutazioni sull’attendibilità dell’inventario (Cass. 17/06/2021, n. 17244)
6.2. La RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che l’accertamento si fondasse su criteri di valutazione presuntivi comunque insufficienti; che l’Ufficio non potesse fare ricorso alla prova presuntiva in quanto la tenuta della contabilità non era obbligatoria; che sarebbe stato più corretto evitare le presunzioni, non si è attenuta a questi principi. Così argomentando, tuttavia, ha disatteso i principi sopra esposti.
La RAGIONE_SOCIALE, inoltre, limitandosi ad affermare che l’Ufficio non aveva fornito prova «per fondare le proprie argomentazioni, per cui la contabilità è attendibile» ha del tutto omesso di motivare in ordine agli ulteriori fatti puntualmente dedotti in appello e consistenti nella scarsa capacità della società di riprodurre utili in proporzione al volume di affari dichiarato e nel l’aumento costante e significativo dell’approvvigion amento di merci, e quindi RAGIONE_SOCIALE rimanenze, non giustificato dall’andamento dei ricavi.
7. Il terzo motivo è fondato.
Con l’avviso di accertamento l’Ufficio ha recuperato a tassazione anche costi ritenuti non deducibili, in mancanza del presupposto dell’inerenza, e consistenti in interessi passivi corrisposti su mutui contratti dalla società.
A fronte dell’accoglimento integrale del ricorso dei contribuenti , l’U fficio, con specifico motivo di appello, ribadiva l ‘indebita deduzione dei costi e la violazione dell’art. 61 t.u.i.r.
Ciononostante, la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla questione, né la medesima può ritenersi assorbita da quanto motivato in ordine alla ricostruzione induttiva dei ricavi, ritenuta illegittima dalla C.t.r., trattandosi di autonoma ripresa a tassazione fondata su presupposti del tutto diversi.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, che, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME e dichiara interamente compensate le spese.
Accoglie il ricorso nei confronti di NOME COGNOME, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.