Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1653 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1653 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19990/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1332/5/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata in data 21.2.2024, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.12.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 13/10/2022 l’RAGIONE_SOCIALE notificava al contribuente NOME COGNOME l’avviso di
Oggetto : opposizione a P.D.A.Accertamento analitico induttivo.
accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno di imposta 2016, contestando un maggior reddito presuntivamente ed induttivamente accertato pari ad € 92.807,00, dal quale derivavano maggior imposte per Irpef, addizionali, Irap ed Iva, oltre sanzioni e interessi, per un totale complessivo pari ad € 123.637,42.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, adita dal contribuente , con sentenza n. 412/2023, depositata in data 24/04/2023, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito accertato in euro 43.598,95, sul presupposto di un errato calcolo degli sfridi, ed onerando l’A.F. di rideterminare imposte, sanzioni ed interessi.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 5, rigettava l’appello principale del contribuente ed accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio , confermando la legittimità dell’atto impositivo.
Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi.
5.L’Ufficio ha resistito con controricorso.
6.È stata depositata in data 16.6.2025 una proposta di definizione accelerata del giudizio.
Il ricorrente ha proposto opposizione in data 14.7.2025, chiedendo fissarsi l’udienza di discussione della causa.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 4.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione di legge violazione della norma di cui agli artt. 39 d.p.r. 600/73 e art. 2729 c.c. omessa valutazione critica degli elementi di prova raccolti nel corso del procedimento in relazione all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c.», il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è censurabile, in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto quale spunto per l’accoglimento del gravame le osservazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, qualificando
l’impresa con scarsa redditività come unico e sufficiente presupposto idoneo a sostenere un accertamento fiscale. Invero, secondo il ricorrente, l’avviso di accertamento deve dimostrare che vi sia grave incongruenza tra lo scostamento dei ricavi dichiarati e quelli determinabili in base agli standard di settore. Il procedimento deve altresì motivare l’accertamento affinché sussistano elementi di affidabilità tali da legittimare l’uso di presunzioni di legge e le loro conclusioni. La motivazione dell’atto di accertamento però deve essere integrata sotto il profilo probatorio con le ragioni sollevate dal contribuente in sede di invito al contraddittorio ed il motivo per cui non siano state condivise. L’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, ma di contro deve condizionare la valutazione del giudice di merito all’applicabilità degli standard al caso concreto. In mancanza di tale prova, non è sufficiente invocare semplicemente gli indici di redditività, costituenti presunzione non assoluta, stante la variegata situazione RAGIONE_SOCIALE realtà economiche ed una loro applicazione quanto meno ‘ opinabile ‘ ad uso e consumo dell’Ufficio. Qualora venga emesso un atto di accertamento cd. ‘ standardizzato ‘ (nel caso di specie è stata operata una confusione tra merci diverse, è stato preso quale campione per il calcolo una percentuale estremamente ridotta di prodotti, sono stati utilizzati dei valori di sfrido estrapolati da non meglio identificate ‘ metodologie di controllo ‘) devono emergere dal medesimo atto RAGIONE_SOCIALE presunzioni gravi, precise e concordanti affinché vengano considerati dal giudice elementi idonei a definire la vera realtà economica dell’impresa. Orbene, la scarsa redditività è sintomatica di una condotta antieconomica ed in questo caso l’onere probatorio incombe sul con-tribuente ma, qualora, come nel caso di specie, non viene consentita al contribuente la possibilità di fornire prova giustificativa di tale condotta, considerata dal giudice come ‘ non proposta ‘ come invece ha dichiarato nel corpo sia del ricorso di prime cure che in quello di appello, l’atto è viziato irrimediabilmente e quindi va annullato come tale
in quanto espressione di condotta antigiuridica. Nelle risultanze ottenute, quanto censurato dai giudici risulta inficiato da errori di fatto e logici nelle controdeduzioni depositate, richiama le metodologie di controllo 1 e 2 che le indagini vanno operate con intervento diretto dei verificatori, presso la sede di ‘.
rilevando che l’indagine operata dall’ufficio e confermata riportano nel disciplinare le seguenti modalità operative: ‘ vendita del contribuente con rilievi e inventario della merce esistente Tale metodologia non è stata seguita nel caso di specie e quindi era inapplicabile. D’altra parte, la verifica in sede avrebbe dimostrato la varietà della merce commercializzata, sia da banco che da taglio, le tipologie di tutta la merce e la consistenza RAGIONE_SOCIALE carni nelle celle frigorifero, senza riferirsi ad ipotetiche supposizioni e valutazioni di non realtà di quanto contabilizzato. La sentenza impugnata eredita tale gravissimo nocumento e come tale va cassata senza rinvio.
2. Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione di legge – violazione del combinato disposto degli artt. 37, 37 bis 40 e 41 bis d.p.r. 600/73, nonche’ art. 2697 c.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c .», il ricorrente deduce che il giudice d’appello non avrebbe valutato che l’accertamento basato sulle metodologie di controllo può essere motivato sul solo scostamento evidenziato dallo strumento, salvo che il contribuente non opponga RAGIONE_SOCIALE valide giustificazioni rese nell’ambito del contraddittorio obbligatorio, volte a sostenere la non applicabilità degli standard al caso concreto. In tale ipotesi, spetta all’Ufficio l’onere di replicare e confutare le giustificazioni del contribuente pena la nullità dell’atto impositivo. Orbene, il collegio indicava, in motivazione che ‘il contribuente avrebbe dovuto dimostrare e documentare le ragioni economiche’ che giustificavano una gestione non in linea con i criteri dell’economicità, ‘cosa che non è avvenuta’. Pecca però il consesso con tale affermazione, inficiando il processo decisorio e la
sentenza in quanto tale onere, che si può interpretare anche in diritto del contribuente a difendersi e produrre le sue giustificazioni, non è stato consentito allorché una bozza di contraddittorio si è concretizzata solo a seguito di richiesta di accertamento con adesione formalizzata a seguito della notifica dell’avviso di accertamento impugnato; solo in tale sede si è prodotta documentazione e si è riusciti quanto meno a dibattere sull’argomento, benché l’Ufficio non abbia poi accettato le osservazioni poi invece accolte, ancorché parzialmente, dal giudice di prime cure. L’accertamento impugnato e successivamente la sentenza che ne ha confermato la validità e che è oggetto di censura non hanno considerato che a fronte RAGIONE_SOCIALE giustificazioni offerte dal contribuente, anche in sede successiva di accertamento con adesione, ove venga fornita una serie di elementi tali da giustificare lo scostamento dallo standard abituale, l’Ufficio deve fornire altrettanti elementi idonei a smentire tali circostanze e non può limitarsi a riportarsi alle risultanze di quanto già calcolato in precedenza senza approfondire il caso concreto. In mancanza di tale approfondimento l’intero procedimento è viziato ed anche l’atto conseguente ne esce irrimediabilmente compromesso, così come la sentenza impugnata che non ne ha approfondito la peculiarità. Come ampiamente esposto e relazionato in tutte le fasi del giudizio l’unico rilievo di una ‘ errata indicazione della tipologia RAGIONE_SOCIALE Rimanenze Iniziali e Finali dichiarate’ di fatto non ha inficiato in alcun modo i ricavi dichiarati, utilizzati dai verificatori per valore e tipologia senza operare al-cuna rettifica, e di conseguenza non può costituire la circostanza che rende inattendibile la contabilità dell’impresa e quindi costituire presupposto per l’accertamento in questione previsto dall’art. 39, 1° co., lett. d), del DPR 600/73. Il rilievo di raffronto dei valori RAGIONE_SOCIALE Rimanenze iniziali e finali, praticamente di pari ammontare, conferma che la merce non staziona nelle celle sine die ma viene commercializzata quotidianamente, quindi da rifornire continuamente (quotidianamente per alcune tipologie e
settimanalmente per altre) confermando, al contrario, la correttezza della realtà sottoposta a verifica. Infatti, eseguite le lavorazioni di confezionamento ed elaborazione dei prodotti da banco per alcune, e secondo le tempistiche di frollatura per altre, vengono commercializzate al termine del ciclo di frollatura che ne permette la vendita e, quindi, da ripristinare con nuovi acquisti . Il ciclo di commercializzazione prevede dei continui approvvigionamenti, per integrare la merce venduta, da inserire a sua volta nelle celle per il necessario pe-riodo di frollatura. Come più volte rappresentato anche in sede di contraddittorio, considerare che la merce venga venduta interamente appena macellata e quotidianamente riacquistata è sicuramente superficiale e non rispondente alla realtà operativa. A conferma di quanto esposto, vale il nuovo disposto dell’articolo 7, comma 5 bis, D.lgs. n. 546/92, Se quindi non ci sono novità sui concetti di «valore probatorio» e «presunzione qualificata», la nuova normativa rafforza questi concetti, restringendo l’utilizzo di presunzioni solo a quelle di rango legale coerente con la normativa tributaria sostanziale ed imponendo ai giudici un vero e proprio obbligo di verifica («il giudice fonda la decisione») sulla tenuta RAGIONE_SOCIALE presunzioni stesse. I giudici devono quindi annullare la pretesa erariale ogni qualvolta questa si fondi su elementi di scarso valore probatorio « la prova…manca o è contraddittoria… comunque insufficiente a dimostrare, in modo cir -costanziato e puntuale ».
3. Con il terzo motivo, rubricato « nullita’ della sentenza (art.360 comma 1 n.4 c.p.c., per violazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 132, secondo comma, n. 4) c.p.c.: difetto di esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e diritto della decisione », il ricorrente sostiene che l’avviso di accertamento impugnato e la sentenza che ne aveva confermato la validità trae origine e spunto dal presupposto della scarsa redditività rilevata a seguito dell’esame della dichiarazione annuale dei redditi di competenza. Ovviamente vengono meno le condizioni di equilibrio normali e tale
circostanza genera RAGIONE_SOCIALE performance aziendali antieconomiche. Tali condizioni antieconomiche sono state poste a base dell’intero procedimento deduttivo logico per la determinazione del reddito in via induttiva consentendo di prescindere dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE scritture contabili. Ebbene, all’esito del contraddittorio solo da accertamento con adesione, la percentuale di sfrido a seguito di discussione si è ridotta in ‘via informale’ in modo sostanziale, non smentita dall’Ufficio, il quale si è limitato a disconoscere il documento, ma non la possibilità di un calcolo diverso che si discostasse da quello, si sottolinea, originario e mai più cambiato, frutto di un conteggio operato ‘a tavolino’ senza aver mai effettuato nemmeno un sopralluogo presso l’esercizio dell’attività, per riscontrare l’oggettività dei fatti. Sul punto, la sentenza impugnata avrebbe preso alcuna posizione, carente nella sufficienza, in quanto non ha sanato il difetto evidenziato dal giudice di prime cure in ordine al difetto nel calcolo dell’antieconomicità restando monco nelle sue conclusioni, in contrasto con i criteri ministeriali. Oltre che una ricostruzione matematica i cui risultati sono contraddittori, non si ravvisano altri elementi o prove idonee a porre in discussione l’apparato contabile dell’azienda ricorrente e le determinazioni finali dei redditi dichiarati, né tanto meno la sentenza impugnata ne ha rilevato la portata assorbente.
4.Con il quarto motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione di legge – violazione del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, lett. d) e 41 bis d.p.r. 600/73, nonche’ articolo 62 -sexies, comma 3, d.l. n. 331/93 -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1 n.5 c.p.c.» , il ricorrente deduce che qualora l’accertamento dei redditi sia basato esclusivamente su uno scostamento dei ricavi dichiarati con quelli risultanti dalle metodologie di controllo, lo stesso è di per sé illegittimo; l’accertamento induttivo è consentito solo in presenza di irregolarità gravi,
numerose e ripetute rilevate nella contabilità dell’impresa verificata oppure quando sussistano gravi incongruenze tra il reddito dichiarato e quello fondatamente desumibile. Lo scostamento lieve, ancorché nei margini di tolleranza enucleati dallo stesso ufficio, non può essere considerato né annoverato tra quelle ‘ gravi incongruenze ‘, di cui all’art.62 -sexies, comma 3 D.l. 331/93, ma può essere assunto nel parametro della crisi del commercio legata alla congiuntura economica che è stata rappresentata continuamente dal contribuente, senza considerare le variabili del caso specifico offerte al vaglio degli accertatori e del collegio giudicante che invece lapidariamente ha concluso che il ricorrente non aveva dimostrato e documentato alcunché. Quanto poi alla determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta in sede di accertamento induttivo, la giurisprudenza consolidata di legittimità afferma che questa deve avvenire adottando un criterio che sia: a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame; b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato; c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni; tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell’imprenditore risulti formalmente regolare (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza 30276 del 15/12/2017, Rv. 646984 -01; conforme, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 736 del 19/01/2021, Rv. 660296 -01).
5.La proposta di definizione accelerata ha il seguente contenuto: «1.’Il ricorso si appalesa privo del necessario requisito di specificità richiesto a norma dell’art. 366 c.p.c.. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del
ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). Nel ricorso, per ciò che concerne il primo motivo, viene rilevato il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, censura che a ben vedere, non si collega alle ipotesi di legge richiamate nella rubrica del motivo stesso;
2.Per ciò che concerne il secondo motivo si è in presenza di una censura lesiva del principio di ‘doppia conforme’: la doglianza è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. doppia conforme), si fondano sulle medesime ragioni di fatto. La sentenza di secondo grado, infatti, non ha fatto altro che esplicitare, per altro in maniera congrua e logica, il percorso motivazionale seguito dalla sentenza di primo grado. Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., non equivale ad una revisione del “ragionamento decisorio”, ossia RAGIONE_SOCIALE opzioni che hanno condotto il giudice di merito a una determinata soluzione, poiché tale revisione si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di merito, incompatibile con la funzione istituzionale della giurisdizione di legittimità (11048/2018 Cass. 28 marzo 2012, n. 5024, Rv. 622001; Cass. 7 gennaio 2014, n. 91, Rv. 629382)
3. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili, in quanto il ricorrente mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito. Il ricorrente chiede una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). La RAGIONE_SOCIALE ha operato una ragionata e argomentata valutazione dei fatti che hanno portato l’Ufficio ad emettere l’avviso di accertamento, vagliando i dati offerti dallo stesso e qualificandoli come idonei al fine dell’esistenza del presupposto
applicativo dell’art. 39, comma 1 lett d) d.P.R. 600/1973. In particolare, il giudice di appello ha evidenziato le gravi incongruenze contabili, rilevando che la ditta aveva effettuato elevati acquisti di merci deperibili, pur disponendone ampiamente in magazzino. Sulla base di tale rilievo, la C.g.t. ha poi ritenuto che l’ufficio avesse correttamente determinato il reddito tenendo conto RAGIONE_SOCIALE fatture attive e passive, dello sfrido normale RAGIONE_SOCIALE merci (carni) e RAGIONE_SOCIALE diverse tipologie.»
6 . Il collegio condivide la proposta di definizione accelerata.
In primo luogo, va ribadito che il ricorso per cassazione non può avere come ‘bersaglio’ l’atto impositivo originariamente impugnato, ma deve contenere una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata e non può pertanto risolversi nella mera reiterazione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive articolate in primo o secondo grado. Ne consegue che se le censure si limitano sostanzialmente a riprodurre i motivi di ricorso avverso l’atto impositivo, come nel caso di specie, per ciò solo sono destinate all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione, posto che con siffatta mera riproduzione la sentenza impugnata, lungi dall’essere destinataria di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorata. (cfr. tra le tante, Cass. n. 19364/2024). Il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le contestazioni formulate nei gradi di merito avverso l’atto impositivo, anziché confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, in violazione RAGIONE_SOCIALE prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c.
Con riferimento al secondo motivo, esso è inammissibile per doppia conforme, atteso che la C.T.P., come riportato nel controricorso, ha affermato ‘ Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono. Giova premettere che l’accertamento impugnato si fonda sull’utilizzazione non dello studio di settore, ma del metodo analitico-induttivo di cui all’art. 39 co. 1 lett d) DPR 600/73, per la ricostruzione del reddito
effettivo del ricorrente. Tale procedimento appare correttamente utilizzato in considerazione della regolarità solo apparente dei dati contabili dichiarati. Ed invero risulta contrario alle regole economiche acquistare merce destinata alla vendita nonostante la disponibilità della stessa in magazzino, tanto più se trattasi di merce facilmente deperibile. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE ha rilevato incongruenze nella voce RAGIONE_SOCIALE rimanenze iniziali e finali, ritenute non corrispondenti alla realtà e di importo elevato nonostante trattavasi- come detto- di merce facilmente deperibile; inoltre, le rimanenze di magazzino risultavano pari all’incirca all’ammontare degli acquisti nonché a quello RAGIONE_SOCIALE vendite; la ditta aveva, infine, effettuato acquisiti elevati di merce da destinare alle vendite nonostante la disponibilità sufficiente di magazzino. Del resto, la giurisprudenza, in modo autorevole e consolidato, afferma che il metodo analitico induttivo può essere utilizzato in caso di contabilità formalmente corretta, qualora l’intera contabilità non dia garanzia di affidabilità e congruità. Non sussiste alcuna violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di difesa, avendo la resistente nell’atto impugnato dettagliatamente indicato i motivi di censura RAGIONE_SOCIALE incongruenze della contabilità esaminata e gli elementi in forza dei quali aveva proceduto a ricostruire i maggiori redditi evasi. Venendo all’esame dei presupposti dell’avviso di accertamento, si osserva come non si presta a censure ed, anzi, appare condivisibile la parte della motivazione dell’atto impugnato, relativa all’esistenza di una dichiarazione di ricavi inferiori rispetto a quelli effettivi e alla conseguente inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili esaminate, per le ragioni sopraesposte. Su tali temi la difesa del ricorrente gravato dell’onere della prova RAGIONE_SOCIALE circostanze poste a fondamento del minor reddito dichiarato rispetto a quello accertato – è stata del tutto generica. Infatti, il ricorrente ha fatto riferimento allo studio di settore, non considerando che l’accertamento in esame non si fonda su di esso. Inoltre, il ricorrente contesta la mancata analitica
ricostruzione dei ricavi in base alle varie tipologie di carni vendute, ma sotto tale aspetto l’atto impugnato appare sufficientemente dettagliato, contenendo tale differenziazione corroborata da idonea motivazione. Invece, fondato è il motivo di ricorso relativo all’applicazione da parte della Ente resistente di una percentuale di sfrido erronea. Ed invero l’Ufficio in sede di contraddittorio aveva proposto una riduzione dei ricavi evasi all’importo di euro 43.598,95 (cfr. all. 5 del ricorso), in tal modo riconoscendo l’errore commesso nella percentuale di sfrido applicata per le carni di vitello variandola al 33,90%. Ritiene il Collegio che, sulla scorta degli elementi versati in atti e della considerazione che lo stesso Ufficio in sede di accertamento con adesione ha ridotto il maggior reddito accertato ad € 43.598,95,è senz’altro possibile determinare il maggior reddito imponibile in tale misura. Pertanto, va disposto l’annullamento parziale dell’atto impugnato, con riduzione dell’importo del maggiore imponibile accertato. L’Ente impositore dovrà, poi, rideterminare, alla luce della riduzione operata da codesta Commissione Tributaria il maggior reddito del ricorrente, nonché le sanzioni, gli interessi e gli accessori dovuti per legge. Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va parzialmente accolto, con conseguente compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio .»
8.1. Dal raffronto tra le motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo e secondo grado si evince pertanto che esse sono basate sulle stesse ragioni in fatto, dato che l’unico profilo accolto è stato quello della relativo alla percentuale di sfrido RAGIONE_SOCIALE carni di vitello.
8.2. Peraltro, va osservato che la parte ricorrente neppure ha specificato il fatto storico naturalistico asseritamente non esaminato, fatto che non può consistere nel complesso RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie. Per fatto decisivo deve infatti intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto
allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637, secondo cui non integra un fatto la supposta erroneità giuridica della pronunzia di tardività di un’eccezione). Pertanto, non costituiscono ‘fatti’ suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in RAGIONE_SOCIALEzione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. 13/04/2021, n. 9637), né costituiscono ‘fatti storici’ le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base RAGIONE_SOCIALE prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. 31/03/2022, n. 10525). L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 20/06/2024, n. 17005). 9. Infine, quanto ai motivi terzo e quarto, va osservato che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nell’atto di opposizione, la disamina operata dai giudice del gravame esclude la fondatezza della doglianza del contribuente, la quale, ancorché proposta in termini di violazione di legge, si risolve in un’inammissibile istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE analitiche e motivate valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148).
8.3. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., infatti, si configura unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in
applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto tale onere (Cass., 21/3/2022, n. 9055).
8.4. Peraltro, anche la selezione, tra gli indizi offerti dall’Amministrazione a dimostrazione RAGIONE_SOCIALE pretese fiscali, di quelli reputati rilevanti rientra a pieno titolo nel meccanismo di operatività dell’art. 2729 cod. civ., il quale, nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell’art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione RAGIONE_SOCIALE prove dirette), si articola nei due momenti valutativi della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, volta a scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e a conservare viceversa quelli che, presi singolarmente, rivestono i caratteri della precisione e gravità, e della successiva valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, oltreché dell’accertamento della loro idoneità alla prova presuntiva se considerati in combinazione tra loro (c.d. convergenza del molteplice), essendo erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (da ultimo Cass., 21/03/2022, n. 9054; Cass. 05/04/2023, n. 9336; v. anche Cass., 09/03/2012 n. 3703).
il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ.. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 bis c.p.c., comma 3, cod. proc. civ. contiene una valutazione legale
tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cit., codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass. Sez. U. 13/10/2023, n. 28540).
Pertanto, la parte ricorrente va condannata anche al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 2.800,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 1.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
13 . Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.800,00 in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, e dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 – quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)