Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34414 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34414 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Avviso di accertamento -Ires Irap Iva
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7533/2016 R.G. proposto da: ,
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ,
-resistente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 8315/2015, depositata il 22/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5
dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava davanti alla C.t.p. di Benevento l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008 , l’Ufficio aveva accertato in via induttiva, ricavi per un totale di euro 1.611.353,00 ai fini Ires, Irap ed Iva, a fronte di quelli dichiarati, pari ad euro 124.711,00.
La RAGIONE_SOCIALE.t.p. accoglieva solo parzialmente il ricorso, riconoscendo alla società il diritto d portare in compensazione le perdite risultanti dagli anni pregressi di cui al mod. Unico 2009.
La società ricorreva in appello, ma la RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.
Il Contribuente propone ricorso per Cassazione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE la quale ha depositato nota intestata «atto di costituzione» ai soli fini della discussione orale non avendo depositato tempestivo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo la società denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nullità della sentenza ex art. 36, comma 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , dell’ art. 112 cod. proc. civ. e art 118 disp. att. cod. proc. civ.
Assume che la sentenza è viziata per motivazione apparente, avendo omesso di motivare sui punti della controversia e di rendere conto RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto sottese al decisum ; che la medesima non si è pronunciata su tutte le eccezioni sollevate in entrambi i gradi di giudizio; che la stessa è viziata per ultra-petizione o extra-petizione in quanto la C.t.r. ha interferito nel potere dispositivo RAGIONE_SOCIALE parti, avendo alterato gli elementi obiettivi dell’azione , sostituendo i fatti costituivi dell’azione e emettendo un provvedimento
diverso da quello richiesto, ovvero attribuendo o negando un bene della vita diverso da quello conteso.
Il motivo è inammissibile.
2.1. La ricorrente assume, con un unico motivo, che la sentenza sarebbe viziata per omessa motivazione, per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Questa Corte ha già rilevato la contraddittorietà intrinseca della denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi, di omessa pronuncia e di omessa motivazione, atteso che il primo implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto mentre il secondo presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la carente motivazione (cfr. Cass. 05/03/2021, n. 6150).
2.2. Le censure, per altro, vengono mosse in modo del tutto astratto, ovvero non rapportandosi al contenuto della domanda o RAGIONE_SOCIALE eccezioni asseritamente pretermesse od oggetto di una motivazione parvente. La ricorrente, infatti, si limita a richiamare le eccezioni sollevate in entrambi i gradi del giudizio. Invece, per assolvere all’onere di cui all’ art. 366 , primo comma, n. 6) cod. proc. civ. il ricorrente avrebbe dovuto riportare in modo specifico le domande rimaste inevase e i punti della sentenza oggetto di carente motivazione, onde consentire a questa Corte la necessaria verifica preliminare di ammissibilità del motivo.
Per altro, La deduzione in sede di legittimità della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. postula che la parte abbia formulato l’eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta (Cass. 13/06/2023, n. 16899).
Non può venire in soccorso la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come error procedendi -in relazione al quale la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito -dovendo distinguersi, anche nell’ambito del vizio di legittimità attinente l’attività processuale, la fase di ammissibilità da quella relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se è vero che la Corte ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale poteredovere è necessario -non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio -che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame; quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 10/07/2025, n. 18977).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Con l’unico motivo pone diverse censure. In particolare, sulla premessa che l’Ufficio, dopo aver raccolto dati relativi all’anno di imposta 2005, li aveva posti a fondamento dell’accertamento del 2008, afferma che la C.t.r. non ha esaminato le eccezioni e la documentazione depositata; che non ha rilevato come detta metodologia (consistente nel porre a fondamento della ricostruzione dei ricavi dell’anno 2008 i dati relativi all’anno 2005) non trova riscontro in alcuna norma giuridica; che non ha rilevato ch e l’attività svolta nei due anni presi in considerazione era diversa e che gli utili del 2005 derivavano da proventi finanziari straordinari, ovvero da interessi erogati dalla stessa Amministrazione su un rimborso Iva relativo al 2002; che l’accertamento ex art. 39, comma secon do, d.P.R. n. 600
del 1973 , non può prescindere dall’inerenza dei dati raccolti ad uno specifico anno di imposta; che il ricavo medio non può essere l’unico elemento cui fare riferimento nell’accertamento induttivo e che quest’ultimo è consentito solo in caso di contabilità inatten dibile; che il metodo arbitrario, utilizzato per ridurre i costi, era stato adoperato anche per il calcolo dell’Iva; che il diritto alla detrazione Iva, in caso di costi antieconomici, resta ispirato al criterio della neutralità; che il costo del lavoro è una variabile incerta. Rileva, ancora, che la C.t.r. non si è avveduta che l’Ufficio aveva ricostruito i ricavi del 2008 sulla scorta di una «presunzione ipersemplice», illogica ed illegittima, come provato dalla tabella dei costi della produzione Voce B del Bilancio UE; che i dati dei costi del 2005 e del 2008, presi in considerazione dall’Ufficio erano errati e non omogenei. Aggiunge che gli studi di settore non hanno valore normativo; che devono essere allegati all’atto impositivo, pena la loro inutilizzabilità ed ancora che, l’atto impositivo è viziato per omessa motivazione ove non tenga conto di quanto dedotto dal contribuente in contraddittorio; che le presunzioni gravi, precise e concordanti non possono consistere nel solo scostamento rispetto agli standard .
Il motivo è anch’esso inammissibile.
4.1. In primo luogo, in base all’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). Infatti, il diritto d’impugnazione è esercitato in
modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296).
4.2. In secondo luogo, l ‘esposizione cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (cfr. Cass. 13/06/2024, n. 16488, Cass. 14/09/2023, n. 26507, Cass. 23/10/2018, n. 26790).
4.3. Ancora, con specifico riferimento alla censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sotto la quale è rubricato il motivo, poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 22 settembre 2015, va applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’11 settembre 2012, donde l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure prospettate secondo la precedente disciplina del vizio di motivazione.
La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), poi, ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049).
Sempre con riferimento al vizio di omesso esame, va rammentato che n ell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez. U. 21/09/2018, n. 22430).
4.4. Il motivo in esame non risponde ad alcuno dei detti requisiti.
In primo luogo, le critiche, avverso la sentenza impugnata sono formulate sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, variamente ricondotti ad omessa pronuncia, omesso esame di fatti storici, omessa motivazione, violazione di legge, erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, non ontologicamente distinte e, quindi, non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione.
In secondo luogo, molte RAGIONE_SOCIALE censure mosse, in spregio della natura di mezzo a critica vincolata proprio del ricorso per cassazione, si rivolgono indistintamente all’atto impositivo e non alla sentenza di secondo grado impugnata.
Infine, i fatti di cui si assume l’omesso esame non sono chiaramente identificabili e, comunque, il motivo, a fronte della conformità della due pronunce di merito, non si rapporta al divieto della doppia conforme, non indicando nemmeno eventuali profili di diversità tra le due decisioni.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dell’art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212.
Censura la sentenza per non aver esaminato e per non essersi pronunciata sulla nullità dell’atto di accertamento in quanto carente nella sua motivazione.
6. Il motivo è inammissibile.
Im primo luogo il ricorrente, se pure prospetta la violazione di legge, in realtà si duole, testualmente di un’omessa pronuncia, ovvero di un error in iudicando. Del resto, nemmeno indica quale sia la specifica statuizione della C.t.r. errata in diritto.
In ogni caso, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto (Cass. 24/01/2019, n. 2038).
Per altro, va pure rilevato che la C.t.r., nel ripercorrere puntualmente il contenuto dell’atto impositivo, ha evidentemente ritenuto che il medesimo fosse adeguatamente motivato e, comunque, confermandone, in parte qua , la legittimità, ha implicitamente escluso la sussistenza di un vizio idoneo ad inficiarne la validità. Infatti, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153).
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art 39 d.P.R. n. 600 del 1973 cit. dell’art . 54 d.P.R. n. 633 del 1972 cit.
Censura la sentenza per non essersi pronunciata su quanto eccepito, sia in primo che in secondo grado, in ordine alla violazione dell’art. 39 cit. Osserva che l’Ufficio «ha operato un accertamento che sembrerebbe di tipo analitico ma c he relativamente
all’accertamento dei ricavi è senz’altro di tipo induttivo»; che ha agito sulla scorta di un unica presunzione affermata, ma non provata; che le conclusioni a cui si giunge nell’avviso di accertamento oltre che errate nel calcolo matematico, «non sono idonee neppure a rappresentare un elemento indiziario suscettibile di essere verificato attraverso una più ampia ricerca probatoria» ; che tutto l’accertamento si basa su presunzioni semplici; che, in presenza di una contabilità regolare, l’attività di accertamento si può fondare su presunzioni gravi, precise e concordanti e non supersemplici.
8 . Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 2979 cod. civ.
Censura la sentenza per non aver rilevato e per non essersi pronunciata , sulla circostanza che l’atto impositivo si basava solo su presunzioni semplici, contestate in diritto e in fatto con copiosa documentazione e sulla circostanza che la mancata risposta ai questionari non è causa di inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili. Ribadisce la nullità dell’atto per carenza di motivazione, pe r mancanza di prova, e in quanto «errato nei fatti e nei procedimenti aritmetici e matematici».
Il quarto ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
9.1. La C.t.r., in primo luogo, si è pronunciata espressamente sulla questione, rilevando che era infondata l’eccezione in ordine alla metodologia seguita dall’Ufficio in sede di accertamento e che la C.t.p. correttamente aveva affermato la legittimità dell’atto impositivo in quanto, a fronte della omessa esibizione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili a seguito di questionario, l’Ufficio aveva provveduto ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. dbis d.P.R. n. 600 del 1973 con un accertamento che consentiva il ricorso alle presunzioni c.d. super-semplici.
9.2. Tale statuizione, poi, è anche corretta in diritto.
Si è chiarito, infatti, che il comportamento del contribuente, che ometta di rispondere ai questionari previsti dall’art. 32, n. 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all’impresa esercitata, in tal modo impedendo o comunque ostacolando la verifica, da parte dell’Ufficio, dei redditi prodotti, vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto in ordine all’attendibilità di quelle scritture, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore e legittimo l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. 24/07/2013, n. 17968).
Inoltre, questa Corte ha precisato che il parametro c.d. del costo del venduto – che si basa sull’applicazione di congrua percentuale media di ricarico al costo di acquisto dei beni – costituisce espressione del ragionamento inferenziale posto a base dell’accertamento, e addirittura nella forma RAGIONE_SOCIALE presunzioni cc.dd. supersemplici, con conseguente onere del contribuente di fornire la prova contraria (Cass. 17/06/2021, n. 17244)
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art 115 cod. proc. civ.
Sulla premessa che è onere dell’Amministrazione provare la pretesa tributaria -essendo abbandonata la teoria della presunzione di legittimità dell’atto impositivo censura la sentenza per non aver rilevato che quest’ultima non vi aveva assolto a mezzo «di tutta la documentazione che rende l’atto efficace giuridicamente ».
11. Il motivo è infondato.
11.1 La C.t.r. non ha inteso porre l’onere probatorio a carico del contribuente, tanto non emergendo dalla motivazione della sentenza.
Piuttosto, dopo aver affermato la legittimità del ricorso alla presunzioni super semplici, ha preso in considerazione gli elementi probatori addotti dall’Ufficio ed ha ritenuto legittimo l’accertamento.
In particolare, ha rilevato che del tutto legittimamente l’Ufficio, nel determinare l’incidenza dei costi nella misura del 92 per cento rispetto ai ricavi, aveva fatto ricorso a quanto risultante in relazione all’anno di imposta del 2005 in quanto unico esercizio con risultato positivo; che l’Ufficio, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non aveva utilizzato il criterio dei ricarico medio del settore, essendosi, al contrario basato sui dati contabili della stessa società; che non era stato disconosciuto alcun costo, essendo rimasti inalterati quelli dichiarati dal contribuente.
11.2. Il ricorrente pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315).
Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017, n. 9097).
Con il settimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art 75 t.u.i.r. e dell’art 53 Cost .
Censura la sentenza per non aver riconosciuto maggiori costi in relazione ai maggiori ricavi accertati.
Il motivo è inammissibile in quanto non si rapporta con la sentenza impugnata la quale ha evidenziato che la modalità di determinazione dei costi relativi all’anno 2008 risultava correttamente evidenziata nell’avviso di accertamento.
14 . Con l’ottavo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge n. 212 del 2000 cit. e dell’art. 97 Cost.
Assume che la RAGIONE_SOCIALE non ha rilevato che nessun atto citato nelle motivazioni dell’accertamento era stato allegato allo stesso, né era stato prodotto nei due gradi di giudizio, ivi inclusi gli studi di settore e che, pertanto si era pronunciata su atti non conosciuti.
Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esposte a proposito del terzo motivo.
15.1. Il giudizio di secondo grado non risulta aver avuto ad oggetto la specifica questione ed il ricorrente non ha precisato quando abbia portato la medesima all’attenzione del giudice di secondo grado.
A ciò deve aggiungersi, che il motivo fa riferimento genericamente ad atti citati nell’atto impositivo che non sarebbero stati allegati al
medesimo, ma non specifica quali (a parte gli studi di settore), sicché la censura, n parte qua, è inammissibile per difetto di specificità
15.2. In linea generale, per altro, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale (Cass. 30/12/2024, n. 34906).
Più nello specifico, si è già chiarito che anche nel caso di avviso di accertamento sia fondato su studi di settore l’Amministrazione finanziaria non è tenuta ad allegare all’atto notificato il decreto ministeriale di approvazione del detto studio, in quanto il contribuente è reso edotto degli indici elaborati per la determinazione in via presuntiva del reddito nel corso del necessario contraddittorio procedimentale preventivo all’emissione dell’atto impositivo (Cass. 05/04/2025, n. 9002, Cass. 06/06/2018, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Detto principio vale ancora più nella fattispecie in esame in cui l’accertamento trova fondamento su ulteriori elementi giustificativi.
16. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME