Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33713 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33713 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
Ires Irap Iva -Avviso di accertamento -operazioni oggettivamente inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12134/2022 R.G. proposto da:
CONSAGRA COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 9960/2021, depositata il 09/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, titolare della omonima ditta, esercente attività edile, avviso di accertamento con il quale contestava , con riferimento all’anno di imposta 2011, la fatturazione di operazioni inesistenti e la non corretta applicazione del regime c.d. del reverse charge con riferimento a due fatture . Per l’effetto, accertava un maggior imponibile ai fini Ires, Irap ed Iva . In particolare, l’atto impositivo si rifaceva a quanto riportato nel processo verbale di constatazione ove gli accertatori avevano messo a confronto i dati relativi agli inerti ed avevano riscontrato che risultava la vendita di quantità maggiori rispetto a quelle disponibili, date dalla somma tra le rimanenze inziali dell’anno 2011 e i successivi acquisti. Pertanto, l’Ufficio deduceva l’emissione di fatture per operazi oni parzialmente inesistenti quanto alla vendita di mc 15.549,08 e valorizzava il totale sovrafatturato in ragione del prezzo medio di euro 23,25/mc.
Avverso l’atto impositivo il contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Agrigento che lo rigettava con sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza della C.t.r., di cui all’epigrafe, i l contribuente propone ricorso per cassazione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che resiste a mezzo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 d e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Afferma che l’esposizione , eccessivamente concisa dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, rende non intelligibili le ragioni poste a fondamento della decisione, «sconfinando anche nell’omesso esame RAGIONE_SOCIALE domande poste dalle parti all’attenzione del decidente».
Precisa che la C.t.r., sulla specifica eccezione relativa alla inesistenza della pretesa tributaria per errata determinazione del costo medio di acquisto ha ritenuto condivisibili le argomentazioni della sentenza di primo grado richiamandole integralmente; che queste ultime, tuttavia, erano, a loro volta totalmente mancanti non essendo comprensibile il percorso logico-deduttivo seguito.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e con gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Censura la sentenza per aver attribuito valore indiziario agli elementi acquisiti dall’ Ufficio, pur se privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, e per aver posto a fondamento della decisione questioni di fatto (tecniche) che non rientravano nella comune esperienza. Aggiunge che lo scostamento appurato dai finanzieri discendeva da un calcolo i cui dati erano stati contestati offrendo «elementi di prova contraria».
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi sono entrambi infondati.
3.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., (disposta dall’art. 54 legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso che resta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di
motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).
3.2. La sentenza impugnata non incorre nel vizio denunciato.
La C.t.r., infatti, nel respingere la censura mossa dal contribuente, il quale assumeva l’errata determinazione del costo medio di acquisto dei materiali inerti, ha dichiarato di condividere le ragioni esposte nella sentenza di primo grado e successivamente ha precisato che la determinazione dell’Ufficio si fondava sulla documentazione contabile fornita dal contribuente stesso e che, invece, il diverso calcolo prospettato da quest’ultimo muoveva da cr iteri e dati del tutto arbitrari.
La sentenza, pertanto, esplicita, se pure sinteticamente le ragioni per le quali ha ritenuto più attendibile il costo medio di vendita calcolato dall’Ufficio che quello proposto dalla parte, evidenziando, così come già ritenuto nella sentenza di primo grado, che il primo si fondava su dati contabili forniti dallo stesso contribuente, mentre il secondo su datti del tutto arbitrari.
3.3. La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE regole preposte alla prova presuntiva può prospettarsi o quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero quando fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; viceversa, non è ammissibile la critica che si concreti nella diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.
Nella fattispecie in esame, invece, la RAGIONE_SOCIALE ha espressamente affermato che il calcolo del costo medio del venduto era stato correttamente calcolato dall’Ufficio sulla scorta dei dati contabili forniti dal contribuente.
Per altro, è consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. Inoltre, l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiede che egli dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché il significato RAGIONE_SOCIALE prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass. 20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n. 34374 Cass. 21/01/2015, n. 961).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME