Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33299 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16437/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 26/2024 depositata il 02/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari con sede a Cava de’ Tirreni, ha impugnato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’Agenzia delle Entrate di Salerno, relativo all’anno d’imposta 2015, con cui l’Ufficio ha accertato, ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. 600/73, un maggior reddito imponibile pari a € 158.334,00 ai fini delle imposte dirette (IRES, IRAP) ed € 34.532,00 ai fini IVA, rideterminando la perdita d’impresa da € 397.436,00 a € 239.102,00, con conseguente recupero a tassazione delle imposte, interessi e sanzioni.
La contribuente ha contestato l’accertamento, sostenendo che la vendita della merce a prezzi fortemente ribassati (abbattimento del 90%) era giustificata da un evento calamitoso: l’alluvione del 14 dicembre 2012, che aveva danneggiato gravemente i locali aziendali e la merce; parte della merce era andata al macero, parte rimasta invenduta e successivamente svenduta a stock; l’Ufficio aveva riconosciuto solo un abbattimento del 60%, ritenendo antieconomico il comportamento aziendale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo e condannando la società alle spese.
La società ha proposto appello, lamentando l’insussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo puro; l’erroneità della metodologia fondata su presunzioni non qualificate; la mancata considerazione della documentazione probatoria (verbali dei Vigili del Fuoco, ordinanza comunale di chiusura, fatture e DDT di smaltimento merce); il difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha parzialmente accolto l’appello, ritenendo congrua una percentuale di abbattimento del 75%, intermedia tra quella proposta dall’Ufficio (60%) e quella sostenuta dalla contribuente (90%), ma ha confermato la legittimità dell’accertamento induttivo.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
L’agenzia si è costituita con il controricorso. La PDA depositata in corso di giudizio è stata ritualmente opposta.
La contribuente ha presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, dell’art. 54 D.P.R. 633/1972 e dell’art. 2729 c.c., per avere la Corte di Giustizia Tributaria ritenuto legittimo il ricorso dell’Ufficio all’accertamento induttivo, nonostante la contribuente avesse fornito prova concreta e documentale delle circostanze giustificative della vendita a stock della merce. In particolare, si evidenzia che l’evento calamitoso dell’alluvione del 2012 aveva causato ingenti danni ai locali aziendali e al magazzino, con conseguente perimento della merce, chiusura dell’attività per ordinanza sindacale e successiva svendita o smaltimento della merce danneggiata. Tali circostanze, documentate mediante verbali dei Vigili del Fuoco, ordinanze comunali, fatture e documenti di trasporto, avrebbero dovuto escludere l’applicabilità del metodo induttivo, in quanto idonee a superare la presunzione di antieconomicità posta a base dell’accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. La Corte territoriale, pur riconoscendo l’esistenza dell’evento
calamitoso e la sua incidenza sull’attività aziendale, si sarebbe limitata ad affermare, in modo generico e apodittico, che la percentuale di abbattimento del 90% fosse eccessiva, ritenendo più congrua quella del 75%, senza indicare alcun parametro tecnico, normativo o economico a fondamento di tale valutazione. La motivazione risulterebbe priva dei requisiti minimi di logicità e completezza, non essendo stata effettuata alcuna analisi concreta dell’attività commerciale esercitata, né alcun confronto con le risultanze documentali prodotte dalla parte, con conseguente violazione del dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il giudice regionale ha svolto un preciso accertamento di fatto, testualmente evidenziando che ” la svendita della merce era pienamente giustificata dall’evento eccezionale calamitoso che aveva colpito i locali aziendali, danneggiando la maggior parte della merce e rendendo impossibile la prosecuzione aziendale anche in virtù della chiusura dei locali dichiarati inagibili dai Vigili RAGIONE_SOCIALE Fuoco prima e dall’Ordinanza Comunale dopo “; ” è del tutto verosimile un ulteriore rilevante deperimento del materiale già gravemente inficiato dall’evento alluvionale del 2012 e ammassato in magazzino (‘in Molina di Vietri di proprietà di un familiare della liquidatrice’) “; ” le medesime esigenze di equità e verosimiglianza non consentono di pervenire ad una percentuale di ribasso così elevata come quella del 90 %, in quanto postula un deperimento pressoché assoluto del materiale stesso “.
A fronte di questo specifico accertamento fattuale, la censura, formalmente articolata come violazione di legge, finisce per connotarsi in realtà alla stregua di richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito. In particolare, il ricorrente contesta la legittimità del ricorso al metodo induttivo da parte dell’Ufficio, sostenendo che la documentazione
prodotta (fotografie, verbali dei Vigili del Fuoco, ordinanza comunale, fatture e DDT) fosse idonea a giustificare l’abbattimento del valore della merce nella misura del 90%.
Tuttavia, secondo consolidato orientamento di questa Corte, il sindacato di legittimità non può estendersi alla valutazione del materiale istruttorio, né alla ponderazione degli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento, trattandosi di attività riservata al giudice del fatto. La Corte territoriale ha motivato in modo coerente e non illogico la scelta di ritenere congrua una percentuale di abbattimento intermedia, ritenendo eccessiva quella del 90% e non sufficientemente provata la sua giustificazione. Ne consegue l’inammissibilità del motivo, in quanto volto a sollecitare un riesame del merito, precluso in questa sede. La CTR ha compiuto un accertamento di fatto, mettendo in risalto, nel proprio libero sindacato, gli elementi di prova che sono parsi ad essa più attendibili. Come chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499)
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La ricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare le ragioni giuridiche e fattuali della decisione. La censura non merita accoglimento. La motivazione della sentenza
impugnata, seppur sintetica, espone chiaramente l’iter logico seguito dal giudice d’appello, il quale ha ritenuto di ridurre la pretesa tributaria sulla base di una valutazione equitativa e di verosimiglianza, tenuto conto dell’evento alluvionale e del tempo trascorso.
La Corte ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo fondato su elementi oggettivi e significativi ma ha riconosciuto che la percentuale di abbattimento del 90% applicata dalla contribuente era eccessiva rispetto al reale deperimento della merce danneggiata dall’alluvione e ha quindi rideterminato equitativamente il ribasso al 75% valorizzando la documentazione prodotta.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la motivazione del provvedimento giurisdizionale può essere anche concisa, purché consenta di individuare il percorso argomentativo seguito dal giudice e le ragioni poste a fondamento della decisione (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Nel caso di specie, la sentenza impugnata soddisfa il cd. ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., risultando immune dai vizi denunciati.
La nullità per apparenza della motivazione presuppone, in linea di principio, che la sentenza, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, contenga una motivazione che non consente di «comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato», non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi » (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).
Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo solo in quanto, benché graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). La motivazione apparente è, in altri termini, quella costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del « minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).
Nel caso di specie, si è senz’altro al di fuori di tale ipotesi estrema perchè il giudice di appello ha spiegato, attraverso un percorso logicamente coerente, le ragioni per cui ha ritenuto non sussistente la prova dell’esportazione delle merci.
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.
L’art. 380 -bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa. Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 -bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore
delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente o del consigliere delegato che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma determinata di euro 2.900,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.450,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.900,00 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 1.450,00 a favore della Cassa delle ammende.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/10/2025.
La Presidente NOME COGNOME