Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18070/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n. 6527/2020 depositata il 22/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. dist. Salerno ( hinc: CTR), con sentenza n. 6527/2020 depositata in data 22/12/2020, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1014/1017, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso nei suoi confronti per l’anno d’imposta 2012. Con tale avviso è stata contestata la mancata contabilizzazione di ricavi imponibili per Euro 47.039, con maggiori imposte dovute di Euro 19.260 per IRPEF, Euro 2.337 per IRAP ed Euro 9.878 per IVA, oltre a una maggiore addizionale regionale di Euro 955 e una maggior addizionale comunale di Euro 236. Sono state, inoltre, irrogate sanzioni pecuniarie per Euro 31.399,40 oltre interessi e spese per Euro 3.283,68 e contributi INPS per Euro 9.836, per un totale complessivo di Euro 77.185,68.
La CTR ha ritenuto, in sintesi, che nel caso di specie si trattasse di un accertamento che partiva dalle evidenze dell’applicazione dello studio di settore e poi si sviluppava con un accertamento induttivo fondato sugli scostamenti originari tra costi e ricavi e sugli elementi
di gestione contestati. In particolare, a fronte di un volume di affari pari a Euro 978.693 i ricavi dichiarati in termini di utile sarebbero stati di Eur 593,00 escluse le variazioni in aumento. Tale rilievo che, avrebbe comportato una giustificazione, non è stato contestato dal contribuente, che ha affermato di aver fatto una precisa scelta strategica per condurre le sue attività, applicando bassissime percentuali di ricarico ai prodotti venduti.
La CTR, in merito alle contestazioni mosse dal contribuente in ordine alle merci valorizzate ai fini del calcolo della percentuale di ricarico usata, ha evidenziato che in caso di ricostruzione induttiva del reddito è ammesso il calcolo della percentuale di ricarico stabilita dall’esercente prendendo in considerazione solo un campione significativo di merci attraverso cui l’ufficio può applicare la media semplice e non quella ponderata. Ha poi rilevato che, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’a mministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, sia sugli studi di settore. In quest’ultimo caso l’ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendo fare riferimento anche solo ad alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del c ontribuente. Quest’ultimo a fronte di una contestazione relativa al divario tra il volume d’affari e gli utili conseguiti dall’attività ha continuato a insistere nell’affermazione di aver realizzato una precisa scelta gestionale, non giustificata in alcun modo dal punto di vista gestionale e impositivo.
Avverso la sentenza della C.T.R. la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la violazione per falsa applicazione degli artt. 39, primo e secondo comma, d.P.R. 26/10/1973, n. 633 e RAGIONE_SOCIALE modalità di cui all’art. 41 bis d.P.R. 29/09/1974, n. 600, e art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 – in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. Con tale motivo la società contribuente contesta il rilievo dato dalla sentenza impugnata alla percentuale di ricarico, indicata nello studio di settore nella misura 21% e applicata, in concreto, nella misura del 10%. La ricorrente -ripercorse le vicende relative alle contestazioni svolte davanti al giudice di primo grado e alla CTR -evidenza come nella sentenza impugnata la CTR abbia individuato nella semplice applicazione di ricarichi inferiori agli studi e al mercato, la presunzione in grado di superare le risultanze RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, in quanto di per sé emblematica dell’antieconomicità e tale da legittimare l’accertamento induttivo, con il conseguente adempimento del l’onere probatorio da parte de ll’ufficio, dovendo poi il contribuente offrire la prova contraria. La ricorrente evidenzia come tale conclusione contrasti con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale lo scostamento dalle percentuali normali o di prezzi di mercato è solo un’anomalia, e dunque un mero indizio, che deve essere corroborato dalla presenza di altri elementi che ne rafforzino la valenza in termini di precisione e concordanza. Solo se lo scostamento si manifesta in maniera abnorme o sproporzionata, allora si può desumere da tale dato la sussistenza dell’antieconomicità . Ne consegue, quindi, la falsa applicazione degli artt. 39, primo e secondo comma, d.P.R. n.
600 del 1973 e 41 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, con la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul riparto della prova contenute negli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. L’ufficio avrebbe dovuto, infatti, dimostrare l’ antieconomicità con ben altre presunzioni o con riscontri che conferissero allo scostamento carattere di gravità e precisione, oltremodo da valutarsi con riferimento alle condizioni generali dell’attività svolta, nel caso in esame totalmente omesso da parte del giudice di secondo grado.
Con il secondo motivo la parte ricorrente ha contestato: « Nullità della sentenza: motivazione apparente, violazione dell’art. 111 comma 6 Costituzione e dell’art. 132 c. p. c. comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. »
2.1. La ricorrente rileva che la motivazione è meramente apparente e che il rilievo della CTR circa la riconducibilità dell’ammontare degli utili alle basse percentuali di ricarico non avrebbe potuto essere fatto senza l’applicazione di un minimo protocollo valutativo o di adeguato procedimento logico. In altre parole, non sono stati indicati, né esplorati i termini dello scostamento della percentuale; non è stata precisata l’entità dell’anomalia e quale fosse la percentuale di ricarico media del settore, così come non è stato precisato se lo scostamento dalle percentuali di ricarico attese fosse stato rispetto allo studio di settore o a quello RAGIONE_SOCIALE medie economiche del settore. Non è stato compreso se il differenziale fosse pari a cinque o a dieci punti e quale sia stato il criterio usato per stabilire che quel differenziale potesse ritenersi come rientrante tra « la non proporzione e l’abnormità, oppure se fosse distante da questa valutazione e perciò richiedente ulteriori indizi di anomalia». La ricorrente contesta, quindi, che rispetto
all’esatta ricostruzione dei termini dello spostamento la CTR non ha speso alcuna considerazione.
2.2. La motivazione è da ritenere apparente anche per aver ritenuto l’anomalia dello scostamento quale presunzione esaustivamente dimostrativa dell’antieconomicità, senza alcun riferimento alle condizioni complessive dell’attività svolta o ad altri indizi concreti che dovevano supportare la gravità e precisione dell’indizio.
2.3. La ricorrente contesta, poi, di aver rilevato che era possibile la ricostruzione esatta della gestione dell’impresa e il palesarsi dell’impossibilità di ricavi ulteriori od occulti, tenuto conto della regolare tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili della co ngruità dell’azienda con tutti gli altri parametri dello studio di settore (durata RAGIONE_SOCIALE scorte, valore aggiunto per addetto e anche gli indici di nuova coerenza indicati dalla lettera A alla lettera H dello stesso studio di settore), l’assenza di contesta zioni sulla quantità e valore RAGIONE_SOCIALE giacenze inziali e finali RAGIONE_SOCIALE merci. L’ufficio, al momento dell’accesso, aveva riscontrato i prezzi di vendita della merce, raccordandoli con quelli di acquisto, ottenendo poi i coefficienti di ricarico, a conferma della correttezza dell’operato del contribuente. Anche il calcolo del ricarico nella misura del 15% al momento dell’accertamento induttivo era arbitrario, in quanto un calcolo su 32 prodotti per una categoria (macchine fotografiche) e su 36 per un’altra cat egoria (accessori) conduceva alla misura di ricavi ben superiore rispetto a quella degli studi di settore. Si tratta della deduzione di questioni di fatto il cui esame avrebbe avuto un’evidente ricaduta preclusiva sulla possibilità di dimostrare sia i ricavi in n ero che l’antieconomicità dell’attività svolta.
Con il terzo motivo di ricorso è stato contestato il travisamento della prova sul punto della incongruenza dei ricavi per erroneo
rilevamento dell’importo degli utili e RAGIONE_SOCIALE percentuali rispetto ai ricavi, per erronea rilevazione di inesistenti ammissioni processuali e confessioni della contribuente sul punto, in all’art. 360 , primo comma, n.4, cod. proc. civ.
3.1. La ricorrente, con tale motivo, contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’Ufficio avrebbe rilevato una bassa percentuale di utili rispetto ai ricavi e cioè Euro 593,00 rispetto a ricavi di 978.693,00 (pagg. 7-8 sentenza). La ricorrente rileva, tuttavia, che: « fu effettuata una variazione degli utili in aumento all’esito della quale il valore degli stessi anziché ad € 593,00 si adeguava ad € 28.876,00, pari ad una percentuale non dello 0,5% ma del 4 per cento circa. Del resto la CTR ha anche dato atto che il valore assunto era stato rilevato ma ‘escluse le variazioni in aumento’ ».
3.2. Ulteriore contestazione riguarda l’affermazione della CTR, secondo la quale il contribuente non avrebbe contestato i dati riportati nella sentenza. La società ricorrente rileva, tuttavia, di aver costantemente contestato, nei propri atti difensivi, proprio i dati richiamati dal giudice di secondo grado.
3.3. La ricorrente evidenzia, quindi, che: « in sintesi, sui punti ora segnalati la CTR ha travisato le emergenze probatorie rappresentate: a) dall’importo degli utili e della loro percentuale per come riportate nell’atto impositivo e nella sentenza di primo grado (ossia senza prendere le implicazioni di un importo molto differente in termini assoluti e relativi che minava in radice l’affermazione della grave incongruenza); b) dall’avere desunto da atti processuali defensionali una mancata contestazione sull ‘incongruenza degli utili invece inconsistente, essendo invece del tutto contraddetta dal contenuto degli atti difensivi nelle varie fasi e gradi del giudizio; c) dall’avere
desunto dagli atti un’ammissione RAGIONE_SOCIALE incongruenze quando il contribuente aveva asserito esattamente il contrario. »
Con il quarto motivo è stato contestato l’o messo esame e pronuncia sui motivi afferenti la segnalazione di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ. quanto all’indicazione dei fatti giustificativi dello scostamento RAGIONE_SOCIALE percentuali di ricarico RAGIONE_SOCIALE medie di settore e degli studi escludenti l’antieconomicità.
Con lo stesso motivo è stata contestata altresì la nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell’art. 111 , sesto comma, Cost. e dell’art. 132 , secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ. quanto all ‘ indicazione dei fatti giustificativi dello scostamento RAGIONE_SOCIALE percentuali di ricarico RAGIONE_SOCIALE medie di settore e degli studi escludenti l’antieconomicità .
4.1. Con tale motivo la ricorrente contesta la mancata pronuncia sul motivo di appello con il quale era stato chiesto lo scrutinio RAGIONE_SOCIALE molteplici circostanze di fatto dimostrative dell’adempimento dell’onere probatorio ricadente sulla contribuente a seguito della ritenuta antieconomicità ed indicato nella riconducibilità della politica dei prezzi a scelte di politica aziendale, in particolar modo per l’omesso esame del rilancio degli utili e dei ricavi conseguenza RAGIONE_SOCIALE scelte di gestione.
4.2. La ricorrente -richiamati i contenuti dei propri atti davanti ai giudici di prime e di seconde cure -evidenzia che: « In sintesi erano state sollecitate:
-l’analisi RAGIONE_SOCIALE condizioni complessive dell’azienda con la mancanza di rilievi di tipo contenutistico da parte dell’Ufficio e dalle quali invece
emergeva l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE scelte gestionali alle logiche del mercato, alle necessità RAGIONE_SOCIALE ditte fornitrici ed alle esigenze della clientela, della concorrenza;
il magazzino sempre costante in termini di giacenze;
i vantaggi concreti della politica di vendite, sia sotto il profilo gestionale (A) di liberare il magazzino di un quantitativo di merce, in parte anche obsoleta, e ‘rinnovarlo’ con merce nuova, B) una rotazione di magazzino più veloce e riducendo il più possibile la giacenza media di un prodotto e, per l’effetto, ridurre i tempi/costi di prelievo della movimentazione RAGIONE_SOCIALE merci, C) Ottimizzazione/pianificazione degli spazi di magazzino, al fine dell’abbattimento dei costi di logistica, nonché ridurre i r ischi della movimentazione RAGIONE_SOCIALE merci, in termini di danneggiamento, errori, perdite, ecc, D) Ottenimento di immediata liquidità, evitando di avvalersi degli istituti di credito ,al fine di coprire gli ingenti costi d’acquisto della nuova merce, E) Assenza di esborsi per fronteggiare il pagamento di fitti di altro locale, ove depositare nuova merce, F) Ottenimento di abbuoni premi e sconti attivi da parte dei fornitori per complessivi euro 26.373,44 regolarmente iscritti in bilancio, verificati ed in alcun modo contes tati dall’Ufficio), sia sotto il profilo dei successi della politica negli successivi a quella oggetto di rilievi, quanto a ricavi ed utili; su tale ultimo punto si è omesso di esaminare e di valutare il fatto e il rilievo conseguente in termini di conferma e di successo della politica gestionale (i ricavi: anno 2011 euro 818.974 – anno 2012 euro 1.098.233 – anno 2013 euro 1.378.991 anno 2014 euro 1.369.259 -anno 2015 euro 1.707.434 -anno 2016 euro 2.358.508; i redditi: anno 2011 euro 21.847,00 – anno 2012 euro 28.876,00 – anno 2013 euro 31.264,00 -anno 2014 euro 41.182,00 -anno 2015 euro 69.715,00 -anno 2016 euro 66.393,00.»
4.3. In merito ai rapporti tra le sentenze di primo e secondo grado la ricorrente evidenzia che: « Giova ai fini dell’art. 348 ter cpc rilevare come la decisione della CTP sulla questione sia stata differente rispetto a quella della CTR; infatti in appello si è dedotto che i ricavi e gli utili avevano avuto un notevole incremento, circostanza non evidenziata in primo grado a sostegno RAGIONE_SOCIALE affermazioni relative alla politica aziendale; la CTR non si è soffermata su tale dato sollevato, ignorandolo completamente, mentre alla CTP non era stato sottoposto; tanto esclude che la questione sottoposta sia la medesima in termini di evidenza di fatto, ancorché decisiva, sollevata con i motivi ed oggetto di discussione tra le parti, e che ha visto in entrambe le sedi, l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte. »
4.4. Rileva, infine, come la CTR si sia soffermata solo su unico argomento tra quelli proposti dalla ricorrente, cioè quello di liberare il magazzino, ribattendo, tuttavia, che lo scopo dell’attività economica non è quello di svuotare quest’ultimo, ma di p rodurre utili. In relazione a tale argomentazione la contribuente contesta di aver evidenziato che: « che i prezzi competitivi -mai inferiori ai costi ma maggiorati del 10 per cento di ricarico – consentivano di vendere in fretta la merce e ciò, tra i tanti effetti, realizzava ANCHE quelli di economizzare i costi legati alla necessità di tenere occupati magazzini (da locare) per custodire le giacenze in attesa RAGIONE_SOCIALE vendite a prezzi più alti, oltre quelli di risparmiare i costi finanziari (ricorso al credito bancario, costi locazione, custodia merci, trasporto), di evitare i rischi connessi agli invenduti, per tutelarsi dalla concorrenza, dalla rapida obsolescenza dei prodotti ed assecondare le esigenze dei clienti e dei fornitori. »
La controricorrente ha contestato sia l’inammissibilità, sia l’infondatezza dei motivi di ricorso proposti dalla controparte.
5.1. Ha rilevato l’inammissibilità del primo, del secondo e del quarto motivo di ricorso, in quanto la CTR ha esaminato le argomentazioni dell’appellante -contribuente alla luce RAGIONE_SOCIALE contestazioni sollevate dall’ufficio, sia sotto il profilo logico -formale che sotto quello della correttezza giuridica. Ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto e ha valutato gli elementi prospettati dalle parti, confrontandoli con gli elementi di prova prodotti in giudizio.
5.2. Il secondo motivo viola il principio della cd. doppia conforme: nel caso di specie le decisioni della CTP e della CTR si fondano sulle medesime valutazioni in fatto attinenti alla ricostruzione dei ricavi, alla gestione antieconomica, al ricarico e alla rideterminazione del reddito d’impresa. Il giudice d’appello ha ripercorso l’iter accertativo e processuale del giudice di primo grado, pervenendo alle medesime conclusioni.
5.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la tesi difensiva si fonda su questioni di merito il cui esame è normativamente precluso al giudice di legittimità.
La controricorrente ha, poi, contestato l’infondatezza del ricorso proposto dalla società contribuente, evidenziando che, nonostante l’insindacabilità RAGIONE_SOCIALE scelte imprenditoriali, la libertà di scelta della strategia imprenditoriale subisce limitazioni in ambito tributario, in quanto le iniziative economiche assunte al solo fine di eludere gli obblighi fiscali non possono godere di alcuna copertura costituzionale e, di conseguenza, l’argomento della libertà di iniziativa privata, usato per sterilizzare la valenza probatoria del comportamento antieconomico tenuto dal contribuente è inconsistente. Tenuto conto di quanto appena rilevato il primo motivo di ricorso non tiene conto della pluralità di elementi circostanziali sui quali sia basa l’accertamento e la puntuale e
rigorosa disamina operata dal giudice d’appello che li ha valutati nel complesso, pervenendo alla conclusione del riscontro di una serie di incongruenze contabili, oltre a modesti risultati gestionali.
Rileva, quindi, che dall’indagine fiscale condotta a carico della società ricorrente era emerso che:
-l’impresa, pur dichiarando ricavi per Euro 1.098.233,00, aveva indicato un utile risultante dal conto economico di soli Euro 593,00;
-il reddito d’impresa esposto in dichiarazione è risultato pari a Euro 28.876,00 solo grazie all’inserimento, nel quadro RF, di variazioni in aumento pari a Euro 28.283,00 che -sommate all’utile civilistico risultante dal conto economico pari a Euro 593 -hanno consentito di esporre il reddito di Euro 28.876,00;
-i ricavi dichiarati derivano, essenzialmente, dall’attività di commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia (Euro 1.046.544) e, in via residuale, dall’attività di studio fotografico (Euro 45.463), con la conseguenza che la prima attività incideva per il 93% e la seconda per il 7%;
-l’impresa aveva dichiarato un ricarico del 10% di molto inferiore (oltre alla metà) al valore minimo indicato nello studio di settore (21%);
-considerato che l’impresa esercitava attività di commercio che incideva per il 93% sui ricavi dichiarati, i verificatori hanno rilevato che, per tale attività, il ricarico applicato (effetto del riscontro RAGIONE_SOCIALE fatture di acquisto e dei documenti di vendita) era stato del 15%.
Per tali motivi l’agenzia, confermato il valore monetario del costo dei beni destinato alla rivendita, ha applicato il coefficiente di ricarico del 15% – cioè quello dichiarato e rilevato per il commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia -rettificando i ricavi in Euro
1.139.047,00 e il reddito d’impresa in Euro 47.039 (contro quello dichiarato di Euro 28.876). Il reddito dichiarato è risultato pari al 63% di quello accertato e quindi carente di circa il 40%, circostanza che non solo legittimava l’avviso, ma confermava a nche l’inaffidabilità dei dati esposti in contabilità.
A fronte degli elementi addotti dall’ufficio il contribuente avrebbe dovuto, quindi, dimostrare la regolarità sostanziale della contabilità e/o di un campione più rappresentativo di prodotti commercializzati su cui l’ufficio avrebbe potuto applicare il ric arico medio, senza limitarsi al richiamo alla scelta gestionale.
7. Il primo motivo di ricorso -incentrato sulla violazione per falsa applicazione degli artt. 39, primo e secondo comma, d.P.R. 26/10/1973, n. 633 e RAGIONE_SOCIALE modalità di cui all’art. 41 bis d.P.R. 29/09/1974, n. 600, e art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 – in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -è in parte infondato e in parte inammissibile.
È infondato perché, nella specie, la CTR non ha dato rilevo alla mera divergenza tra la percentuale indicata nello studio di settore (21%) e quella applicata dal contribuente (10%), ma ha collocato tale divergenza in un quadro di valutazione probatoria più ampio in cui, da un lato, ha sottolineato la divergenza tra ricavi dichiarati (Euro 978.693) e utile dichiarato (Euro 593 cui sono da aggiungere le variazioni in aumento) e, dall’altro lato, ha dato rilievo alla media semplice e non ponderata della percentuale di ricarico applicata su un campione di merce, che veniva pari al 15%. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: « Con specifico riguardo alle contestazione mosse dal contribuente rispetto alle merci valorizzate ai fini del calcolo della percentuale di ricarico utilizzata, in caso di ricostruzione induttiva del reddito è ammesso il calcolo della percentuale di ricarico
stabilita dall’esercente prendendo in considerazione solo un campione significativo di merci attraverso cui l’Ufficio può applicare la media semplice e non quella ponderata (Cass.civ. n.7290/2020). Pertanto, 32/36 prodotti sono certamente sufficiente a sostenere la correttezza dell’accertamento in tale direzione. Inoltre, tema di accertamento induttivo dei redditi, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l ‘Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Cass. civ. 33340/19). »
8. Il secondo motivo è infondato, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata è ampiamente ricostruibile l’iter logico e le argomentazioni poste a fondamento della decisione di rigetto. Questa Corte ha precisato che: « Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. » (Cass., 01/03/2022, n. 6758).
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a fondamento del motivo di ricorso -anche alla luce di quanto evidenziato in relazione a quanto rilevato, supra, al punto 7 in relazione al primo motivo di ricorso –
non emerge, peraltro, un vizio inerente all’assenza di motivazione, quanto una serie di contestazioni fatte in ordine alle valutazioni contenute nella decisione della CTR.
Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, in quanto le censure proposte veicolano una nuova richiesta di valutazione dei fatti esclusa dal sindacato di legittimità proprio di questa Corte.
9.1. In merito al terzo motivo occorre evidenziare come non risulti alcun travisamento del fatto rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essendo chiaro dalla lettura della sentenza che i ricavi di Euro 593 erano da considerare al netto RAGIONE_SOCIALE variazioni in aumento.
9.2. Con riferimento al quarto motivo di ricorso viene, poi, riproposta una ricostruzione alternativa alle valutazioni, in fatto, della CTR relative alle (pretese) giustificazioni del contribuente in ordine allo scostamento RAGIONE_SOCIALE percentuali di ricarico rispetto a quelle indicate negli studi di settore. Si tratta, tuttavia, di valutazioni completamente avulse dal sindacato di legittimità proprio di questa Corte.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/09/2024.