Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26178 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24640/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA n. 133/2016 depositata il 21 aprile 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Ufficio di Cagliari 1 dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE.P.M. s.r.lRAGIONE_SOCIALE, esercente attività di bar e caffè, due distinti avvisi di
accertamento con i quali determinava il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari della contribuente con riferimento agli anni 2005 e 2006, recuperando a tassazione, rispettivamente ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA, l’imponibile ritenuto evaso.
Gli accertamenti erano stati condotti dal predetto Ufficio con l’utilizzo del metodo induttivo per la prima annualità, in relazione al quale non risultava presentata dalla contribuente la prescritta dichiarazione fiscale, e del metodo analitico-induttivo per la seconda annualità, essendo emerse irregolarità e incongruenze dall’esame RAGIONE_SOCIALE scritture contabili tenute dalla società.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava entrambi gli atti impositivi proponendo distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, la quale, riuniti i procedimenti, respingeva le ragioni della contribuente.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, che con sentenza n. 133/2016 del 21 aprile 2016 rigettava l’appello della parte privata.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lettera d), e comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c..
1.1 Si rimprovera alla RAGIONE_SOCIALE sarda di aver determinato induttivamente il reddito d’impresa prodotto e non dichiarato dalla D.P.M. s.r.l. nell’anno 2005, sulla scorta della .
1.2 Viene, al riguardo, sottolineato che il collegio di secondo grado non avrebbe tenuto .
1.3 Si obietta, altresì, che l’Ufficio avrebbe proceduto alla determinazione del reddito in base a una percentuale di ricarico del 200%, asseritamente costituente la media di settore, senza tuttavia specificare la provenienza di tale dato e utilizzando erroneamente il metodo aritmetico, anziché quello ponderale; in più, nel fissare al 219% la percentuale di ricarico applicata dalla società nell’anno 2004, avrebbe indebitamente considerato anche da essa svolta, eliminati i quali detta percentuale sarebbe risultata pari al 189%, e quindi dal poter essere considerata abnorme o irragionevole.
1.4 Viene pure sottolineato che la percentuale media del 200% .
1.5 Anche in relazione all’anno 2006 la Commissione regionale
sarebbe incorsa nel medesimo errore di diritto, avendo .
1.6 Sul punto, nei propri scritti difensivi la società aveva , e che, .
1.7 Essa si era pure premurata di evidenziare l’illegittimità dell’accertamento , oltre che sull’applicazione del .
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità della sentenza gravata , con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Si deduce, sul tema, che fin dal primo grado la RAGIONE_SOCIALE aveva contestato , e si era inoltre lamentata del fatto che .
La contribuente aveva, nel contempo, palesato come non fossero state analizzate dall’Amministrazione , il che aveva condotto .
2.2 sarebbe stata, tuttavia, ignorata dalla Commissione regionale, astenutasi da .
Nell’ordine logico -giuridico si appalesa prioritario lo scrutinio del secondo motivo, prospettante un vizio di nullità della sentenza gravata.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 A sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa.
3.3 Per produrre il descritto effetto invalidante l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza medesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex
permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
3.4 Tanto premesso, la CTR sarda ha così argomentato la decisione assunta, per quanto qui rileva:
-per l’anno 2005 l’Ufficio aveva legittimamente determinato il reddito imponibile con metodo induttivo, sulla scorta di presunzioni che potevano anche risultare prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non avendo la contribuente presentato la prescritta dichiarazione fiscale relativa a quel periodo d’imposta;
-in caso di mancata presentazione della dichiarazione, per l’accertamento del reddito d’impresa ben possono essere utilizzate percentuali di ricarico desunte dalle medie di settore, essendo ciò sufficiente ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio posto a carico dell’Amministrazione Finanziaria; in particolare, i maggiori ricavi sono desumibili dalla difformità della percentuale di ricarico applicata dalla contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, qualora questa raggiunga livelli di irragionevolezza tali da far apparire del tutto inattendibile la documentazione contabile esibita all’Ufficio;
la descritta situazione ricorreva nella concreta fattispecie, in quanto dalle scritture contabili emergeva che nell’anno 2005 la D.P.M s.rRAGIONE_SOCIALE aveva applicato una percentuale di ricarico del 157%, di gran lunga inferiore sia a quella dell’anno precedente (219%) sia a quella media del settore di appartenenza (200%), da ritenersi «congrua alla luce dei risultati emersi da verifiche fiscali effettuate nei confronti di altri soggetti esercenti la medesima attività» ;
-anche per l’anno 2006 il ricarico del 200% reputato congruo dall’Ufficio era inferiore non solo a quello applicato dalla
contribuente per l’anno 2004, «ma addirittura a quello risultante dalla ricostruzione analitica dei ricavi per ciascuna categoria merceologica venduta» ;
-la società aveva dedotto, senza però essere riuscita a dimostrarlo, che «per tutta una serie di prodotti, quali, ad esempio, cioccolati, panettoni e gelati da essa rivenduti, la percentuale di ricarico imposta dal produttore sarebbe stata nettamente inferiore a quella calcolata dall’Ufficio» ;
in ogni caso, le sue doglianze apparivano prive di consistenza, in ragione del fatto che «nel periodo che interessa, a fronte di incassi e di redditi complessivi sostanzialmente irrisori» , essa «si era avvalsa… della collaborazione di numerosi dipendenti, regolarmente stipendiati durante tutto l’arco dell’anno» ;
la contribuente aveva pure contestato: «a)pretesi errori che sarebbero stati commessi nella determinazione della percentuale di ricarico; b)l’uso di percentuali di ricarico al di fuori della realtà e, comunque, non sorrette da alcuna prova; c)l’uso di percentuali di ricarico fondate semplicemente sulla media aritmetica» ;
anche in questo caso trattavasi, però, di « eccezione priva di fondamento, giacchè… quella applicata nella specie non e (ra) una semplice media aritmetica, essendo stata calcolata tramite la media ponderata RAGIONE_SOCIALE percentuali applicabili ai singoli prodotti venduti, così come p (oteva) agevolmente dedursi dall’esame dell’estratto della metodologia di controllo per bar e caffè, riferito al ricarico sui singoli prodotti, di cui all’allegato 4) alle controdeduzioni dell’Ufficio» .
3.5 Da quanto precede risulta evidente come la motivazione posta a base del decisum sia perfettamente intelligibile e non presenti profili di palese illogicità o irriducibile contraddittorietà, sì da raggiungere la soglia del «minimo costituzionale».
Oltretutto, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la CTR ha illustrato le ragioni per le quali «dati, parametri e valori»
utilizzati dall’Ufficio per la determinazione induttiva del reddito sono stati ritenuti attendibili, richiamando anche le fonti informative poste a base del giudizio espresso ( «estratto della metodologia di controllo per bar e caffè, riferito al ricarico sui singoli prodotti, di cui all’allegato 4) alle controdeduzioni dell’Ufficio» ).
3.6 In proposito, giova ribadire che il vizio motivazionale comportante la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. -norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546 del 1992- deve emergere dal testo stesso della decisione, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. n. 3376/2024, Cass. n. 36135/2023, Cass. Sez. Un. n. 19881/2014, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
3.7 Resta, conseguentemente, escluso che a tal fine possa assumere rilievo l’eventualmente erronea o incompleta valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
3.8 D’altronde, si è già avuto modo di chiarire che l’insufficienza o illogicità della motivazione che non renda la stessa irriducibilmente contraddittoria non può più costituire motivo di ricorso per cassazione in base al nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., applicabile «ratione temporis» (sull’argomento, oltre a quelle già citate, cfr. Cass. n. 17297/2024, Cass. n. 3786/2024, Cass. n. 27407/2023, Cass. n. 7090/2022, vedasi Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, in cui viene precisato che «le disposizioni di cui all’ art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 134/2012, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali, e ciò sia per quanto riguarda la nuova formulazione dell’ art. 360, n. 5), c.p.c., secondo la quale la sentenza d’appello è impugnabile ‘per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’, sia per quanto riguarda l’ultimo comma dell’aggiunto art. 348-ter c.p.c., secondo il quale la
proponibilità del ricorso per cassazione è ammessa esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), qualora l’impugnazione sia proposta avverso una sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione appellata» ).
3.9 Di qui il rigetto della sollevata censura.
Il primo motivo è anch’esso infondato.
4.1 Nella materia di cui si discetta questa Corte ha enunciato i seguenti princìpi di diritto, ormai consolidati, rilevanti ai fini della soluzione dell’odierna controversia:
-«nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione può procedere all’accertamento sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, utilizzando qualsiasi elemento probatorio e facendo ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici (cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), determinando un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente» (cfr. Cass. n. 16243/2024; nello stesso senso, ex multis , Cass. n. 22261/2023, Cass. n. 37450/2022, Cass. n. 15167/2020);
-«in tema di accertamento induttivo, nell’ipotesi in cui risulti una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, soltanto quando raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare… la documentazione contabile di ogni attendibilità» (cfr. Cass. n. 16863/2021; id. , Cass. n. 23427/2020, Cass. n. 22347/2018, Cass. n. 23149/2017);
-«a norma dell’ art. 39, co. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, legittimamente l’Amministrazione finanziaria determina il reddito sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a sua
conoscenza, tra i quali è compresa la redditività media del settore specifico in cui opera l’impresa sottoposta ad accertamento. Nella raccolta degli elementi probatori è compresa la scelta tra le diverse modalità di calcolo della percentuale di ricarico applicabile alla merce venduta, cioè tra la c.d. ‘media aritmetica semplice’ o la media aritmetica ponderata’. La scelta tra il criterio della media aritmetica semplice e quello della media ponderale dipende, rispettivamente, dalla natura omogenea o disomogenea degli articoli. Dunque, in linea di massima, sono legittimi entrambi i metodi di accertamento (di maggiori ricavi); il ricorso alla media aritmetica semplice non è corretto solo quando, tra i vari tipi di merce, esiste una notevole differenza di valore e gli articoli più venduti presentano una percentuale di ricarico ben più bassa di quella risultante dal ricarico medio» (cfr. Cass. n. 26475/2020; id. , Cass. n. 8923/2018, Cass. n. 22432/2016, Cass. n. 27568/2013).
4.2 Al surriferito insegnamento nomofilattico si è correttamente uniformata la CTR, la quale, accertato in fatto che la RAGIONE_SOCIALE non aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2005 e che relativamente all’anno 2006 erano state riscontrate irregolarità e incongruenze nelle scritture contabili da essa esibite all’Ufficio, ha affermato che:
per la prima annualità risultava legittima la determinazione del reddito d’impresa con metodo induttivo, sulla base di «presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. n° 600/1973» ; a tal fine, ben potevano essere utilizzate percentuali di ricarico desunte dalle medie di settore;
per la seconda annualità la percentuale di ricarico applicata dalla contribuente in base alle scritture contabili si discostava così tanto da quella del 2004 e dalla media del settore merceologico di appartenenza da far apparire abnorme e irragionevole la riscontrata difformità;
-in sede di accertamento l’Ufficio aveva fatto ricorso alla media
ponderata, anzichè a quella aritmetica semplice, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE «percentuali applicabili ai singoli prodotti venduti» .
4.3 Gli enunciati giuridici contenuti nella sentenza gravata non si pongono affatto in contrasto, ma anzi collimano perfettamente, con le norme regolatrici del caso controverso e con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, onde non può ritenersi configurabile il dedotto vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (cfr., sull’argomento, Cass. n. 3572/2024, Cass. n. 19822/2023, Cass. n. 37257/2022, Cass. n. 41722/2021).
4.4 Non va, peraltro, dimenticato che la denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, dovendo la Corte limitarsi al mero controllo della veridicità e della coerenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a sostegno della decisione gravata (cfr. Cass. n. 16442/2024, Cass. n. 5013/2024); diversamente, si finirebbe, in modo surrettizio, per trasformare il giudizio di cassazione in un ulteriore, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nel provvedimento impugnato, non condivisi, e per ciò solo censurati, dalla parte ricorrente, al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 34817/2022, Cass. n. 15568/2020).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi 5.800 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione