Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19278 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19278 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9619/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
-intimati –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 654/2016, depositata in data 16 marzo 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, distinti avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2004 e 2005, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 55 d.p.r. 26 ottobre 1973, n. 633, con cui accertava un reddito imponibile e quindi chiedeva il pagamento delle imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA oltre
Avv. Acc.
– IRES –
IVA
–
IRAP
–
2004
– 2005
sanzioni e interessi per complessivi euro 163.086,86 per il 2004 ed euro 956,97 per l’anno 2005.
Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Foggia, la quale con sentenza n. 156/2013 accoglieva il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello il l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Puglia; la società contribuente si costituiva in giudizio ritenendo l’inammissibilità dell’appello.
La C.t.r. della Puglia, con sentenza n. 654/2016, depositata in data 16 marzo 2016, rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, premettendo, tuttavia, che la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è stata cancellata dal Registro delle Imprese e che pertanto intende proseguire il giudizio nei confronti dei soci della società estinta COGNOME NOME e NOME COGNOME cui ha notificato il ricorso introduttivo.
La società contribuente e i soci sono rimasti intimati.
Con ordinanza 08/12/2024, n. 31495, la Corte – rilevato che la notifica al socio NOME NOME non era andata a buon fine, ne ha disposto la rinnovazione, rinviando la trattazione a nuovo ruolo.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Considerato che:
1.1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 39, secondo comma, lett. c) d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2729 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fatto discendere dalle ragioni della delega del giudice fallimentare alla Guardia di finanza (‘al fine di istruire la pratica
fallimentare’) la conferenza e completezza della esibizione documentale dei registri, così confondendo le scritture contabili con i documenti contabili.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso ogni motivazione logica sul punto degli avvisi di accertamento ai fini IVA.
Preliminarmente, va rilevata la regolarità della rinnovazione della notifica giusta ordinanza interlocutoria 08/12/2024, n. 3149. Il socio NOME NOME è rimasto intimato.
2. Il ricorso è inammissibile nei confronti dei dedotti soci.
Invero, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., nel ricorso le suddette persone fisiche sono soltanto menzionate, ma non risulta indicato se, dove e quando sia in ipotesi avvenuta la produzione di alcuna documentazione dalla quale evincere tale loro qualità. Né, comunque, è indicata la produzione di documentazione dalla quale evincere la dedotta cancellazione della società, peraltro unica parte del giudizio a quo .
Pertanto, il ricorso non adempie l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726) o, ove ciò sia ammissibile, successivamente.
Tale onere (ribadito ed aggravato, con l’inserimento altresì della necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti processuali e documenti, dall’ art. 3, comma 27, del d.lgs. 10
ottobre 2022 n. 149, applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, del medesimo d.lgs.), anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. 14/04/2022, n. 12259; Cass. 19/04/2022, n. 12481; Cass. 02/05/2023, n. 11325).
Il ricorso è invece ammissibile e fondato nei confronti della società.
I due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e stante l’affinità delle critiche sollevate, sono fondati. L’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 attribuisce agli uffici il potere di determinare in via induttiva il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di precisione gravità e concordanza lett. a), quando il reddito di impresa non è stato indicato nella dichiarazione ovvero lett. c) quando dal verbale di ispezione… risulta che il contribuente non ha tenuto ha comunque sottratto all’ispezione uno o più scritture contabili… ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per cause di forza maggiore’.
3.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha errato allorquando dalle ragioni della delega del giudice fallimentare alla Guardia di finanza al fine di istruire la pratica fallimentare, ha fatto discendere la conferenza e completezza dell’esibizione documentale dei registri,
confondendo le scritture contabili con i documenti contabili. Inoltre, gli avvisi di accertamento erano stati emessi sulla scorta dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 in considerazione della mancata presentazione delle dichiarazioni annuali, che legittimava l’Amministrazione a determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, anche con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma 1.
Il giudice a quo avrebbe dovuto pertanto accertare tali presupposti, ed all’esito del riscontro, se positivo, verificare se la contribuente avesse invece dimostrato l’infondatezza totale o parziale degli accertamenti.
Pure risulta sostanzialmente non comprensibile la motivazione per la quale la C.t.r. abbia ritenuto non conferenti i dati accertati ai fini IVA.
4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti dei soci, mentre va accolto nei confronti della società; in questi limiti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nulla per le spese nei confronti dei soci essendo costoro rimasti intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME; accoglie il ricorso nei confronti della società, cassando in parte qua la sentenza impugnata, con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e
motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 6 giugno 2025