Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30444 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30444 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
Oggetto : IVA ed altro 2005 Maggiori ricavi -Metodo di accertamento – Induttivo – Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 – Presupposti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3208/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, la quale ha indicato l’indirizzo pec EMAIL ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Puglia, Sezione Staccata di Taranto, n. 1698/28/2016, depositata in data 24 giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La contribuente, titolare della ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto
l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO , con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva rideterminato, con metodo induttivo, il reddito di impresa, per l’anno 2005, in Euro 260.801,00, sulla scorta del processo verbale di constatazione redato il 27 giugno 2008. In sede di controllo formale era stata acclarata: a) l’assunzione irregolare di un dipendente; b) l’incongruità della consistenza di cassa; c) la scarsissima redditività dichiarata, essendo i ricavi incongrui rispetto agli studi di settore; d) la bassa percentuale di ricarico; e) la mancata emissione di scontrini fiscali.
La CTP accoglieva il ricorso evidenziando che alcuni dei detti elementi ( sub a ed e) si riferivano al 2008 e che, in ogni caso, l’Ufficio non aveva dato prova della tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in modo inesatto od erroneo.
L ‘Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado, affidandosi ad un unico motivo, ovvero la violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. 633/1972.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Taranto, rigettava l’appello : riteneva non ricorrenti ‘i presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’esercizio’ del potere di procedere con il metodo analiticoinduttivo ‘difettando alle presunzioni semplici utilizzate dall’A.F. nella ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi, il carattere della gravità, precisione e concordanza di cui al richiamato art.39 comma 1 lett. d)’ (pag. 3 della sentenza).
Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l ‘Ufficio , affidato a tre motivi. La contribuente resiste con controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 5 novembre 2025.
La controricorrente ha depositato, in data 22 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, l’impugnazione dell’Ufficio non mira affatto ad un nuovo sindacato di merito sull’avviso di accertamento impugnato; inoltre, tutti i motivi recano l’indicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 360, comma primo, cod. proc. civ. (rispettivamente nn. 3, 4 e 5), per cui alcuna opera di integrazione è demandata sul punto a questa Corte.
Ciò posto, con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 37, 38 e 39, comma 1, lett. d), e 54 d.P.R. 633/72, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 10, comma 4 -bis della legge 146/98, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Contesta l’affermazione della CTR circa la ritenuta insussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo, poiché i dati rilevati nell’anno 2008 non potevano costituire la base della procedura induttiva per l’anno 2005 ; l amenta, altresì, l’erronea affermazione dell’insussistenza dei presupposti per l’accertamento sintetico, esclusi dalla CTR perché le spese per incrementi patrimoniali erano state effettuate nel 2008. Riporta, quindi, la giurisprudenza di questa Corte resa in materia, secondo cui il ricorso al metodo di accertamento induttivo è consentito in presenza di:
indici di antieconomicità della gestione, pur a fronte di una contabilità formalmente corretta;
scostamento dagli studi di settore, valutate anche le condizioni di esercizio dell’attività d’impresa svolta;
forza lavoro non dichiarata.
Sottolinea, quindi, che nella specie, al momento della verifica erano stati evidenziati elementi di irregolarità nell’attività di impresa, precisamente la mancata emissione di scontrini (essendo in cassa presenti Euro 950,00 a fronte di Euro 399,92 risultanti dalla chiusura della stessa), l’impiego di un lavoratore non iscritto nel libro matricola e la scarsissima redditività dichiarata e la bassa percentuale di ricarico nel 2005 (23,48%), non in linea con gli studi
di settore, a fronte della centralità dell’attività (ubicata in un’arteria principale di Taranto) e dell’afflusso di clientela; i verificatori avevano, quindi, rilevato ricavi non dichiarati per 260mila euro, mentre la contribuente aveva dichiarato di essere in perdita per l’anno in questione.
Il primo errore in cui sarebbe incorsa la CTR consiste nell’aver ritenuto l’accertamento induttivo escluso sol perché il contribuente si era adeguato agli studi di settore, senza considerare che nella specie le attività non dichiarate ammontavano a ben più del 40% dei ricavi dichiarati (di segno negativo), con la conseguente inoperatività della esenzione prevista dall’art. 10, comma 4bis, della l. 146/1 998.
In secondo luogo, nella specie era emerso, alla luce RAGIONE_SOCIALE sopra riportate circostanze di fatto, un quadro contabile dell’impresa talmente deficitario ed incoerente, tale da legittimare il ricorso al metodo induttivo. Più precisamente, pur volendo prescindere dal numero degli scontrini fiscali non emessi, dall’impiego di un lavoratore non assunto, dalla consistenza di cassa al momento dell’accesso e dagli incrementi patrimoniali, il ricorso al detto metodo sarebbe legittimo in presenza di una scarsissima redditività dichiarata e di una percentuale di ricarico (23,48%) non in linea con gli studi di settore. Inoltre, le circostanze di svolgimento dell’attività di impresa nel 2005 erano state ritenute dai verificatori come non mutate rispetto a quelle rilevate nel 2008, ovvero al momento della verifica.
Infine, la spesa per incrementi patrimoniali (acquisto di 3 immobili negli anni 20072008) veniva utilizzata dall’Ufficio per la ricostruzione induttiva del reddito ex art. 38 d.P.R. 600/1973.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La CTR ha, invero, escluso i caratteri della gravità, precisione e concordanza, a diversi elementi addotti dall’Ufficio (impiego irregolare di un lavoratore, la consistenza di cassa, la percentuale di ricarico e gli incrementi patrimoniali) in quanto riferiti ad un anno diverso (2008, gli incrementi patrimoniali anche al 2007)
rispetto a quello oggetto di verifica (2005). Ha, inoltre, affermato che l’adeguamento agli studi di settore era stato valutato dall’Ufficio come elemento tale da far ritenere falsa, incompleta ed inesatta la dichiarazione dei redditi del 2005, mentre per legge doveva escludere la procedura dell’accertamento induttivo.
Da qui ha inferito l’esistenza di un ‘quadro complessivo di elementi indiziari e di presunzioni semplici assolutamente inidoneo a sostenere la legittimità di una ricostruzione induttiva di maggiori ricavi’.
1.3. La motivazione non può essere condivisa.
1.3.1. Con riferimento all’adeguamento agli studi di settore, la Corte rileva, anzitutto, la manifesta fondatezza dell’assunto della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, atteso che nella specie non poteva operare la esenzione prevista dall’art. 10, comma 4bis, l. 146/1998.
La citata norma, oggi abrogata ma applicabile ratione temporis , prevede che ‘le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62 -bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all’articolo 10 -bis, comma 2, della presente legge, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi d ichiarati’.
Nella specie, l’ammontare dei ricavi non dichiarati, pari ad Euro 260.801,00, era ben superiore sia ad Euro 50.000,00 sia al 40% di quelli dichiarati (di segno addirittura negativo, avendo la
contribuente affermato di essere in perdita). Di qui, l’errore compiuto dalla CTR nella parte in cui ha affermato che l’adeguamento, in dichiarazione, agli studi di settore doveva costituire elemento decisivo al fine di escludere la procedura dell’a ccertamento induttivo.
1.3.2. Inoltre, con riferimento specifico all’utilizzo del detto metodo, la ricostruzione fattuale operata dalla CTR è sicuramente parziale, avendo omesso di valutare se, pur volendo ritenere gli altri elementi riferibili e riferiti all’anno 2008, la scars issima redditività dichiarata e la bassa percentuale di ricarico (non in linea con la media di settore) potessero ex se giustificare il ricorso al metodo de quo .
Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta la «violazione dell’art. 57, dlvo 546/92, 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittima la deduzione relativa ai ‘numerosi verbali elevati dagli organi di controllo’ circa l’emissione degli scontrini, in quanto concreterebbe una ‘inammissibile integrazione in appello della generica motivazione contenuta nell’avviso di accertamento’. Sottolinea, di contro, che l’esistenza di verbali elevati per la mancata emissione degli scontrini era circostanza già contenuta nell’avviso di accertamento.
2.1. Il motivo è infondato muovendo da un presupposto di fatto non corrispondente alla realtà processuale, ovvero l’avere la CTR ritenuto inammissibile la deduzione circa la mancata emissione degli scontrini; dalla lettura della sentenza, infatti, emerge che il giudice di appello non ha ritenuto inammissibile la detta deduzione (effettivamente contenuta già nell’avviso di accertamento), bensì la specificazione del numero (due) degli scontrini emessi, effettuata dall’Ufficio solo in appello.
Con il terzo (e ultimo) motivo l’Ufficio lamenta , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., l ‘omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero ‘la circostanza che le caratteristiche di svolgimento
dell’attività di impresa non erano mutate dal 2005 al 2008 ‘ (pag. 39 del ricorso).
Il motivo è inammissibile.
3 .1. L’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile ratione temporis , prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti .
Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazione della norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del motivo de quo .
In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazione che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile », esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass. 08/05/2019, n. 12111).
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso , che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo ; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del
discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).
Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637).
Pertanto, non costituiscono ‘fatti’ suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. 13/04/2021, n. 9637), né costituiscono ‘fatti storici’ le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass. 31/03/2022, n. 10525).
3 .2. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esam e di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).
3.3. Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.
3.4. Nella specie, a fronte di due decisioni di merito dello stesso tenore e fondate sul medesimo accertamento in fatto, la ricorrente non ha minimamente precisato, al fine di rendere ammissibile il motivo in parte qua , una eventuale diversità RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALE medesime; di qui l’inammissibilità del motivo.
In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, inammissibile il terzo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Taranto, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Taranto, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME