Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30986 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30986 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25718/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore
-resistente -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 994/11/2022, pubblicata in data 8.3.2022, non notificata; udita la reRAGIONE_SOCIALEne svolta all’adunanza camerale del 6 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO -PRESUPPOSTI –
1.COGNOME NOME impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno 2013, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, con il quale veniva contestata la vioRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE disposizioni previste in materia di IRPEF ed IVA, per aver esercitato attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande in totale evasione di imposta nel corso della Sagra della Castagna, svoltasi nel mese di ottobre dell’anno 2013 nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
2.Con separato ricorso impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno 2014, contenente la contestazione della vioRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE disposizioni previste in materia di IRPEF, nonché l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno 2014, contenente la contestazione della vioRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE disposizioni previste in materia di IVA, emessi entrambi dall’RAGIONE_SOCIALE. A sostegno dei predetti accertamenti l’RAGIONE_SOCIALE sosteneva che dalla disamina del processo verbale di constatazione – elevato nel mese di ottobre 2014 durante l’accesso ai locali, dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Compagnia RAGIONE_SOCIALE e trasmesso all’RAGIONE_SOCIALE in data 20.02.2015 – emergeva che il COGNOME, per gli anni d’imposta 2013 e 2014 esercitava un’attività commerciale dedita alla somministrazione di cibi e bevande in totale evasione d’imposta, durante la ‘festa della castagna’ di RAGIONE_SOCIALE, mediante la gestione della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, così violando l’art. 1, comma 1 del d.lgs. 471/1997 e l’art. 6, commi 1, 4, 5 del d.lgs. 471/1997.
3.La RAGIONE_SOCIALE, previa riunione dei giudizi, rigettava i ricorsi, osservando che non era stato trovato nei locali, né allegato in giudizio alcun documento contabile inerente alla gestione della cantina, per cui era lecito procedere ad accertamento induttivo; risultava inoltre che il contribuente aveva provveduto in maniera autonoma all’acquisto dei prodotti alimentari e RAGIONE_SOCIALE materie prime
da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché degli arredi ed alla riscossione degli introiti; risultava infine la totale assenza di prova della devoluzione degli incassi, di cui non si contestava la percezione da parte del COGNOME, alla RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE, adita dal contribuente, rigettava l’appello sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti considerazioni: era legittimo utilizzo del procedimento induttivo puro, in quanto in sede di accesso nei locali di esercizio dell’attività da parte dell’organo militare verbalizzante era stata riscontrata l’assenza di qualsivoglia documento contabile relativo all’attività di fatto esercitata. Erano fatti non contestati il conseguimento dei ricavi individuati dalla RAGIONE_SOCIALE; il COGNOME era responsabile della gestione della cantina dal 2010; le attrezzature erano di sua proprietà; le caratteristiche dell’attività (prezzi, numero di commensali) erano state ricostruite sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’appellante; nessuna documentazione fiscale era mai stata rilasciata agli avventori del ristorante. Non era stata fornita alcuna prova che l’attività fosse riferibile alla RAGIONE_SOCIALE.
4.COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe sulla base di due motivi.
5.L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
E’ stata fissata l’adunanza camerale 6.11.2025.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato « vioRAGIONE_SOCIALEne e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), in riferimento all’ art. 39, comma 1, lett. d), del d.p.r. 29.09.1973 n. 600 e all’art. 2729 c.c.», il ricorrente assume che l’RAGIONE_SOCIALE aveva emesso gli avvisi di accertamento, ponendo a base degli stessi esclusivamente quanto rilevato dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nel
mese di ottobre 2014 durante l’accesso ai locali, così anch’essa procedendo in via induttiva ed elaborando un avviso per ogni annualità di imposta 2013 e 2014. L’art. 39, comma 1, lett. d) d.p.r. 29.09.1973 n. 600 dispone che l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, i Giudici di secondo grado, emanando la cassanda sentenza, si erano limitati ad affermare la legittimità dell’accertamento di tipo induttivo in virtù dell’assenza, nelle mani del COGNOME, di qualsiasi documento contabile relativo all’attività che veniva esercitata di somministrazione di alimenti e bevande. Questa circostanza non poteva in alcun modo essere considerata tale da ritenere che il ricorrente svolgesse attività produttiva che, si ribadisce, era imputabile solo ed esclusivamente alla RAGIONE_SOCIALE, come accertato dai Giudici di prime cure dopo un’attenta valutazione della documentazione prodotta. La sentenza non pronunciava circa ulteriori elementi che potessero provare lo svolgimento dell’attività in questione da parte del COGNOME, pertanto non si comprendeva come potesse ritenersi legittimo un accertamento di tipo induttivo sulla persona del ricorrente, in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti che convergessero a dimostrare l’esistenza di tale attività commerciale in capo al ricorrente – che peraltro svolgeva, in quegli anni ed alla data dell’accertamento, un lavoro completamente diverso presso la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – come già accertato in primo grado dalla Commissione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
2.Con il secondo motivo , rubricato « vioRAGIONE_SOCIALEne e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), in riferimento all’art. 1, comma 11 e all’art. 6, commi 1, 4, 5 del d.lgs. del 18.12.1997, n. 471» , il ricorrente deduce che l’art. 1, comma 11 e l’art. 6, commi 1, 4, 5 del D.LGS. del 18.12.1997, n. 471, disciplinanti rispettivamente ‘vioRAGIONE_SOCIALEni relative alla dichiarazione
RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive’ e ‘vioRAGIONE_SOCIALEni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione RAGIONE_SOCIALE operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto’ sarebbero stati applicati erroneamente dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE norme in questione presupponeva l’esistenza dell’esercizio di un’attività produttiva, ma nella fattispecie concreta tale elemento essenziale mancava, in quanto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande durante la Festa della castagna di RAGIONE_SOCIALE non era in alcun modo attribuibile al ricorrente. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nell’emanare la sentenza impugnata, aveva totalmente omesso ogni valutazione degli atti di causa, che avrebbe dovuto essere condotta analizzando tutti i documenti depositati, oltre che leggendo attentamente il Processo Verbale di Contestazione, all’interno del quale il sig. COGNOME aveva chiaramente ribadito di essere estraneo all’aspetto fiscale e contabile perché gli stessi erano in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
La Commissione Regionale non avrebbe dunque valutato la documentazione prodotta in primo grado, analizzata compiutamente dai Giudici di prime cure, dalla quale era chiaramente emerso che l’attività commerciale fosse da imputare, sotto ogni aspetto, compreso quello contabile -fiscale, alla RAGIONE_SOCIALE, la quale si era occupata di richiedere e ricevere le autorizzazioni per la apertura RAGIONE_SOCIALE cantine, di presentare la richiesta di inizio attività settore alimentare, di gestire gli acquisiti dei generi alimentari e la loro distribuzione tra le cantine, e di ricevere in consegna tutti i ricavi RAGIONE_SOCIALE cantine partecipanti. La sentenza impugnata, oltre a rilevare la natura commerciale dell’attività svolta, elemento non contestato ed irrilevante ai fini della definizione della controversia, si limitava ad affermare che il ricorrente non poteva essere considerato estraneo alla gestione dell’attività, non avendo contestato il conseguimento dei ricavi
rilevati dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed avendo egli stesso fornito agli agenti accertatori tutti gli elementi dell’organizzazione medesima. Ma tali asserzioni erano prive di ogni logicità per due ordine di motivi: – il sig. COGNOME è associato volontario della RAGIONE_SOCIALE dal 2001, spesso nel corso degli anni, come provato in primo grado, ha offerto il suo contributo organizzativo a titolo del tutto gratuito, assumendosi l’incombenza di eseguire le direttive stabilite dalla RAGIONE_SOCIALE e dunque era per tale motivo che aveva potuto rendere dichiarazioni dettagliate in merito all’attività; – le dichiarazioni rese non provavano in alcun modo che lo stesso percepisse redditi dall’attività di somministrazione di cibi e bevande esercitata. Atteso che i Giudici di seconde cure avevano omesso di spiegare le ragioni per cui la contestata attività fosse attribuibile al ricorrente e stante l’accertamento effettuato in primo grado, circa l’imputabilità dell’esercizio di tale attività commerciale in capo alla RAGIONE_SOCIALE, accertamento fondato sulle prove documentali prodotte in atti, la sentenza impugnata meriterebbe di essere cassata per erronea applicazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 6, commi 1, 4, 5 del d.lgs. 471/1997, essendo ogni eventuale vioRAGIONE_SOCIALEne fiscale imputabile alla RAGIONE_SOCIALE.
I motivi sono inammissibili .
3.1. Il ricorrente non propone censure specifiche avverso la motivazione adottata dalla C.T.R., che ha affermato la sussistenza di fatti non contestati, tra cui quelli già enucleati dai giudici di prime cure ed ha negato che l’appellante avesse fornito prove a sostegno dell’assunto di essere un mero volontario che agiva sotto le direttive della RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente non individua in modo specifico i documenti che non sarebbero state esaminati dalla C.T.R., limitandosi ad affermare che essi sarebbero stati puntualmente esaminati dai giudici di primo grado, che tuttavia risultano invece aver respinto il ricorso, senza menzionare alcuna documentazione prodotta dal ricorrente ed anzi affermando che
non era stata fornita prova alcuna della devoluzione degli incassi alla RAGIONE_SOCIALE.
I giudici del gravame, oltre ad aver correttamente individuato il tipo di accertamento posto in essere dagli accertatori, fondato sul metodo induttivo puro, di cui all’art. 39, comma 1, lettera c) del d.p.r. 600/73, stante l’omessa presentazione di dichiarazioni fiscali e l’assenza di documentazione contabile, hanno compiuto un accertamento in fatto analiticamente e compiutamente motivato che non può essere sindacato in sede di legittimità.
Infatti, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità» (Cass., n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 -01). Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass., n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 -01).
Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 6.11.2025
Il Presidente (NOME COGNOME)