Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16653 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/06/2025
Oggetto: II.DD. -IVA -avviso di accertamento -accertamento induttivo ‘puro’
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14147/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania n. 1842/15/2017, depositata il 1.3.2017 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania n. 1842/15/2017, depositata il 1.3.2017, veniva parzialmente accolto l’ appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, ora in liquidazione, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 550/11/2011 la quale, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento notificato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE per II.DD. e IVA, interessi e sanzioni relativamente al periodo di imposta 2006.
La società, esercente l’attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso di cuoio e di pelli, era oggetto di verifica fiscale per l’annualità suddetta e, all’esito, veniva redatto il processo verbale di constatazione. Dall’esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile esibita in sede di verifica, emergevano due riprese, la prima per costi non deducibili per violazione dei principi di competenza ed inerenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 del d.P.R. n.917/86 e la seconda per ricavi non dichiarati e ricostruiti induttivamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 2, del d.P.R. n.600/73.
Il giudice di prime cure, riduceva i maggiori ricavi accertati del 30%, mentre il giudice d’appello dichiarava illegittima la ricostruzione dei maggiori ricavi condotta con metodo induttivo puro, ritenendo applicabile il disposto di cui all’art. 39, comma 2, del d.P.R. n.600/73 e quindi necessarie presunzioni gravi, precise e concordanti. Al contrario, confermava il recupero a tassazione RAGIONE_SOCIALEe sole imposte ed accessori per costi indebitamente dedotti.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deducendo due motivi, mentre la società è rimasta intimata.
Considerato che:
Invertendo l’ordine di esposizione RAGIONE_SOCIALEe censure in ricorso, dev’essere esaminato su di un piano logico prima il secondo motivo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, trattandosi di questione preliminare attinente al procedimento amministrativo. Con tale censura, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., si impugna anche il capo RAGIONE_SOCIALEa decisione di appello in cui ha dichiarato l’esistenza di vi zi RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del d.P.R. 600/73.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso in questione non è riprodotta in ricorso, non essendo idonei a colmare la lacuna i riferimenti agli atti sottostanti, come il p.v.c., posto che la censura è incentrata sulla motivazione proprio RAGIONE_SOCIALE‘avviso e non di altri atti.
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE , in relazione all’art.360, primo comma, nn.3 e 4, cod. proc. civ., deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione inesistente, apparente e/o contraddittoria. Prospetta anche la violazione degli art. 99 e 112 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento al capo RAGIONE_SOCIALEa decisione di appello che ha escluso nella fattispecie i presupposti per l’accertamento induttivo puro.
4. Il motivo è fondato.
La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non
potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Rammenta inoltre che la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Va anche ribadito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).
Orbene, nel caso di specie con riferimento alle riprese per ricostruzione induttiva pura dei maggiori ricavi il giudice si è limitato ad affermare che «non sussistono i presupposti per l’applicazione del capoverso RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.P.R. 600/73, sicché l’accertamento può essere fondato esclusivamente sulla lett. d) del primo comma RAGIONE_SOCIALEa medesima norma». Si tratta di una statuizione apodittica che non permette di individuare le ragioni che permetto al giudice di giungere
alla conclusione RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento induttivo puro nel caso di specie ma solo di quello analitico-induttivo. 5. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.4.2025