Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1883 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28605/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 2150/2016 depositata il 05/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della
Toscana indicata in epigrafe che ha respinto il gravame della contribuente contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Prato, n. 402/14, che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con recupero di imponibile e determinazione di maggiori IRES, IVA e IRAP per il 2008.
L ‘Ufficio aveva accertato maggiori ricavi per euro 68.517,00 derivanti da vendite immobiliari e la CTR ha ritenuto che l’atto impugnato fosse sufficientemente motivato, che l’accertamento induttivo fosse legittimo, stante l’inattendibilità della contabilità (non erano stati esibiti né il libro inventari né il dettaglio RAGIONE_SOCIALE rimanenze finali al 2007 né i contratti preliminari) e fosse altresì fondato, tenuto conto del valore riportato nel contratto preliminare acquisito dall’Ufficio , tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il promittente acquirente sig. COGNOME, a sua volta preceduto da altro preliminare tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non reperito, a cui doveva aggiungersi lo scostamento dei prezzi dichiarati rispetto ai valori dei mutui concessi sugli immobili e alle stime effettuate dagli istituti di credito.
Il ricorso si fonda su tre mezzi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la CTR aveva ritenuto la sottofatturazione pari ad euro 68.517,00 in relazione a vendite del 2008 sulla base del prezzo previsto in un contratto preliminare stipulato nel 2005.
Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.., violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. laddove si era ritenuta provata quella sottofatturazione soltanto sulla base di quel contratto preliminare.
Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 39 comma 1 lett. d), d. P.R. n. 600/1973, 54 d.P. R. n. 633/1972, 2727 e 2729 c.c. in quanto il solo contratto preliminare relativo ad altro immobile non poteva costituire presunzione grave, precisa e concordante.
I tre motivi possono essere esaminati unitariamente, in quanto strettamente connessi, e devono essere disattesi sotto più profili.
In primo luogo, dietro il paradigma della violazione di legge si tenta in realtà di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità se correttamente motivato, come in questo caso, in cui la sentenza della CTR è in linea con i principi di questa Corte in materia.
5.1. Per costante orientamento di questa Corte, il discrimine tra l’accertamento condotto con metodo analitico extracontabile (art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973) e l’accertamento condotto con metodo induttivo puro (art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 ed art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte indirette) va ricercato, rispettivamente, nella parziale od assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. Nel primo caso, l’«incompletezza, falsità od inesattezza» degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, essendo l’Ufficio accertatore legittimato solo a «completare» le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero dell’inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 cod. civ. Nel secondo caso, invece, «le omissioni o le false od inesatte indicazioni» risultano tali da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli «altri» dati contabili, con la conseguenza che in tale ultimo caso l’Amministrazione finanziaria
può «prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio o RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in quanto esistenti» ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. (Cass., n. 6861 del 2019; v. anche Cass. n. 33604 del 2019; Cass. n. 24278 del 2014).
5.2. La seconda fattispecie ricorre nel caso in esame, in cui la CTR ha rilevato «l’assoluta inattendibilità della contabilità» e legittimo «il ricorso alla procedura accertativa ex art. 39 comma 2 DPR 600/73», non ostando a ciò la diversa indicazione contenuta nell’atto impugnato e riferita all’art. 39 comma 1 lett. d) cit. , perché «il principio secondo cui le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio comporta che l’ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l’atto impugnato, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie a prescindere dalle allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti in causa..» (Cass. n. 7393 del 2012).
5.3. L’ accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d) è fondato su dati o notizie conosciuti dall’Amministrazione finanziaria, non potendosi in tal caso procedere alla corretta analisi del contenuto dell’inventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio (Cass. n. 8698 del 2021), e legittima il ricorso a presunzioni cc.dd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 17244 del 2021; Cass. n. 19191 del 2019).
5.4. In questa cornice normativa le doglianze della ricorrente non colgono la ratio decidendi e sono comunque infondate perché la CTR poteva utilizzare presunzioni semplicissime che in questo caso si fondano non solo sul citato contratto preliminare del 2005 ma anche su ulteriori elementi indiziari: infatti, come riportato nella sentenza impugnata, secondo la CTR « la inattendibilità era inoltre
palese dallo scostamento dei valori derivanti dalla verifica che i mutui contratti per gli immobili avevano ad oggetto somme superiori al prezzo di acquisto dichiarato, così come valori superiori, e di molto, erano stati attribuiti in sede di stima negli atti predisposti dagli istituti bancari, benché si tratti di stime notoriamente prudenziali ».
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 04/10/2023.