Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5475 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5475 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16730/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 11/2022, depositata il 3 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO , che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale.
Uditi l’ AVV_NOTAIO per delega dell’ AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale, e l’ AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. -L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di verifica fiscale, emetteva tre distinti avvisi di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014.
Per il 2012 il p.v.c. a base dell’accertamento metteva in luce l’omissione RAGIONE_SOCIALE distinte inventariali per l’attività di albergo con ristorante continuativamente gestita dal 2007 (le giacenze si riferivano solo a lavorazioni edilizie pubbliche e private di anni pregressi), la mancata numerazione sulle ricevute fiscali dal 5.8. (n. 291) al 31.12.12, l’assenza di documentazione RAGIONE_SOCIALE fatture per cespiti ammortizzabili, l’omessa contabilizzazione di interessi su crediti verso clienti e l’omessa fatturazione di introiti pur quietanzati, nonché un’antieconomica gestione con un ricarico negativo del 2,94% e perdite cospicue e sistematiche, tutti sintomi di inattendibilità contabile legittimanti accertamento induttivo; si ricostruivano quindi i ricavi da ristorazione, desumendo il numero dei pasti serviti dal consumo dei principali prodotti utilizzati (carne e pesce) ed ottenendo per il 2012 ricavi omessi per euro 245.952,00 ai fini IRES e IRAP e un recupero IVA di euro 24,595.00. Inoltre, risultavano costi indebiti per euro 1.003.971,54, dati da mancata dichiarazione di due sopravvenienze attive di euro 399.554,76 e di euro 377.121,45, per il venir meno di
un pregresso debito retributivo non documentato e l’inesistenza di un debito verso la RAGIONE_SOCIALE, collegata e evasore totale che avrebbe concesso alla società un mutuo di euro 500.000,00 con una scrittura privata generica e non registrata, senza altri documenti a supporto; dai costi non inerenti per euro 10.132,04 (carburante, oneri e interessi su un finanziamento di RAGIONE_SOCIALE); da costi non di competenza per euro 28.207,88 dettagliatamente descritti nel PVC e nell’accertamento e da ammortamenti indeducibili per euro 188.955,41.
Si rideterminava, pertanto, un maggior reddito d’impresa per euro 1.249.924,00 a fini IRES e IRAP e una maggiore IVA pari ad euro 25.256,00.
Per il 2013 l’accertamento, in situazione, anche qui, come per il 2012 di mancanza di distinte inventariali per l’attività di albergo -ristorante e di mancata documentazione RAGIONE_SOCIALE fatture per cespiti ammortizzabili nonché di antieconomicità gestionale, ricostruiva i maggiori ricavi della ristorazione per euro 242.862,91, con recupero IVA di euro 24.286,29 e riprendeva costi indebiti per un totale di euro 234.791,33, derivanti da costi non inerenti per euro 36.559,37 (energia elettrica da fattura non inerente, oneri e interessi sul finanziamento RAGIONE_SOCIALE, fondato su scrittura privata non registrata), costi non di competenza per euro 9.276,55 (consumi elettrici dell’anno prima, assicurazioni per periodi a cavallo di due anni) e ammortamenti indeducibili per euro 188.955,41 (dichiarati in eccesso per mancata contabilizzazione di contributi in conto impianti sia in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto sia con la tecnica dei risconti passivi). Emergeva infine, da un atto di cessione di credito regist rato, l’esistenza di un lodo arbitrale intercorso con la Regione Calabria, comportante un credito di euro 7.343.194,56. Parte di tale somma – solo per tale parte contabilizzata – pari ad euro 1.970.850, 00, veniva ceduta alla RAGIONE_SOCIALE, che doveva fornire imprecisati servizi per euro 1.970.850,00,
oltre IVA. Nel 2014, anno di imputazione a voce negativa d reddito, il costo era recuperato come sproporzionato e indimostrato, e dunque non inerente, se non oggettivamente inesistente; nel 2013 invece si recuperava l’IVA, addebitata nella fattura del 9.12 .2013 per euro 433.587,00. Si accertava, pertanto, un maggior reddito d’impresa pari a euro 477.654,00 (da cui calcolare le maggiori IRES e IRAP) e una maggiore IVA.
Per il 2014, l’accertamento recuperava a tassazione un reddito di euro 905.199, 00, indebitamente compensato dalla parte con le perdite dei due anni precedenti, già utilizzate dai relativi accertamenti in compensazione dei maggiori redditi accertati per quegli anni (per il 2012, euro 1.249.924 – euro 442.438, 00 = euro 807.486, 00; per il 2013 euro 477.654, 00 – 462.761,00 = euro 14.893, 00); inoltre, recuperava il costo di euro 1.970.850, 00, di cui alla fattura della RAGIONE_SOCIALE sopra richiamata (per un totale di euro 2.876.049,00), e applicava sanzioni al 135%.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava gli avvisi di accertamento con distinti ricorsi.
L’Ufficio controdeduceva, confermando la validità del proprio operato e i contenuti degli accertamenti.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE, con distinte sentenze n. 5511/2019, n. 5512/2019 e n. 5513/2019, accoglieva parzialmente i ricorsi.
-Avverso tali pronunce proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE con distinti atti d’appello.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE per resistere ai motivi di gravame.
La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 11/2022, disposta la riunione degli atti di impugnazione, accoglieva gli appelli dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riferimento al recupero a tassazione dei costi relativi alle prestazioni della RAGIONE_SOCIALE e del lodo arbitrale.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio proponendo altresì un ricorso incidentale articolato su tre motivi.
La liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE ha depositato una propria memoria.
La Procura generale ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – mancata valutazione dell’atto di annullamento in autotutela da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO emesso a carico della RAGIONE_SOCIALE (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
Secondo quanto prospettato, la pronuncia sarebbe viziata dalla mancata considerazione del fatto oggettivo, costituito dall’avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento a carico di RAGIONE_SOCIALE, che ha sostanzialmente confermato l’esistenza dell’operazi one, ritenuta invece inesistente dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, su cui si fondavano gli atti impugnati in primo grado.
Tale documento sopravvenuto è stato ritualmente depositato, nel fascicolo telematico del procedimento di appello 1201/2020 RG, il 18 maggio 2021, circa 5 mesi prima della discussione, e doveva essere tenuto in considerazione da parte della Commissione tributaria regionale, anche in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992. L’odierna ricorrente aveva quindi espressamente resistito, mediante produzione di un documento sopravvenuto, al motivo di appello che invece è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale, senza alcuna valutazione del predetto deposito.
L’annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico di RAGIONE_SOCIALE si pone in contraddittorietà con gli atti impugnati in primo grado e annullati dalla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di Cosenza, sicché, tale circostanza, se fosse stata tenuta in considerazione dalla Commissione tributaria regionale, avrebbe indotto il giudice di appello a confermare le sentenze emesse dai giudici tributari di primo grado, i quali avevano già accertato la sussistenza dell’operazione sulla base dei documenti depositati dalla RAGIONE_SOCIALE e quindi il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati.
1.1. -Il motivo è inammissibile.
È ben vero che, nella fattispecie in giudizio, la pronuncia impugnata, nel suo percorso argomentativo, non esamina l’invocato annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento a carico della RAGIONE_SOCIALE, atto che, unitamente ad altri elementi, era stato posto a fondamento degli avvisi di accertamento impugnati.
Occorre tuttavia rilevare che il motivo -e la complessiva doglianza -è, in primo luogo, gravemente carente di specificità (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022).
Come emerge dagli atti depositati dal ricorrente, infatti, innanzi alla Commissione tributaria regionale era stata depositata la sola comunicazione dell’annullamento in autotutela dell’avviso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, senza che, tuttavia, sia stato in alcun modo riprodotto -né in sede d’appello, né in questa sede -il contenuto e le ragioni dell’atto di autotutela, che, nella prospettazione addotta, costituiscono mere congetture.
È evidente, infatti, che l’annullamento in autotutela può essere disposto per le più varie ragioni, sicché l’allegazione di tale fatto in assenza di queste indicazioni è priva di rilievo e decisività, tanto più che l’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO riguardava altro soggetto (la RAGIONE_SOCIALE) e diversa autonoma condotta.
A ciò va aggiunto, in secondo luogo, che la doglianza neppure si rapporta all’articolato complesso di elementi valutati, con dettaglio, dalla CTR a sostegno della fondatezza della ripresa.
Il motivo, pertanto, oltre che mancante di specificità, è anche carente di decisività.
-Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/92 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Si evidenzia che la Commissione tributaria regionale afferma che sarebbe inammissibile perché nuovo il motivo d’appello dell’Ufficio in cui si chiede la quantificazione dei pasti fruiti dai dipendenti, che secondo la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE sarebbero da escludere dal conteggio di quelli rilevanti a fini reddituali. Al riguardo, si deduce che la statuizione sarebbe palesemente immotivata, in quanto non chiarisce in che cosa consista la novità, né indica quali siano i valori originari accertati dei quali il motivo d’appello realizzerebbe un incremento; sotto tale profilo essa non sembra neppure riferibile alla fattispecie in esame (e perciò si presenta ulteriormente inesistente, perché meramente apparente). Inoltre, si evidenzia che le tesi erariali erano state senz’altro introdotte nei giudizi per il 2012 e per il 2013 attraverso gli accertamenti che ne erano l’oggetto; altrettanto è avvenuto in appello, per espresso riconoscimento della Commissione tributaria regionale, che ha essa stessa riprodotto il testo della deduzione.
2.1. -Il motivo è fondato.
Esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del
giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (Cass. n. 32146/2018; Cass. n. 3409/1978).
Nel caso di specie, non vi è stata alcuna mutatio , né l’introduzione di una domanda nuova.
Riguardo ai pasti non si ravvisa alcun mutamento della domanda perché l’amministrazione ha semplicemente prospettato un diverso modo della loro quantificazione che non ha comportato alcun aumento della originaria rideterminazione dei ricavi, ma solo una minor diminuzione degli stessi, rispetto a quanto prospettato dalla società e accolto dalla sentenza di primo grado.
Tale conclusione vale, poi, anche con riguardo alla questione della decurtazione del contributo in conto impianti dal valore complessivo del bene ammortizzabile, che risultava già dedotta negli avvisi di accertamento.
-L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, con cui si deduce la violazione dell’art. 2 TUIR (in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c.) per cui, ove la Commissione tributaria regionale abbia inteso ritenere nuova di per sé la domanda di quantificazione del reddito residuo accertato, in quanto non espressamente proposta nel precedente corso del giudizio, la pronuncia avrebbe erroneamente omesso di considerare che la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE, al pari della Commissione tributaria regionale, è giudice del merito, al quale fa carico quantificare l’imposta residua, e quindi il reddito che ne è la base, in conseguenza della sua decisione.
-Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione degli artt. 2697 e 2709 c.c. (in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.). Al riguardo, l’amministrazione si duole del rigetto della doglianza circa la mancata dimostrazione dei debiti dichiarati nei confronti dei dipendenti per omesso versamento dei loro stipendi.
La pronuncia sul punto farebbe mal governo dell’onere della prova, in quanto, da un lato, pretende di addossare all’Ufficio la prova dell’inesistenza di una voce passiva (anziché, come vuole la legge, imporre alla parte di provare le voci negative, che sono fatti limitativi della pretesa fiscale), e, dall’altro, pretende che le scritture contabili, provenienti dall’imprenditore, possano essere da questi invocate quale prova a suo favore, nonostante la presenza di una specifica norma civilistica che lo esclu de (art. 2709 c.c., salva l’impossibilità di scinderne il contenuto ove esse siano invocate da terzi contro l’imprenditore stesso), a motivo della loro evidente carenza di terzietà, requisito necessario perché un fatto possa costituire prova.
Si rileva, infine, che i conti di bilancio, che secondo la Commissione tributaria regionale l’Ufficio doveva esaminare in dettaglio per trarne prova in favore della parte, non erano idonei a provare il preteso mancato pagamento di stipendi ai dipendenti, perché -al di là del fatto che la contabilizzazione degli stipendi avviene per competenza indipendentemente dal loro effettivo pagamento -si trattava di atti dell’imprenditore, che ben poteva predisporli ‘ad hoc’.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
Dalla lettura della sentenza si evince che il rigetto del motivo verte sulla sufficienza della motivazione dell’avviso (‘nella fattispecie la questione attiene alla sufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazioni dell’avviso di accertamento a determinare il recupero dell’imposta’) valutata inidonea a fronte della mancata verifica del contenuto RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e dell’esame RAGIONE_SOCIALE relative esposizioni di bilancio, mentre la censura qui formulata si riferisce alla questione dell’onere della prova.
La doglianza, quindi, non coglie la ratio della decisione e, pertanto, risulta inammissibile.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata in relazione al motivo accolto e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di
giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo e rigettato il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME