Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24511 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24511 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3281/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME
COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 2019/2023 depositata il 04/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ( hinc: CGT2), con la sentenza n. 2019/2023 depositata in data 04/07/2023, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ( hinc: ADMO), contro la sentenza n. 1957/2019, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in data 11/10/2019, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. NOME COGNOME contro l’avviso di accertamento con il quale era stato recuperato il cd. PREU, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni.
La CGT2 ha affermato che: « Nel caso che ci occupa la raccolta di somme giocate giornalmente come stabilito dai decreti direttoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, consente di risalire al dato non conosciuto (raccolta di somme giocate nell’esercizio commerciale del contribuente. Ciò, però, non può condurre a ricostruire il secondo dato appena indicato anche per le giornate di chiusura, per le quali è dato notorio e di comune esperienza che non possa esservi stata alcuna raccolta di somme. Procedere con la determinazione della base imponibile anche per i giorni di chiusura, come pretende di fare l’appellante, porterebbe ad una scorretta applicazione del metodo induttivo perché ometterebbe di tener conto del dato noto della giornata di chiusura per la ricostruzione del reddito del contribuente. Pertanto, appare pienamente corretto il calcolo operato dai Giudici
di primo grado, mentre è del tutto infondata la tesi propugnata dall’appellante. »
L’ADMO ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
La parte intimata non si è costituita.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 39 quater, comma 3, d.l. 269 del 2003 e 24, comma 8, d.l. n. 98 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
1.1. La parte ricorrente ha richiamato il contenuto dell’art. 39 quater , comma 3, del d. l. n. 269 del 2003 (« Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il predetto importo forfetario o, se maggiore, l’ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto» ), per poi evidenziare come tale norma estenda il PREU anche agli apparecchi e congegni privi di
nulla osta. In particolare, per la determinazione della base imponibile del PREU, in assenza di memorizzazione dei dati relativi alle somme giocate con gli apparecchi afferenti la tipologia di apparecchi di cui al comma 6, lett. a) T.U.L.P.S., il quantum debeatur è determinato applicando il metodo induttivo sulla base dell’importo forfettario giornaliero definito con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze -Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 22847/Giochi/ADI, è stata determinata la misura del valore forfettario giornaliero in Euro 560,00.
In particolare, l’art. 10 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 22847/Giochi/ADI, in tutte le ipotesi nelle quali non è possibile la trasmissione e/o lettura dei dati utilizzati per la determinazione della base imponibile, dispone che: « 1. Il valore forfetario giornaliero della raccolta riferita a ciascun apparecchio di gioco afferente ad ogni singolo sistema di gioco è pari a euro cinquecentosessanta. Per apparecchio di gioco afferente al sistema di gioco si intende un apparecchio di gioco associato ad uno stato che consenta la raccolta di gioco.
La misura di cui al comma 1 potrà essere aggiornata con successivi provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato .»
Ad avviso della parte ricorrente la CGT2 ha erroneamente confuso la ricostruzione con metodo induttivo della base imponibile del prelievo erariale unico con i criteri di determinazione del reddito personale del Sig. COGNOME in considerazione della raccolta delle somme giocate giornalmente.
Il presupposto del PREU, ex art. 39 quater cit. rimane, infatti, l’utilizzazione di apparecchi e congegni che erogano vincite in danaro o consentono il gioco d’azzardo, anche privi di nulla osta e non
collegati alla rete telematica AAMS per la lettura delle giocate, installati in locali e/o esercizi commerciali.
Il fatto che l’apparecchio o il congegno non sia operativo configura utilizzo dello stesso apparecchio in quanto il prelievo erariale in argomento prescinde dalla sua concreta fruizione.
3. Il motivo di ricorso è infondato: l’art. 39 quater , comma 3, d.l. n. 269 del 2003, avallando il ricorso al metodo induttivo in caso di mancata memorizzazione o leggibilità dei dati relativi alle somme giocate, anche attraverso il ricorso a un importo forfettizzato determinato con decreto ministeriale, non stabilisce, in realtà, una presunzione iuris et de iure (come dimostra, del resto, la previsione che consente di applicare il maggior importo accertato) , tale da escludere la prova contraria del contribuente. In altre parole, il fatto che il legislatore plasmi il contenuto della presunzione attraverso cui l’amministrazione finanziaria ricostruisce gli importi dovuti dal contribuente (nella specie a titolo di PREU) comporta un meccanismo di semplificazion e probatoria in capo all’organo accertatore che non è affatto incompatibile e, quindi, non esclude a priori la prova contraria del contribuente, anche in ordine al quantum della pretesa tributaria. Il ricorso al metodo induttivo, quindi, per quanto collegato, nel caso dell’art. 39 quater, comma 3, d.l. n. 269 del 2023 alla presenza apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati e, quindi, a una condotta non corretta del contribuente, non impedisce a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa in ordine all’imposta accertata in via induttiva, fornendo la prova contraria, come avvenuto nel caso di specie, dove, a fronte de ll’applicazione della somma forfettizzata in via giornaliera, è stata eccepita la necessità di escludere dal computo i giorni di chiusura dell’attività.
Di conseguenza, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, considerata la mancata costituzione della parte intimata.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.