Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24511 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24511 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3281/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CAMMISA
NOME
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 2019/2023 depositata il 04/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia ( hinc: CGT2), con la sentenza n. 2019/2023 depositata in data 04/07/2023, ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE ( hinc: RAGIONE_SOCIALE), contro la sentenza n. 1957/2019, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in data 11/10/2019, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. NOME COGNOME contro l’avviso di accertamento con il quale era stato recuperato il cd. PREU, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni.
La CGT2 ha affermato che: « Nel caso che ci occupa la raccolta di somme giocate giornalmente come stabilito dai decreti direttoriali del RAGIONE_SOCIALE, consente di risalire al dato non conosciuto (raccolta di somme giocate nell’esercizio commerciale del contribuente. Ciò, però, non può condurre a ricostruire il secondo dato appena indicato anche per le giornate di chiusura, per le quali è dato notorio e di comune esperienza che non possa esservi stata alcuna raccolta di somme. Procedere con la determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile anche per i giorni di chiusura, come pretende di fare l’appellante, porterebbe ad una scorretta applicazione del metodo induttivo perché ometterebbe di tener conto del dato noto RAGIONE_SOCIALEa giornata di chiusura per la ricostruzione del reddito del contribuente. Pertanto, appare pienamente corretto il calcolo operato dai Giudici
di primo grado, mentre è del tutto infondata la tesi propugnata dall’appellante. »
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
La parte intimata non si è costituita.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 39 quater, comma 3, d.l. 269 del 2003 e 24, comma 8, d.l. n. 98 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
1.1. La parte ricorrente ha richiamato il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 quater , comma 3, del d. l. n. 269 del 2003 (« Gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE procedono all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE determinano induttivamente l’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme giocate sulla base RAGIONE_SOCIALE‘importo forfetario giornaliero definito con decreti del RAGIONE_SOCIALE. Il predetto importo forfetario o, se maggiore, l’ammontare effettivo accertato ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del prelievo erariale unico è posto a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, RAGIONE_SOCIALE‘imposta sul valore aggiunto e RAGIONE_SOCIALE‘imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto» ), per poi evidenziare come tale norma estenda il PREU anche agli apparecchi e congegni privi di
nulla osta. In particolare, per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile del PREU, in assenza di memorizzazione dei dati relativi alle somme giocate con gli apparecchi afferenti la tipologia di apparecchi di cui al comma 6, lett. a) T.U.L.P.S., il quantum debeatur è determinato applicando il metodo induttivo sulla base RAGIONE_SOCIALE‘importo forfettario giornaliero definito con decreti del RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE. Con Decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prot. n. 22847/Giochi/ADI, è stata determinata la misura del valore forfettario giornaliero in Euro 560,00.
In particolare, l’art. 10 del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prot. n. 22847/Giochi/ADI, in tutte le ipotesi nelle quali non è possibile la trasmissione e/o lettura dei dati utilizzati per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile, dispone che: « 1. Il valore forfetario giornaliero RAGIONE_SOCIALEa raccolta riferita a ciascun apparecchio di gioco afferente ad ogni singolo sistema di gioco è pari a euro cinquecentosessanta. Per apparecchio di gioco afferente al sistema di gioco si intende un apparecchio di gioco associato ad uno stato che consenta la raccolta di gioco.
La misura di cui al comma 1 potrà essere aggiornata con successivi provvedimenti del RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE .»
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente la CGT2 ha erroneamente confuso la ricostruzione con metodo induttivo RAGIONE_SOCIALEa base imponibile del prelievo erariale unico con i criteri di determinazione del reddito personale del Sig. COGNOME in considerazione RAGIONE_SOCIALEa raccolta RAGIONE_SOCIALE somme giocate giornalmente.
Il presupposto del PREU, ex art. 39 quater cit. rimane, infatti, l’utilizzazione di apparecchi e congegni che erogano vincite in danaro o consentono il gioco d’azzardo, anche privi di nulla osta e non
collegati alla rete telematica AAMS per la lettura RAGIONE_SOCIALE giocate, installati in locali e/o esercizi commerciali.
Il fatto che l’apparecchio o il congegno non sia operativo configura utilizzo RAGIONE_SOCIALEo stesso apparecchio in quanto il prelievo erariale in argomento prescinde dalla sua concreta fruizione.
3. Il motivo di ricorso è infondato: l’art. 39 quater , comma 3, d.l. n. 269 del 2003, avallando il ricorso al metodo induttivo in caso di mancata memorizzazione o leggibilità dei dati relativi alle somme giocate, anche attraverso il ricorso a un importo forfettizzato determinato con decreto ministeriale, non stabilisce, in realtà, una presunzione iuris et de iure (come dimostra, del resto, la previsione che consente di applicare il maggior importo accertato) , tale da escludere la prova contraria del contribuente. In altre parole, il fatto che il legislatore plasmi il contenuto RAGIONE_SOCIALEa presunzione attraverso cui l’amministrazione finanziaria ricostruisce gli importi dovuti dal contribuente (nella specie a titolo di PREU) comporta un meccanismo di semplificazion e probatoria in capo all’organo accertatore che non è affatto incompatibile e, quindi, non esclude a priori la prova contraria del contribuente, anche in ordine al quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria. Il ricorso al metodo induttivo, quindi, per quanto collegato, nel caso RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 quater, comma 3, d.l. n. 269 del 2023 alla presenza apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati e, quindi, a una condotta non corretta del contribuente, non impedisce a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa in ordine all’imposta accertata in via induttiva, fornendo la prova contraria, come avvenuto nel caso di specie, dove, a fronte de ll’applicazione RAGIONE_SOCIALEa somma forfettizzata in via giornaliera, è stata eccepita la necessità di escludere dal computo i giorni di chiusura RAGIONE_SOCIALE‘attività.
Di conseguenza, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, considerata la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte intimata.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.