Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2561 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6840/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIASEZ.DIST. BRESCIA n. 3955/2014 depositata il 15/07/2014 , nonché sul ricorso iscritto al n. 474/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato ‘ex lege’ in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIASEZ.DIST. BRESCIA n. 2109/2017 depositata il 15/05/2017 .
Udita la relazione svolta, in entrambe le cause riunite, alla pubblica udienza del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dagli atti della causa n. 6840 del 2015 risulta quanto segue.
1.1. RAGIONE_SOCIALE , che esercita l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed in particolare di frutta esotica, a seguito di verifica parziale relativa all’a.i. 2005, era attinta da PVC, mediante il quale le veniva contestato un maggior reddito imponibile di euro 246.954,72.
Seguivano il deposito di memoria illustrativa da parte della società e, su invito dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate, la convocazione della medesima a tre incontri, ad esito dei quali l’RAGIONE_SOCIALE giudicava i maggiori ricavi risultanti dal PVC ragionevoli e la società ricusava la definizione con adesione.
1.2. Il 16 dicembre 2010, l’RAGIONE_SOCIALE notificava alla società l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO , con cui veniva induttivamente determinato un maggior reddito d’impresa, con recupero di maggiori IVA ed IRAP, oltre interessi e sanzioni.
1.3. Ulteriori avvisi l’RAGIONE_SOCIALE notificava per trasparenza ai soci in relazione al medesimo a.i.
COGNOME NOME era attinto dall’ NUMERO_DOCUMENTO di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO .
1.4. La società ed il COGNOME impugnavano i rispettivi avvisi; gli altri soci, invece, ‘nelle more delle fasi di merito, hanno provveduto alla definizione della lite per la propria personale posizione, sicché le relative vicende esulano dall’ambito del presente ‘ (p. 3 ric.).
La CTP di Bergamo, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 126 del 23 settembre 2011 -14 ottobre 2011, li respingeva.
1.6. La società ed il COGNOME proponevano appello nanti la CTR della Lombardia -Sezione Distaccata di Brescia, che, con la sentenza n. 15/7/14 in epigrafe, respingeva il gravame, osservando in motivazione:
Gli avvisi di accertamento sono fondati ed in particolare, tenuto conto della peculiare attività svolta, l’Ufficio ha correttamente e legittimamente proceduto nell’azione accertatrice, stante l’inattendibilità della contabilità, giustificante l’accertamento dei maggiori corrispettivi in base al metodo induttivo, sulla scorta di elementi analiticamente
indicati ed elencati, assistiti dai requisiti della gravità, precisione e concordanza.
.
Il comportamento anomalo del contribuente che giustifica la rettifica induttiva risulta ancor più ‘sospetto’ nell’ipotesi in cui il medesimo, nonostante le ingenti perdite per diversi anni, abbia insistito nella stessa attività.
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L’eccessiva consistenza di giacenze di magazzino nei mesi di aprile e novembre dell’anno 2005 non è giustificabile considerando la dimensione aziendale peculiare (della contribuente) di grossista di alimenti e che appare molto probabile la sussistenza di notevoli giacenze di magazzino in prossimità alla fine dell’anno, onde poter soddisfare le esigenze dei dettaglianti e dei centri di distribuzione in un periodo culminante dell’esercizio annuale. Nella fattispecie, i picchi di giacenza di magazzino nei mesi testé menzionati non sono attendibili, stante la carenza di necessità di acquisti. In punto va rammentato che ‘… le tecniche di frigoconservazione consentono sicuramente di poter disporre dello stesso prodotto ben oltre il naturale periodo di maturazione, ma il periodo di conservazione dipende essenzialmente dalle caratteristiche di ciascun prodotto …’, per cui, considerando la prevedibilità della domanda, gli acquisti e le scorte vengono strutturati in modo da consentire il minor immobilizzo delle disponibilità liquide e da ridurre al minimo lo scarto dei prodotti. Il ricarico ridottissimo asseritamente pari a 2,14% tenuto conto delle spese di trasporto e di altre, nonché di costi fissi di notevole entità, non è giustificabile a fronte, peraltro, di una politica aziendale espansiva, in presenza di un elevato volume d’affari. La parte contribuente ha dichiarato di
aver battuto scontrini preventivamente e per importi notevoli, onde evitare l’accalcarsi degli acquirenti, comportandosi in modo illegittimo, ma soprattutto non dimostrando fondatamente l’entità dei corrispettivi incassati e non incassati. Inoltre i soci, aventi un loro nucleo familiare, possessori di immobili e/o autoveicoli e/o imbarcazioni, in presenza di spese per oneri deducibili o detraibili per utenze, ecc., a fronte di un volume d’affari aziendale di oltre euro 25.000.000,00, hanno dichiarato redditi meramente da pensione o pari ad euro 0,00. Inoltre il dato di fatto costituito da una perdita d’impresa dichiarata pari ad euro 170.964 nell’anno 2005, reiterata nell’anno 2006 per euro 132.048,00, in costante presenza di crediti d’imposta I.V.A. pluriennali, è in netto contrasto con volumi d’affari di entità pari a quella summenzionata e col perdurare della politica e gestione antieconomica aziendale di breve e medio periodo.
1.7. Propongono ricorso per cassazione ‘uno acto’ la società ed il COGNOME con quattro motivi. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
1.8. Il Pubblico Ministero presso questa Suprema Corte, in persona del AVV_NOTAIO, deposita telematicamente requisitoria datata 16 ottobre 2023, mediante la quale conclude per il rigetto del ricorso; a detta requisitoria il medesimo si riporta all’odierna pubblica udienza, brevemente illustrandola.
La difesa dei contribuenti, ad ulteriore illustrazione dei motivi di ricorso ed in replica alla requisitoria del P.M., deposita telematicamente memoria datata 26 ottobre 2023.
Dagli atti della causa n. 474 del 2018 risulta quanto segue.
2.1. Relativamente all’a.i. 2008, COGNOME NOME era attinto dall’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ,
che traeva origine dall’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO , di cui alla causa n. 6840 del 2015 , notificato alla società. Invero, alla stregua di quanto precisato in ricorso (p. 1), il COGNOME riportava a nuovo la residua perdita generata nel 2005, esaurendo il risparmio d’imposta nel 2008 mediante utilizzo in compensazione con altri redditi di partecipazione. Donde, con il suddetto avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO , di cui alla causa n. 474 del 2018 , l’RAGIONE_SOCIALE, disconosciute le perdite utilizzate in compensazione, procedeva nei suoi confronti determinando una maggiore IRPEF dovuta.
2.2. Avverso l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO il COGNOME proponeva ricorso, respinto dalla CTP di Bergamo con sentenza n. 323 del 13 maggio 2016 -14 giugno 2016.
2.3. Avverso detta sentenza, il COGNOME proponeva appello, respinto dalla CTR della Lombardia -Sezione Distaccata di Brescia con la sentenza n. 2109/23/2017 in epigrafe, osservando in motivazione:
Il giudice provinciale rigetta il ricorso, osservando che sulla causa “pregiudicante” era stata emessa sentenza di rigetto in primo grado, confermata anche da questa CTR con sentenza del 15/7/14, nel ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (e dal socio COGNOME NOME).
In questa sede, il contribuente – oltre a riproporre le questioni di merito che erano state dedotte e sviluppate nella causa pregiudicante -insiste per la sospensione del procedimento, anche alla luce della ‘espansione normativa’ (già comunque precorsa dalla giurisprudenza …) introdotta dall’art. 39 546/92); regolarmente costituita, la
RAGIONE_SOCIALE si oppone alla sospensiva e si riporta nel merito al contenuto della già ricordata decisione pregiudicante.
Questa Commissione ritiene impraticabile una decisione che nel merito possa discostarsi d quanto già deciso nei confronti della società per l’anno 2005, dal momento che la questione “personale” del Galletti 2008 (così come quella per il 2005) discende senza alcuna mediazione dalla ripresa effettuata nei confronti della società. In punto sospensione, tuttavia, anche la equiparazione dell’art. 39 al contenuto dell’art. 295 cpc non può che essere con i limiti della disposizione codicistica, che secondo l’interpretazione corrente esclude la necessità della sospensione (della causa pregiudicata) quando la causa pregiudicante abbia superato il giudizio di primo grado (e a maggior ragione quando – come nel caso di cui ci si sta occupando – esista già un giudicato di secondo grado, ancorché oggetto di ricorso per cassazione).
Di qui, l’inevitabile (ancorché astrattamente provvisoria) conferma della decisione di primo grado, in un contesto che suggerisce l’opportunità della compensazione integrale delle spese.
2.5. Propone ricorso per cassazione il COGNOME con tre motivi. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
2.6. Il Pubblico Ministero presso questa Suprema Corte, in persona del AVV_NOTAIO, deposita telematicamente requisitoria datata 16 ottobre 2023, mediante la quale conclude per il rigetto del ricorso; a detta requisitoria il medesimo si riporta all’odierna pubblica udienza, brevemente illustrandola.
La difesa del contribuente, ad ulteriore illustrazione dei motivi di ricorso ed in replica alla requisitoria del P.M., deposita telematicamente memoria datata 26 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prioritariamente deve darsi atto della necessità di riunione, sollecitata anche dal COGNOME nella causa n. 474 del 2018, di quest’ultima alla causa n. 6840 del 2015. Invero la causa n. 474 del 2018 ha ad oggetto un avviso di accertamento ‘personale’, notificato al COGNOME in dipendenza dall’avviso di accertamento ‘sociale’, che costituisce oggetto della causa n. 6840 del 2015.
Rispetto ad entrambe le cause riunite, non sorgono questioni di integrità del contraddittorio in riferimento ai soci diversi dal COGNOME, posto che, alla luce dell’espressa dichiarazione – innanzi riportata – di cui al ricorso nella causa n. 6840 del 2015, detti soci -medesimamente, come il COGNOME, attinti da avvisi di accertamento per trasparenza – hanno ‘medio tempore’ definito ‘la propria personale posizione’.
Tanto premesso, la trattazione della causa n. 6840 del 2015, siccome riguardante l’avviso di accertamento ‘sociale’, assume valenza prioritaria sotto entrambi i profili logico e giuridico.
Donde, subito in appresso, si procederà ad enunciare ed esaminare i quattro motivi di ricorso spiegati in tale causa; di seguito si renderà conto delle sorti del ricorso nella causa n. 474 del 2018.
Con il primo motivo di ricorso nella causa n. 6840 del 2015, alla lettera, si denuncia: ‘V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.) con riferimento agli artt. 6, 7 e 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente) e all’art. 10 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alla ritenuta completezza e correttezza della motivazione degli
avvisi di accertamento impugnati, nonché con riferimento all’art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all’art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in ordine all’omessa indicazione, nella motivazione degli avvisi impugnati e della sentenza ‘de qua’, delle ragioni per cui sono state disattese le contestazioni sollevate dai contribuenti’.
4.1. Dopo il PVC, ‘i contribuenti, tramite un proprio procuratore, rassegnarono un’ampia memoria difensiva con la quale, per quanto qui di interesse: (i) veniva smentito il presupposto sulla base del quale l’Ufficio si era determinato alla ricostruzione dei redditi con il metodo induttivo (presupposto rappresentato dalla gestione asseritamente irragionevole ed antieconomica della RAGIONE_SOCIALE ); (ii) si specificavano le ragioni dei picchi di giacenza dei mesi di aprile e novembre 2005 (sulla base dei quali era stato determinato e quantificato il maggior reddito imponibile); (iii) si attestava l’inidoneità a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti delle circostanze mediante le quali l’Ufficio riteneva di aver provato l’esistenza di redditi non dichiarati’.
‘In sostanza, la ricorrente ha allegato, argomentato e documentato con atti, regolamenti, studi, fatture e certificati, numerose circostanze che inficiavano le conclusioni raggiunte dall’Ufficio applicando il metodo induttivo, ma nessuna di tali allegazioni è stata valutata dall’Amministrazione. Come è agevole constatare dall’esame, ‘ictu oculi’, dei verbali di contraddittorio redatti a seguito della memoria difensiva della ricorrente ‘.
‘Alla fase in contraddittorio seguivano gli avvisi di accertamento impugnati in cui l’RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alle deduzioni svolte dalla ricorrente, si limitava a premettere che, ‘esaminate le memorie prodotte in data 03/12/08 prot. n. 2008NUMERO_DOCUMENTO e ritenute
inconsistenti nonché prive di fondamento per i motivi già ampiamente illustrati nel citato PVC’ (cfr. doc. 4, pag. 4, riga 13 e ss.), essa riteneva in ogni caso di procedere all’accertamento induttivo del maggior reddito. L’assoluta indifferenza dell’Ufficio verso le argomentazioni e la documentazione offerte dal contribuente, e il conseguente vizio di motivazione degli avvisi impugnati, sono stati rilevati sin dal ricorso introduttivo del primo grado ‘. ‘La sentenza di primo grado ha respinto l’eccezione dei contribuenti, rilevando (cfr. atto n. 5, pag. 3, riga 5 e ss.): ‘quanto al presunto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento la Commissione osserva che lo stesso contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti richiama espressamente, a pag. 4, sia le memorie prodotte in data 03/12/2008 ed acquisite al protocollo n. 2008NUMERO_DOCUMENTO89073, sia i verbali di contraddittorio il che vuol dire che l’Ufficio ha di essi tenuto debito conto, che li ha quindi esaminati ”. ‘Detto capo di sentenza è stato impugnato con l’atto d’appello promosso dagli odierni ricorrenti’. ‘Nella motivazione della sentenza impugnata non si rinviene alcun cenno all’eccepito difetto di motivazione degli avvisi impugnati e, in particolare, al fatto che non fossero state tenute in considerazione, neppure ai fini di un ipotetico rigetto, le circostanze sollevate dai contribuenti nella fase del contraddittorio. La sentenza ‘de qua’, infatti, si limita a riprendere pedissequamente taluni passi degli atti difensivi dell’RAGIONE_SOCIALE (atti che, a loro volta, si limitavano a trascrivere pedissequamente le conclusioni del PVC), per poi concludere, come si è visto, che ‘ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motiva esposta”.
4.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
Esso è inammissibile a misura che non trascrive, nella parte rilevante, la motivazione dell’avviso di accertamento, dove, peraltro, a tenore della sentenza di primo grado, riprodotta ‘in
parte qua’ nel motivo, era contenuta la specifica menzione della memoria depositata dalla società in replica al PVC.
Esso è manifestamente infondato a misura che la RAGIONE_SOCIALE, valutando nel merito le doglianze avanzate dalla società avverso il RAGIONE_SOCIALE, che essa medesima assume sostanzialmente trasfuso nell’avviso, ha implicitamente disatteso dette doglianze, ritenendo corretti – giusta, come si vedrà in seguito, logica e completa motivazione – il tipo di accertamento utilizzato ed i relativi esiti.
Infine, e comunque, tenuto conto che l’avviso, come visto, conteneva ‘expressis verbis’ menzione della memoria della società, ‘hoc sufficit’, non sussistendo in capo all’organo accertatore un obbligo motivazionale confutativo, punto per punto, delle posizioni assunte dal contribuente, mentre deve ricavarsi globalmente dalla motivazione dell’avviso l’illustrazione delle ragioni fattuali e giuridiche addotte a sostegno dell’accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso nella causa n. 6840 del 2015, alla lettera, si denuncia: ‘V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.) con riferimento all’art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in ordine alla ritenuta idoneità della gestione antieconomica della ricorrente a legittimare l’accertamento induttivo, nonostante la contribuente abbia illustrato le ragioni dei risultati di tale gestione; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.) con riferimento alle circostanze segnalate dalla contribuente al fine di motivare i crediti IVA maturati negli esercizi 2003, 2004, 2005 e 2006 e le perdite dichiarate nel medesimo periodo’.
5.1. Nel PVC ‘ la gestione antieconomica della società RAGIONE_SOCIALE rappresenta l’unico presupposto sulla base del quale l’RAGIONE_SOCIALE si è determinata a procedere all’accertamento induttivo, e di ciò si
ha conferma nell’NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO‘, segnatamente nella parte di motivazione (riprodotta) in cui ‘si evincono gli importi complessivi di imposta a credito di seguito indicati ‘, leggendosi: ‘Il perdurare delle situazioni sopra evidenziate per più periodi d’imposta consecutivi può considerarsi sintomatico di una condotta antieconomica non immediatamente giustificabile dall’analisi delle informazioni dichiarate’.
‘Sin dalla memoria difensiva depositata nella fase del contraddittorio , la RAGIONE_SOCIALE ha illustrato le ragioni delle perdite sofferte e dei crediti IVA maturati nelle annualità in questione, osservando che: ‘Nel 2004 è stata infine aperta una unità locale nel comune di Albano Sant’Alessandro, realizzata tramite l’acquisizione in ‘leasing’ di un esteso complesso immobiliare e delle relative attrezzature industriali (i costi per ‘leasing’ sono passati da 97.577 nel 2004 a 134.865 nel 2005) e di nuovo personale (i cui costi sono passati da 875.507 nel 2004 a 1.033.332 nel 2005). La presenza di risultati inferiori alla media nel 2004 e negativi negli anni 2005/2006 quindi rivela una società in espansione’. Analoghe considerazioni venivano svolte nel ricorso introduttivo di primo grado ‘. ‘Parimenti, lo stesso PVC dà atto che, nel corso dell’indagine sulle dichiarazioni IVA, ‘non sono state considerate le vendite effettuate all’aliquota del 20% in quanto marginali rispetto al volume d’affari complessivo’. Le argomentazioni diffusamente svolte dalla ricorrente sono state ignorate dall’RAGIONE_SOCIALE, che si è limitata, in entrambi i gradi di merito, a trascrivere pedissequamente il contenuto dell’avviso di accertamento’.
‘Se ciò è grave per l’Amministrazione, è tanto più grave il fatto che la CTR abbia a propria volta ignorato le difese della ricorrente, limitandosi, come si evince dal raffronto tra i passi delle controdeduzioni avversarie e delle sentenza impugnata, a ‘copiare e incollare’ le tesi sin dal menzionato PVC e riprese poi
letteralmente in tutti gli atti successivi’. ‘La CTR dimentica che codesta Corte ha sempre avuto cura di precisare che il contribuente ha la possibilità di provare la ragionevolezza del proprio comportamento, ovverosia di indicare le ragioni delle scelte che, ‘a priori’, possono apparire antieconomiche ‘.
Nella specie, è incontestato che ‘la società RAGIONE_SOCIALE si dedicava prevalentemente a vendite soggette ad aliquote del 4% o del 10%, essendo ‘marginali’ le vendite ad aliquota del 20%; al contrario, la ricorrente acquistava beni ad aliquota di regola del 20%; in particolare, la ricorrente, nel periodo d’imposta oggetto di accertamento, così come in quelli precedenti e successivi, si trovava in una fase di espansione della propria attività, che aveva comportato il ricorso a maggiori approvvigionamenti, all’apertura di nuovi spazi commerciali, all’acquisto di nuovi macchinari (in particolare per la refrigerazione della frutta) e ad un significativo incremento dei costi per il personale. Ovviamente tutti gli acquisti eseguiti nella fase espansiva erano oggetto di IVA al 20%. L’insieme di tali circostanze consente di comprendere a chiunque la ragione per cui la società RAGIONE_SOCIALE, nei periodi presi in considerazione, si trovasse costantemente a credito di IVA e incorresse in perdite d’esercizio’.
5.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
Esso è inammissibile a misura che:
paventa un vizio di omesso esame, non già di un fatto storico, ma semplicemente di allegazioni e prove offerte dalla società sin dalla fase procedimentale;
sollecita, in relazione sia alla denuncia di detto vizio sia alla denuncia del concorrente vizio di violazione di legge, peraltro di per sé irritualmente cumulati, una nuova e più favorevole riedizione del
giudizio di merito, in contrasto con natura e limiti del giudizio di legittimità, quale momento di mero controllo della legalità degli atti impugnati;
-fonda su una non consentita ed oltretutto illogica parcellizzazione dell’intero apparato motivazionale della sentenza impugnata, senza dimostrare la decisività in sé dell’argomento della pretesa fase espansiva della società proposto nel motivo, al fine di scardinare il giudizio in fatto della CTR, non solo quanto ad antieconomicità, ma anche, e soprattutto, quanto a valutazione dell’intero quadro indiziario.
Esso è, altresì e comunque, manifestamente infondato, giacché la CTR:
-non omette l’esame di alcunché, espressamente considerando il ridottissimo margine di ricarico ‘a fronte, per altro, di una politica aziendale espansiva’, rendendo di poi conto delle ragioni della ritenuta antieconomicità ‘anche’, ma non solo, in riferimento a perdite reiterate in presenza di crediti IVA pluriennali;
-ritiene l’antieconomicità in funzione di una nutrita serie di elementi di valutazione, che si uniscono all’inverosimiglianza di una situazione di protrazione, ad un tempo, di perdite e crediti IVA, elementi di valutazione nondimeno del tutto ignorati nel motivo;
-evidenzia, in aggiunta all’antieconomicità, la sostanziale inattendibilità delle scritture contabili della società pur formalmente corrette, in specie rilevando aver la ‘parte’ finanche ‘dichiarato di aver battuto scontrini preventivamente e per importi notevoli, onde evitare l’accalcarsi degli acquirenti, comportandosi in modo illegittimo, ma soprattutto non dimostrando fondatamente l’entità dei corrispettivi incassati e non incassati’: elemento di per sé legittimante l’accertamento.
In definitiva, il ‘modus procedendi’ e le conclusioni attinte dalla CTR costituiscono piana applicazione di ricevuti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. Questa Suprema Corte, invero, ancora recentemente, ha avuto modo di ribadire che, ‘una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo -in difetto -pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972’ (Sez. 5, n. 21128 del 22/07/2021, Rv. 661938-01). Da ciò consegue che ‘la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento su base presuntiva’, a fronte del quale ‘il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie’: argomenti che evidentemente, in ossequio al principio dell”onus probandi’, compete al contribuente di allegare e provare (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 22185 del 14/10/2020, Rv. 659081 -01).
6. Con il terzo motivo di ricorso nella causa n. 6840 del 2015, alla lettera, si denuncia: ‘V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.) con riferimento all’art. 39, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, agli artt. 54 e 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nella parte in cui si è ritenuto che l’eccedenza del valore delle rimanenze dei mesi di aprile e novembre 2005 rispetto al valore delle rimanenze al1 gennaio 2005 costituisse presunzione grave,
precisa e concordante, idonea a provare che tali eccedenze rappresentassero vendite di merci in evasione d’imposta’.
6.1. ‘In sintesi, secondo l”iter’ argomentativo adottato dal PVC (e dagli avvisi impugnati):
il valore delle rimanenze al 1° gennaio 2005 (pari ad euro 573.554,00) costituisce una ‘considerevole entità’, tale per cui è ‘inverosimile’ che il valore delle rimanenze, nel corso dell’anno, possa aumentare ulteriormente;
pertanto, qualora, nel corso dell’anno, si registrino valori di rimanenze superiori a quelli del 1° gennaio 2005, l’eccedenza rispetto a tale ‘considerevole entità’ deve ritenersi riferibile a merci cedute in evasione d’imposta;
dall’esame della contabilità della RAGIONE_SOCIALE, è emerso che, in effetti, nei mesi di aprile e novembre 2005, il valore delle rimanenze era superiore a quello del 1° gennaio 2005 (eccedenza per euro 32.402,77 ad aprile e per euro 166.232,71 a novembre, e così per un’eccedenza complessiva di euro 198.635,48);
tale eccedenza, dunque, rappresenterebbe il valore della merce venduta in evasione d’imposta sicché, applicando alla stessa il ricarico medio dichiarato dal contribuente (24,33%) si individua il reddito non dichiarato di euro 246.9547,72.
L’assurdità, logica e matematica, prima ancora che giuridica, di tale metodo di ricostruzione induttiva del reddito è stata contestata dall’odierna ricorrente sin dalla memoria depositata nella fase del contraddittorio ‘.
Respinte dalla CTP le argomentazioni della società, sulla base del rilievo che “l’eccedenza di magazzino relativa ai mesi di aprile e novembre 2005 presa a base dell’Ufficio per il computo dei maggiori ricavi’ non risulta in alcun modo giustificata da parte dei ricorrenti’, ‘le circostanze già segnalate alla CTP sono state
ripresentate alla CTR in occasione del ricorso in appello’. ‘La CTR ha rigettato nuovamente le argomentazioni difensive della RAGIONE_SOCIALE‘ alla stregua di una decisione censurabile in quanto ‘le congetture relative alla ‘considerevole entità’ delle rimanenze iniziali ed alla ‘inverosimiglianza’ di rimanenze infrannuali superiori rappresentano valutazioni soggettive, discrezionali, generiche, la cui motivazione non è stata oltretutto illustrata. Esse non sono, dunque, un fatto noto né una presunzione. Inoltre, anche laddove tali congetture potessero assurgere al rango di presunzioni semplici, il fatto che, per giungere all’accertamento di un maggior reddito imponibile, da una prima presunzione ne sia stata tratta una seconda e che da questa ne sia stata tratta una terza, viola il divieto di ‘praesumptio de praesumpto’. Infine, le (ipotetiche) presunzioni di cui sopra non sono caratterizzate né da gravità, né da precisione, né da concordanza: la tesi per cui le rimanenze iniziali rappresenterebbero il limite massimo ‘accettabile’, e che pertanto le rimanenze infrannuali non potrebbero avere che valore uguale o inferiore a tale limite, è smentita da tutte le circostanze allegate dalla ricorrente, che, da un lato, attestano come l’andamento delle rimanenze, nel mercato ortofrutticolo, e in particolare nel settore della frutta esotica, abbia, per sua natura, un sinusoidale nel corso dell’anno, e, dall’altro lato, giustificano i picchi di rimanenze dei mesi di aprile e novembre che l’RAGIONE_SOCIALE ha invece ritenuto anomali’.
6.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
È inammissibile a misura che, nuovamente, sollecita a questa Suprema Corte una riedizione del giudizio di merito, oltretutto sul presupposto di una non consentita parcellizzazione del discorso argomentativo della CTR, senza dimostrare la decisività, rispetto a questo considerato nell’interezza, del ‘thema’ dell’eccedenza delle rimanenze.
È manifestamente infondato a misura che non si confronta con la motivazione della CTR a sostegno del giudizio d’inattendibilità dei ‘picchi di giacenza di magazzino’. Invero la CTR – ‘funditus’ confutando le argomentazioni (notasi: solo di merito) addotte dai ricorrenti già avverso la decisione, di egual segno, della CTP ed identicamente reiterate ancora innanzi a questa Suprema Corte, che tuttavia è giudice di legittimità e non di merito – evidenzia un’obiettiva ‘carenza di necessità di acquisti’, in quanto, anche a ragione delle ‘tecniche di frigoconservazione’, un’accorta gestione dell’attività d’impresa di per sé prescrive che le scorte, per quanto ovviamente ammissibili, siano tuttavia effettuate secondo i criteri della cui ragionevolezza il motivo non dubita -del ‘ minor immobilizzo delle disponibilità liquide’ e della riduzione ‘al minimo lo scarto dei prodotti’.
I ricorrenti, in definitiva, nel motivo che ne occupa, nulla controdeducono in relazione all’osservanza di detti criteri, limitandosi, genericamente ed apoditticamente, ad invocare le categorie del notorio e della normalità per giustificare sia ‘il picco di ottobre/novembre’, in funzione dell’approvvigionamento natalizio, che le oscillazioni infrannuali, ‘in particolare nel settore dei prodotti esotici’, senza tuttavia dimostrare di aver somministrato, già ai giudici di merito, congrue analisi quantitative, viepiù, come opportunamente sottolineato dalla CTR, parametrate sulle diverse tipologie dei prodotti.
7. Con il quarto motivo di ricorso nella causa n. 6840 del 2015, alla lettera, si denuncia: ‘V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.) con riferimento all’art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, agli artt. 54 e 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nella parte in cui si è ritenuto che la situazione patrimoniale dei soci della società RAGIONE_SOCIALE, in relazione ai redditi dagli stessi soci dichiarati, costituisse presunzione grave e precisa idonea a
fondare l’accertamento induttivo di un maggior reddito imponibile in capo alla società partecipata dai soci stessi’.
7.1. ‘I principi di diritto che si assumono violati con il presente motivo di ricorso sono i medesimi disaminati col precedente motivo, ai quali ci si permette di rinviare. In particolare, s’intende porre in luce come la situazione reddituale dei soci della RAGIONE_SOCIALE non costituisse un fatto idoneo a suscitare la presunzione di maggiori redditi non dichiarati in capo alla società stessa’. ‘L’RAGIONE_SOCIALE non si è curata di esplicitare quali fossero i dati in suo possesso, omettendo di citare e indicare di quali immobili, autoveicoli, imbarcazioni si trattasse, di indicare per quali ragioni detti beni si ritenessero riconducibili ai soci e soprattutto di indicare cosa si intendesse per ‘nucleo familiare’. Anzi, il fatto che l’RAGIONE_SOCIALE menzioni il ‘possesso di immobili e/o autoveicoli e/o imbarcazioni’, utilizzando la congiunzione ‘e/o’ e senza alcuna specificazione, induce a sospettare che si tratti di una generica frase di stile, inserita nella motivazione dell’avviso al fine di offrirvi un qualche conforto’. ‘Le ragioni dei redditi particolarmente bassi dichiarati dai soci nell’anno oggetto di accertamento sono state ampiamente illustrate nel corso di causa e, come di consueto, sono state ignorate sia dall’RAGIONE_SOCIALE sia dal Giudice ‘a quo’. Come evidenziato dallo stesso·PVC i predetti soci della RAGIONE_SOCIALE sono anche soci della società RAGIONE_SOCIALE‘. ‘ In sostanza, la famiglia RAGIONE_SOCIALE detiene quote di due società tra loro collegate, la RAGIONE_SOCIALE (che si occupa degli acquisti e delle vendite di prodotti ortofrutticoli) e la RAGIONE_SOCIALE, che si occupa dei servizi logistici relativi agli acquisti effettuati dalla prima. In particolare, i soci e la stessa RAGIONE_SOCIALE , nell’anno 2002, avevano acquistato le quote della società RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di frigoconservazione con macchinari acquistati in ‘leasing’, usufruendo dell’agevolazione di cui all’art. 4 della legge n. 383/2002 c.d. ‘Tremonti bis’ (pari a euro 866.683,00). Avvalendosi dei benefici previsti dalla legge ora
citata, i soci della RAGIONE_SOCIALE hanno potuto compensare gli imponibili fiscali (negativi) della RAGIONE_SOCIALE, anch’essa da loro partecipata, con quelli positivi della RAGIONE_SOCIALE. Da questa compensazione si è originato il reddito basso o nullo dichiarato dai soci nell’anno oggetto di accertamento. In virtù dell’elevato valore dell’agevolazione fiscale , l’eccedenza non usufruita nel 2002 è stata riportata negli anni successivi (e quindi anche in quello oggetto di accertamento) ‘.
7.2. Il motivo è inammissibile.
Esso sollecita un riesame del merito della controversa, già effettuato dalla CTR, senza viepiù dimostrare di aver devoluto a questa l’argomento, quanto ai rapporti tra le due società della famiglia COGNOME, dedotto nel motivo.
Esso, inoltre, seguita nella parcellizzazione dell’intero quadro valutativo posto dalla CTR a fondamento del giudizio di correttezza dell’accertamento, senza considerare che, al contrario, è proprio detto quadro, nel complesso, a dover essere compiutamente apprezzato e senza, viepiù, neppure allegare e dimostrare la decisività del suddetto argomento in funzione dell’anelato sovvertimento delle risultanze del quadro stesso.
In definitiva, il ricorso nella causa n. 6840 del 2015 va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
Il giudicato, favorevole all’RAGIONE_SOCIALE e sfavorevole, non solo alla società, ma anche al RAGIONE_SOCIALE, nella causa n. 6840 del 2015 , comportando la definitività dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO notificato alla società per l’a.i. 2005 (oltreché dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO notificato al RAGIONE_SOCIALE per il medesimo a.i.), vota alla declaratoria di inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, con le
statuizioni consequenziali come da dispositivo, del ricorso spiegato dal COGNOME nella causa n. 474 del 2018, con riguardo all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO notificato al medesimo per l’a.i. 2008: invero, quest’ultimo avviso, alla luce della prospettazione della sentenza impugnata nella causa n. 474 del 2018, prospettazione coincidente con quella delle parti, dipende (come del resto già l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO di cui alla causa n. 6840 del 2015) dall’avviso di accertamento ‘sociale’, senza che i motivi di tale ricorso deducano censure attinenti alla posizione personale del COGNOME.
9.1. Invero:
-con il primo motivo si denuncia n ullità della sentenza in quanto motivata ‘per relationem’ alla sentenza di primo grado e ad altre sentenze rese tra le medesime parti;
-con il secondo motivo si denuncia n ullità della sentenza per omessa pronuncia, avendo la CTR mancato di esaminare il motivo d’appello sul vizio di motivazione dell’avviso impugnato, riguardante l’omesso esame, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, di dati, informazioni e documenti ‘raccolti dalla stessa Amministrazione nel contraddittorio con il contribuente’, in esclusivo riferimento, nondimeno, alle giustificazione rese dalla società (p. 15 ric.);
con il terzo motivo si denuncia n ullità della sentenza per omessa pronuncia, avendo la CTR mancato di esaminare il motivo d’appello sulla violazione, da parte della CTP, dell’onere della prova, non avendo questa tenuto conto delle deduzioni e produzioni del contribuente, con riguardo, nondimeno, ancora una volta, alle contestazioni dei maggiori ricavi effettuate dalla società avverso il PVC.
9.2. Orbene, il secondo ed il terzo motivo di per sé vertono su questioni già agitate dalla società -oltreché nel procedimento
amministrativo alla medesima relativo, in tutti i gradi di giudizio, quello di cassazione compreso, nella causa n. 6840 del 2015 -onde contrastare l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con conseguente estensione ‘funditus’ degli effetti del giudicato formatosi nella suddetta causa in pregiudizio (anche) del COGNOME.
9.3. Il primo motivo -in disparte l’evocazione di un paradigma censorio non centrato, poiché la CTR non ha fatto rinvio alle motivazioni delle sentenze in allora già intervenute a confermare la legittimità dell’avviso di accertamento ‘sociale’ per derivarne la legittimità di quello ‘personale’, ma ha ritenuto l’esistenza di un insuperabile vincolo discendente dalla sentenza della medesima CTR n. 15/7/14 riguardante l’avviso ‘sociale’, attribuendole, anche linguisticamente, la valenza di giudicato, a dispetto della consapevolezza della proposizione del ricorso per cassazione che ha radicato la causa n. 6840 del 2015 è superato dalla prioritaria definizione, nella trattazione delle cause riunite innanzi a questa Suprema Corte – giust’appunto della causa n. 6840 del 2015 rispetto alla causa n. 474 del 2018, con conseguente pieno e reale dispiegarsi, nell’attualità, relativamente a quest’ultima, degli effetti vincolanti del giudicato ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.
P.Q.M.
Dato atto della riunione della causa n. 474 del 2018 alla causa n. 6840 del 2015 ,
-rigetta il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME nella causa n. 6840 del 2015 , per l’effetto condannando i contribuenti in solido alla rifusione all’RAGIONE_SOCIALE delle entrate delle spese di lite, liquidate in euro 7.600, oltre spese prenotate a debito e dando atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei predetti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto;
-dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME nella causa n. 474 del 2018 , per l’effetto condannando il medesimo alla rifusione all’RAGIONE_SOCIALE delle entrate delle spese di lite, liquidate in euro 3.100, oltre spese prenotate a debito e dando atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del predetto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 7 novembre 2023.