Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17849 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17849 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22155/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
P.D.M. DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2087/2018, depositata il 10 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con avviso di accertamento n. T9V02F400539/2016 relativo all’anno d’imposta 2011, l’Ufficio rettificava il reddito di impresa da euro 40.936.00 a euro 89.259,00 dichiarato dalla società RAGIONE_SOCIALE esercente attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di bevande e alimenti. In particolare, il recupero era conseguente alla rettifica dei ricavi ottenuta applicando induttivamente percentuali distinte di ricarico sul venduto per i tre settori di operatività de ll’esercizio. Il maggior reddito era quindi imputato per trasparenza ai soci illimitatamente responsabili con gli avvisi n. T9V01F400745, T9V01F40060 e T9V01F400774.
Con distinti ricorsi la società e i soci impugnavano gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia.
La Commissione adita, con sentenza n. 565/16, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva parzialmente, ricalcolando la percentuale di ricarico medio sul costo del venduto nel 120%, con conseguente rideterminazione dei redditi in capo alla società e i soci.
-Avverso tale pronuncia la società e i soci proponevano atto di appello.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio con appello incidentale.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2087/2018, depositata il 10 maggio 2018, previa loro riunione, accoglieva gli appelli principali e rigettava l’appello incidentale.
-L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
I contribuenti non hanno svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’ unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 , comma 1, lett. d del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto che, nel caso di adeguamento da parte del contribuente ai risultati previsti dallo specifico studio di settore, graverebbe sull’Amministrazione un onere probatorio rafforzato.
1.1. -Il motivo è fondato.
In tema di determinazione dei redditi di impresa delle persone fisiche, qualora il contribuente si sia già adeguato in precedenza ai ricavi previsti dagli studi di settore, in caso di contestazione del ricorso ad una percentuale di ricarico presuntiva applicata dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice tributario deve verificare la scelta dell’Amministrazione, in relazione alle censure prospettate, tenendo conto del fatto che gli studi di settore vanno preferiti ai parametri in sede di accertamento induttivo, attesa la natura più raffinata dei primi, desumibile dalla stessa normativa che li ha introdotti (Cass., Sez. V, 18 agosto 2022, n. 24881).
In base al consolidato orientamento di questa Corte, l’accertamento di cui all’art. 39, comma 1, lett. d del d.P.R. n. 600/73 è consentito, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, facendo leva sulle incongruenze tra
i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass., Sez. VI-5, 5 dicembre 2022, n. 35713 1; Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26036; Cass., Sez. V, 13 maggio 2015, n. 9716).
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, senza confrontarsi con la giurisprudenza richiamata, ha ritenuto che l’Ufficio avesse utilizzato per il calcolo dei maggiori ricavi accertati dati non derivanti dalla contabilità del contribuente, mentre l’ Amministrazione, nel rispetto del contraddittorio, ha utilizzato proprio i dati scaturenti dalla contabilità e dalle osservazioni di parte. La pronuncia impugnata, invero, non affronta la questione della ricostruzione della percentuale di ricarico effettuata sulla base di specifici dati fattuali, ritenendola -di fatto -illegittima a priori, lì dove l’Agenzia delle entrate aveva segnalato evidenti incongruenze delle percentuali di ricarico dichiarate dalla contribuente in tutti gli anni del quadriennio considerato (2009-2013), nonché sulla manifesta antieconomicità della gestione a fronte della quale erano state presentate generiche osservazioni sulla crisi del settore della ristorazione.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, anche per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione