Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34939 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34939 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
Oggetto:
iva – detrazione –
– Consigliere relatore –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2395 del ruol o generale dell’anno 20 18 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
-resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5188/8/2017, depositata in data 8 giugno 2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla società RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno 2010, aveva rideterminato l’imponibile sulla scorta della mancata presentazione della dichiarazione per l’anno 2010 e tenuto conto del reddito non dichiarato consistente nella vendita di un opificio industriale; il reddito non dichiarato era stato accertato applicando ai ricavi non dichiarati una percentuale di redditività del trenta per cento ; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che mancavano, nel caso di specie, le circostanze ritenute necessarie dalla giurisprudenza di questa Corte per riconoscere il diritto alla detrazione dell’iva e che, inoltre, la riduzione della percentuale di redditività, stimata dal giudice del gravame nella misura del dieci per cento, era del tutto svincolata da parametri certi , mentre la misura stimata dall’RAGIONE_SOCIALE era correttamente basata su di una redditività media RAGIONE_SOCIALE imprese di settore;
la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura;
l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita depositando un atto denominato ‘di costituzione’ con il quale ha dichiarato di costituirsi ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione ;
considerato che:
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione del l’art. 19, d.P.R. n. 633/1972, per non avere riconosciuto la sussistenza del credito iva derivante dalla dichiarazione omessa che, peraltro, inglobava un credito relativo all’anno precedente regolarmente dichiarato;
il motivo è infondato;
questa Corte (Cass, Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17757), in osservanza al principio di neutralità dell’iva e degli arresti della Corte di giustizia, ha affermato che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto, ovvero non controverso, che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili;
l’operatività del suddetto principio, cui si richiama parte ricorrente, postula che, ove siano stati rispettati i requisiti sostanziali, non possono avere rilievo, al fine di negare il diritto alla detrazione iva, eventuali inosservanze formali, perché quel che rileva è il profilo sostanziale del corretto esercizio di tale diritto;
tuttavia, come evidenziato, quel che è necessario è che il contribuente abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’iva entro il termine, sicchè solo nel caso di esercizio del diritto alla detrazione
entro il suddetto limite non può, poi, disconoscersi la piena operatività del principio di neutralità dell’iva;
con riferimento al caso di specie, non si tratta di riconoscere il diritto alla detrazione dell’iva esercitato dalla società , sebbene senza il rispetto dei requisiti formali, ma di computare, per l’anno in cui è stata fatta la contestazione di una maggiore iva da corrispondere, anche di un credito iva relativo all’anno precedente , circostanza che, correttamente, il giudice del gravame ha ritenuto non riconducibile ai principi espressi da questa Corte;
con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., in relazione all’art. 39, d.P.R. n. 600/1973, per avere ritenuto legittima la determinazione induttiva del reddito imponibile nella misura del trenta per cento del fatturato senza, tuttavia, avere considerato i costi e i risultati economici pregressi;
il motivo è fondato;
dalla sentenza censurata si evince che l’accertamento del maggior reddito non dichiarato è stato compiuto in via induttiva dall’amministrazione finanziaria;
questa Corte (Cass. civ., 28 novembre 2022, n. 34996; Cass. civ., 29 settembre 2017, n. 22868) ha precisato che, in tema di imposte sui redditi, in caso di accertamento induttivo “puro” di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, l’amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione, in quanto, in questo caso, l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio – cui ha fatto riferimento la stessa Corte nella sentenza n. 225 del 2005 – secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, precisando che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi;
il giudice del gravame non si è conformato ai suddetti principi, incorrendo, in tal modo, nel vizio di violazione di legge;
con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo, in particolare della sentenza del Tribunale di Santa
NOME COGNOME del 27 febbraio 2014, passata in giudicato; il motivo è infondato;
secondo questa Corte (Cass. civ., 22 maggio 2023, n. 14098) in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario;
nella fattispecie in esame, il mancato riferimento all’esito del processo penale non è idoneo a inficiare, di per sé, l’adeguatezza della motivazione della sentenza censurata in ordine alla non spettanza della detrazione dell’iva e alla correttezza della percentuale di redditività applicata;
peraltro, dagli stralci della sentenza penale riportati nel presente motivo di ricorso, risulta che la stessa si era limitata a rilevare che sussistevano voci di costo deducibili e purtuttavia non presi in considerazione in sede di accertamento, ma si tratta di un profilo che è stato già esaminato in sede di esame del secondo motivo di ricorso;
con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., per non avere correttamente ricostruito il fatto e per non avere esaminato le prove dedotte dalla società;
evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravame non avrebbe e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE prove relative alla regolare situazione dell’iva alla sussistenza del credito iva;
il motivo è inammissibile;
il giudice del gravame ha esaminato la questione relativa alla possibilità di riconoscere in favore della società la detraibilità dell’iva ed ha escluso che ne sussistessero i presupposti;
in particolare, ha evidenziato che la società aveva dedotto in appello che la dichiarazione iva non era stata presentata nei termini ma era stata successivamente presentata, che dal PVC era emersa la regolarità della contabilità aziendale e che emergeva un credito iva per 2009, sicchè, tenuto conto di questo credito, lo stesso andava detratto in relazione al debito riscontrato, con conseguente residuo credito in favore della società;
tali circostanze, tuttavia, pur prese in considerazione, non sono state ritenute rilevanti ai fini della decisione, avendo il giudice del gravame ragionato in termini di non applicabilità nel caso di specie dei principi in materia di detraibilità dell’iva, secondo quanto esposto in sede di esame del primo motivo di ricorso;
non può dunque ragionarsi in termini di violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., che, invero, non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico (elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. civ., 29 marzo 2022, n. 10016);
in conclusione, è fondato il secondo motivo di ricorso, infondati il primo e il terzo, inammissibile il quarto, con conseguente cassazione della sentenza per il motivo accolto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il secondo motivo, infondati il primo e il terzo, inammissibile il quarto, con conseguente cassazione della sentenza per il motivo accolto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, addì 3 ottobre 2023.