Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30424 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30424 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21916/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME,COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. dist. di Messina, n. 2964/2016 depositata il 26 agosto 2016 non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione della società RAGIONE_SOCIALE e dei suoi soci, innanzi alla CTP di Messina, degli avvisi di accertamento, notificati loro nel 2006 in relazione agli anni di imposta 2000 e 2001, con cui l’A RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato il reddito di impresa della società imputato pro quota ai soci, da € 15.500 a € 88.237 per l’anno 2000 , e, da
€ 15.148 a € 92.460 per l’anno 2001 , con conseguente rideterminazione anche dell’IRAP e dell’IVA. L’Ufficio aveva ricostruito i ricavi relativi a vendite non fatturate e non dichiarate dalla società sulla base dell’applicazione agli acquisti di un a percentuale media di ricarico calcolata in sede di verifica su un campione di prodotti commercializzati divisi per categorie omogenee.
La CTP, previo espletamento di CTU, aveva parzialmente accolto il loro ricorso annullando gli avvisi di accertamento impugnati limitatamente alla rettifica dei ricavi.
A vverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello sostenendo l’inutilizzabilità della CTU che aveva espresso valutazioni giuridiche riservate all’autorità giudiziaria e, comunque, l’inidoneità RAGIONE_SOCIALE conclusioni del consulente a smentire la correttezza RAGIONE_SOCIALE valutazioni compiute dall’ Amministrazione nella determinazione della percentuale di ricarico.
La CTR della Sicilia aveva respinto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE ritenendo illegittimo il ricorso all’accertamento analiticoinduttivo in presenza di una contabilità formalmente regolare ed in difetto di elementi significativi della sua inattendibilità, dal momento che i verificatori avevano applicato percentuali di ricarico esagerate senza tenere conto della ‘ enorme gamma di articoli in vendita ‘ e della irrilevanza del campione di soli 69 prodotti esaminati dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE su ‘ l’intero universo di più di 3600 prodotti trattati! ‘
Avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e i resistenti non si sono difesi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972
sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la tenuta formalmente corretta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili non esclude la legittimità dell’accertamento analitico -induttivo del reddito di impresa a fronte di un comportamento dell’imprenditore assolutamente contrario ai canoni dell’economia mentre il ricorso nella determinazione della percentuale di ricarico al criterio della media aritmetica semplice in luogo della media ponderale è consentito quando risulti l’omogeneità della merce.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3 Il motivo deve intendersi riferito all’erronea applicazione da parte della CTR della disciplina dell’accertamento analitico -induttivo nella rideterminazione della base imponibile RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito e del volume di affari ai fini dell’IVA, avuto riguardo al tenore della giurisprudenza richiamata nell’articolazione della censura.
La ricorrente ha lamentato, infatti, che la sentenza impugnata si sarebbe discostata dall’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte che ritiene legittimo l’accertamento analitico-induttivo pure in presenza di scritture contabili formalmente corrette ove l’ antieconomicità del comportamento dell’imprenditore, desumibile anche dall’incongruenza del rapporto tra i ricavi contabilizzati e gli acquisti registrati, ne evidenzi l’inattendibilità almeno con riguardo a talune RAGIONE_SOCIALE poste rilevanti ai fini dell’accertamento del reddito imponibile .
1.4 Afferma, al riguardo, la giurisprudenza della Corte richiamata dalla stessa ricorrente che <>. ( Cass. 27/01/2010 n. 1647 in motivazione; più di recente Cass. 10/04/2024, n. 9664; Cass. 13/05/2025, n. 12807).
1.5 Con riguardo, poi, alla possibilità ai fini del ricorso all’accertamento contabile -induttivo di riconoscere come indice di inattendibilità della contabilità che risulti formalmente regolare l’incongruenza RAGIONE_SOCIALE percentuali di ricarico sulla merce venduta, la giurisprudenza della Corte, richiamata dalla stessa ricorrente, afferma che <> ( Cass. n. 673 del 2015 in motivazione;
Cass. 25495 del 2013; Cass. 3197 del 2013; Cass. 30276 del 2017; Cass. 15589 del 2020).
Afferma, in particolare, la Corte che <> ( Cass. n. 673 del 2015 in motivazione).
1.6 In sintesi, dunque, per quanto rileva nel presente giudizio, la legittimità dell’accertamento analitico -induttivo in presenza di scritture contabili regolarmente tenute poggia sulla specificazione nella motivazione dell’atto di impositivo da parte dell’ufficio degli indici di inattendibilità dei dati rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile e RAGIONE_SOCIALE ragioni della loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata. L ‘inattendibilità della contabilità può e ssere ritenuta dall’Ufficio
anche solo sulla base d ell’ incongruità della percentuale di ricarico sulla merce venduta che evidenzi una gestione antieconomica dell’impresa, purché la determinazione della percentuale di ricarico applicata sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni venduti in quanto frutto di una scelta corretta tra il criterio della media aritmetica ed il criterio della media ponderata in relazione alla composizione di un campione di merci selezionate per la comparazione tra i prezzi di acquisto e di rivendita in modo appropriato e rappresentativo del complesso e della varietà dei beni commercializzati dall’impresa.
1.7 La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati laddove ha ritenuto illegittimo, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, l’accertamento analitico -induttivo in presenza di scritture contabili correttamente tenute evidenziando, con affermazioni in alcun modo censurate dalla ricorrente, la mancata individuazione da parte dell’Ufficio di indici significativi della complessiva inattendibilità della contabilità al di fuori RAGIONE_SOCIALE percentuali di ricarico erroneamente elaborate dai verificatori sulla base di un campione di prodotti del tutto inadeguato.
La CTR nella sentenza impugnata ha, infatti, affermato che ‘ La stessa RAGIONE_SOCIALE, nell’atto di gravame, pur riconoscendo la presenza di scritture formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico -induttivo che può essere giustificato da ‘ parametri significativi’ ma che non ries ce però ad individuare al di fuori degli indici di ricarico elaborati in maniera erronea ed immotivata dai verificatori della Guardia RAGIONE_SOCIALE, così come logicamente confermato anche dal consul ente tecnico d’ufficio. Inoltre deve disconoscersi il carattere di campione significativo al campione di prodotti esaminato dalla RAGIONE_SOCIALE (69), tanto più se si considera l’intero universo di più di 3600 prodotti trattati! Pertanto, non avendo l’Ente impositivo dimostrato la legittimità dell’accertamento impugnato che, come è noto, è vincolata al
verificarsi di ripetute omissioni e irregolarità tali da rendere inattendibili le risultanze della contabilità, deve pronunciarsi il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio . ‘
1.8 Nel valutare la legittimità dell’accertamento analitico -induttivo la CTR ha, dunque, considerato irrilevante l’unico indice di inattendibilità della contabilità dedotto dall’Ufficio, negando l’adeguatezza del campione di merce posto a fondamento della determinazione della percentuale di ricarico applicata, con valutazioni di fatto non censurabili in Cassazione.
Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate dalla ricorrente.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c.
La CTR avrebbe, infatti, omesso di pronunciare sulla domanda svolta nell’atto di appello per ottenere la rideterminazione dell’imponibile imputabile alla società e ai soci in base alle risultanze della CTU esperita in primo grado, così ponendosi in contrasto con la giurisprudenza della Corte secondo cui il giudice di merito che ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di natura sostanziale non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo ma è tenuto a esaminare la pretesa tributaria e riformulare un proprio giudizio estimatorio sulla base degli elementi provati o incontroversi.
L’omessa pronuncia sulla domanda di rideterminazione dell’imposta avrebbe anche comportato ‘ un malgoverno della piattaforma istruttoria sulla quale poggia la presente controversia ‘ con contestuale violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Nel delineare la struttura del processo tributario la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di affermare che <> (Cass. 30/05/2025 n. 14562).
2.3 Nel caso di specie la CTR ha confermato la pronuncia di annullamento dell’atto impositivo ritenendo l’inesistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per procedere all’ accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa, così negando in radice la legittimità dell’atto impositivo.
2.4 Non sussiste, pertanto, l’omessa pronuncia denunciata né il lamentato ‘ malgoverno della piattaforma istruttoria sulla quale poggia la presente controversia ‘ può dar luogo a violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la RAGIONE_SOCIALE ed i soci COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rimasti intimati.
4.1 Poiché risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso a Roma, il 05/11/2025.
Il Presidente
COGNOME