Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22146 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
cod. proc. civ., non accoglibile in quanto il ricorso contiene gli elementi essenziali dei fatti di causa posti a fondamento della sentenza impugnata, inclusa una sintesi delle difese della contribuente (cfr. pp.5 e ss.) e alle pagg.10 e 11 viene anche riportato il contenuto della sentenza impugnata.
Con il primo motivo parte ricorrente ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2727 cod. civ. da parte della CTR. Si censura che il giudice, dopo un excursus normativo, non prende in alcuna considerazione i numerosi indizi di prova offerti dall’Agenzia delle Entrate , in particolare il valore dei mutui stipulati per l’acquisto degli immobili, così come la dichiarazione degli acquirenti in ordine alla sotto-fatturazione ai fini di valutare se il compendio sia idoneo ad integrare i requisiti delle presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l’accertamento analitico -induttivo.
La controricorrente eccepisce anche l’inammissibilità del motivo in quanto, a suo dire, da un lato sarebbe indebitamente diretto ad ottenere un riesame del l’apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi e, dall’altro, mirerebbe ad una rivalutazione della prova. Le eccezioni non possono essere accolte in quanto l’Agenzia non chiede alla Corte una rinnovata valutazione del quadro probatorio né un riesame dell’idoneità del materiale probatorio a fondare idonee presunzioni, ma di verificare la correttezza dell’applicazione del canone di riparto della prova in materia da parte del giudice d’appello.
4. Il motivo è fondato.
4.1. La Corte rammenta che in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall’art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (Cass. Sez. 5, n. 9474 del 12/04/2017). E’ stato così ripristinato il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta ‘anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti’ . L ‘accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass. Sez. 5, n. 2155 del 25/01/2019).
4.2. Si è così costantemente stabilito che -ferma la legittimit à del criterio di stima sintetico-comparativo –
la rettifica del valore di un
bene immobile non pu ò basarsi esclusivamente sugli indici dell’Osservatorio dei valori medi di mercato di immobili similari siti nella medesima zona di quello considerato (OMI). Infatti, tali indici hanno una valenza puramente orientativa e di larga massima
, cos ì da necessitare di adeguati riscontri probatori mirati su evenienze estimative di tipo non generale e statistico, ma concreto e specificamente concernente l’immobile oggetto di rettifica (da ultimo, v. Cass., Sez. 5, n.3202 del 5/2/2024).
4.3. In applicazione dei principi di diritto che precedono, servono ulteriori elementi indiziari per corroborare l’eventuale discrepanza tra il
prezzo dichiarato e i valori OMI, ma questi sono stati indicati dall’Agenzia nell’avviso di accertamento riprodotto per autosufficienza in ricorso. Essi consistono nella stipula da parte degli acquirenti dei cespiti, contestualmente ai contratti di compravendita, di mutui garantiti da ipoteca per un importo ben superiore al prezzo di acquisto. Tali elementi di prova sono stati indebitamente svalutati dalla CTR e non sono stati letti ad incrocio con il rilevante scostamento del prezzo dichiarato dai valori RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con la giurisprudenza che precede.
Di tale compendio il giudice del rinvio terrà conto nel valutare il contenuto della prova dedotta nel processo, secondo il canone indicato nei principi di diritto sopra richiamati.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo con il quale in relazione alla medesima ratio decidendi viene prospettata l’omessa pronuncia con riferimento ai motivi di appello relativi alla gravità del quadro indiziario a carico della società resistente, che invece è stato completamente ridotto, dopo la lunga dissertazione giuridica, alla semplice osservazione della insufficienza delle dichiarazioni degli acquirenti. Resta assorbito anche il terzo motivo che introduce il vizio motivazionale circa le medesime circostanze già oggetto delle prime due censure.
In conclusione, la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e per le spese.
P.Q.M.
la Corte:
accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Roma, così deciso in data 11 giugno 2024