Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10423 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10423 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – ricorrente –
contro
NOME COGNOME
– intimato
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 2466/01/17 depositata il 3 luglio 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Agenzia, a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza, accertava vendite non fatturate relativamente al periodo gennaiomaggio 2008 da parte del contribuente titolare d’impresa , e ciò attraverso il confronto dei dati di magazzino (giacenze iniziali e presenti al 29 maggio). La CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR, adìta da entrambe le parti in sede d’appello, riformava la sentenza di primo grado ed annullava quindi la ripresa.
Imprenditore Giacenze magazzino
–
di
L’Agenzia propone allora ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, mentre il contribuente è rimasto intimato, nonostante la regolare notifica avvenuta in data 1° dicembre 2017.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 3, d.p.r. n. 441/1997 e 39, d.p.r. n. 600/1973, ritenendosi che erroneamente la CTR ha accolto l’appello del contribuente osservando come la ripresa avvenne senza considerare l’evoluzione del magazzino per i restanti mesi dell’anno (successivi al maggio) nonostante l’avviso di accertamento facesse riferimento all’intero anno d’imposta, e senza considerare la percentuale di ricarico nella determinazione delle somme asseritamente evase.
1.1. Il motivo è fondato.
Invero l’art. 39, secondo comma, lett. d), d.p.r. n. 600/1973 stabilisce che si procede all’accertamento induttivo ‘ quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell’art. 14 del presente decreto’.
Orbene la sentenza impugnata erra nell’applicazione della norma in esame laddove osserva che non vi sarebbero gli estremi per la ricostruzione del reddito in quanto l’Agenzia prese in considerazione solo i dati di un periodo dell’anno a fronte di un accertamento concernente l’intero anno d’imposta, e per di più senza considerare il ricarico.
Infatti, esattamente l’ufficio ha operato la ripresa poiché ha ritratto dalla contabilità le giacenze iniziali, ha dedotto quelle presenti a fine maggio ed ha quindi verificato una differenza sostanziale non giustificata dalle cessioni documentate a mezzo delle fatture. Dal che ne ha tratto che, in quel periodo, non erano state emesse fatture per l’importo ritenuto evaso (i valori in sé non sono contestati).
Si noti che l’Agenzia dà atto di avere richiesto in proposito giustificazioni e giustificativi contabili, anche in corso di accertamento con adesione.
Dunque, i dati erano inattendibili perché non esistevano annotazioni di cessioni per un corrispettivo relativo al periodo contemplato: in sintesi la merce non c’era più a fine maggio, ma neppure c’erano le fatture di vendita a giustificazione degli importi oggetto di presunzione di maggior ricavo.
Risulta dunque irrilevante il fatto che l’Agenzia non abbia dato conto di quanto successo nei mesi successivi, poiché la discordanza del magazzino rispetto alle rimanenze iniziali ed al venduto documentato era già definitiva a maggio attraverso la sussistenza della suddetta differenza non giustificata. Le fatture eventualmente emesse nei mesi successivi, dunque, non potevano che riguardare future cessioni.
Né è pertinente l’osservazione inerente alla mancata considerazione della percentuale di ricarico, perché invece l’Agenzia dà atto di aver considerato le giacenze iniziali al costo storico, aver aggiunto gli acquisti annotati e detratto le vendite (ovviamente ai prezzi di cessione) dichiarate del periodo indicato, ottenendo così un totale di € 746.530,57, mentre le giacenze a costo storico a fine maggio erano per soli € 549.801,70, con una differenza di € 196.728,27 da cui venivano detratte le perdite di € 74.368,00, il tutto a fronte delle dichiarazioni del contribuente relative al costo d’acquisto.
Il ricorso dev’essere quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla determinazione delle spese di lite del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di 2^ grado della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla determinazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025