Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14719 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14719 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7395/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.-
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA-GENOVA n. 1349/2018 depositata il 16/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ordinanza n. 18660 del 28/06/2016, la Sez. 5 Civ. di questa Suprema Corte, ritenutane omessa la motivazione, cassava con rinvio la sentenza n. 5 del 10 febbraio 2010, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Liguria aveva rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME , di professione avvocato, avverso la sentenza di primo grado della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di La Spezia che, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento di maggiori ricavi induttivamente rideterminati ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 per l’anno di imposta 2002, aveva parzialmente accolto il ricorso in relazione al riconoscimento di costi esclusi dall’Ufficio.
Il contribuente riassumeva il giudizio davanti al giudice di rinvio, insistendo per l’inapplicabilità degli studi di settore e per la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973.
Con la sentenza in epigrafe, la RAGIONE_SOCIALE regionale della Liguria, rigettava il ricorso in riassunzione, confermando la sentenza di primo grado.
In motivazione osservava:
-è lo stesso contribuente ad aver compilato ed allegato alla dichiarazione dei redditi lo studio di settore;
-l’Ufficio non ha comunque proceduto ad accertamento mediante studi di settore, ma mediante l’esame della documentazione prodotta dal contribuente in risposta a questionario, contestando la deduzione di costi per difetto dei
requisiti: profilo, questo, su cui il contribuente nulla ha dedotto, con conseguente applicazione del principio di non contestazione;
-la questione della mancata indicazione del comma dell’articolo di legge fondante l’accertamento è inconsistente, avendo l’Ufficio indicato ”l’art. 39 lett. d) del d.P.R. 600/1973′.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi; l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
Primo motivo: nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
1.1. La sentenza impugnata si limita ad affermazioni apodittiche, non contenendo alcuno degli elementi previsti dalle rubricate disposizioni di legge.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per rilevare come la stessa esibisca una motivazione effettiva sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, in tal guisa integrando pienamente il requisito del cd. minimo costituzionale, solo violato il quale rileva il denunciato vizio di omessa od apparente motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01).
Secondo motivo: nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisivi controversi.
2.1. ‘Nessuna RAGIONE_SOCIALE censure sollevate nel ricorso in appello (da pag. 2 a pag. 8) è stata affrontata, mentre quanto scritto è
costituito esclusivamente da due periodi descrittivi o affermazioni apodittiche prive di qualsiasi valore motivazionale’.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Esso non evoca la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., come invece avrebbe dovuto coerentemente con il preteso vizio di pretermissione RAGIONE_SOCIALE censure sollevate in appello; né, alla luce del dedotto art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., paventa alcun fatto storico -unico rilevante agli effetti del corrispondente paradigma -di cui il giudice avrebbe omesso l’esame.
Il motivo è altresì, e comunque, manifestamente infondato.
Esso, infatti, non tiene conto che la sentenza impugnata aveva, sinteticamente ma pertinentemente, risposto alle doglianze devolutele, rilevando come l’accertamento fosse fondato non tanto sullo scostamento dalle risultanze dello studio di settore, alla luce, oltretutto, dei dati forniti dallo stesso contribuente nel modello allegato alla dichiarazione, ma essenzialmente sull’esame della documentazione prodotta in risposta a questionario, da cui era emersa, in particolare, l’esposizione di costi ingiustificati: da ciò, dunque, la CTR ha tratto la conclusione della legittimità dell’accertamento, con conseguente esplicito rigetto RAGIONE_SOCIALE doglianze del contribuente sul punto (doglianze riprodotte alle pp. 3 e 4 del ricorso per cassazione, ove dovrebbero essere ‘condensate’ le pp. da 2 ad 8 del ricorso in appello).
Terzo motivo: violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
3.1. ‘La sentenza è ulteriormente illegittima perché emessa in violazione della normativa sopra citata’.
3.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Alla luce di quanto osservato dalla CTR nella sentenza impugnata, di cui s’è detto nella disamina del motivo precedente, è da escludersi, in ragione di una sostanziale inattendibilità RAGIONE_SOCIALE risultanze dichiarative e contabili, che difettassero i presupposti per la rideterminazione induttiva dei ricavi secondo la metodologia accertativa utilizzata dall’Ufficio.
4. In definitiva, il ricorso va rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno regolate – secondo tariffa – come da dispositivo.
Il contribuente è tenuto al pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 24 aprile 2024.